martedì 10 gennaio 2012

Autocertificazioni: valgono anche per extracomunitari

La Questura, nella pratica di rinnovo del permesso di soggiorno, non richiederà più il certificato
di residenza o di stato di famiglia. Stesso dicasi per la Prefettura in caso di domanda di
cittadinanza, o per l'Inps per la domanda di erogazione di prestazioni assistenziali.
La legge n. 183/11 (art. 15) ha modificato il DPR 445/2000 in materia di autocertificazione. Dal
1° gennaio 2012 sono entrate in vigore nuove norme sull'autocertificazione.
I cittadini non dovranno più recarsi negli uffici pubblici per farsi rilasciare certificati di stato di
famiglia, residenza, stato civile o altro, se tali certificati sono stati richiesti da uffici pubblici, quali
ad esempio Prefetture, Questure, Inps, Motorizzazione, Tribunali, Università, ecc. o da gestori
di servizi pubblici (Poste, aziende di trasporto, ecc.). Le nuove norme stabiliscono infatti che la
Pubblica Amministrazione verifichi da sola tutti i documenti dei quali è già in possesso.
Sono gli stessi uffici pubblici che dovranno quindi attivarsi tramite i loro canali interni a
richiedere ad altri uffici pubblici le attestazioni necessarie relative alle richieste dei cittadini.
Questi potranno, quindi, autocertificare gli stati e i fatti richiesti, allegando a una dichiarazione
sostitutiva la fotocopia di un valido documento di identità. Rimane l'obbligo di presentazione dei
certificati nei rapporti con i privati. Queste nuove regole valgono anche per i cittadini
extracomunitari che, però, hanno diritto ad autocertificare solo stati, fatti o qualità presenti nei
registri della pubblica amministrazione italiana e che quindi possono essere facilmente
verificabili.

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