lunedì 29 agosto 2016

Permessi Legge 104/1992: proroga degli effetti del verbale rivedibile

La Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona portatrice di handicap.
In particolare, l’articolo 33 della Legge n. 104/1992 e l’art. 42 del D.Lgs n. 151/2001 (TU sulla maternità/paternità) prevedono specifiche agevolazioni lavorative:

• sia per i familiari che assistono persone con handicap in situazione di gravità,
• che per gli stessi lavoratori con disabilità grave.

I benefici consistono in permessi e/o congedi retribuiti, coperti da contribuzione figurativa. Più precisamente, in presenza di determinate condizioni di legge, è possibile beneficiare di:

• permessi mensili retribuiti (fruibili anche ad ore);
• prolungamento del congedo parentale o, in alternativa, riposi orari giornalieri;
• congedo straordinario della durata massima di 2 anni.

Per poter usufruire dei permessi/congedi deve sussistere, tra l’altro, la condizione di grave disabilità del lavoratore o di un suo familiare.
La condizione di grave disabilità deve essere accertata dalla competente Commissione ASL che, su specifica richiesta del soggetto interessato e dopo una visita specifica, rilascia un apposito verbale.
Il verbale relativo all’accertamento della grave disabilità può essere oggetto di revisione nell’ambito di una successiva visita da parte della Commissione.
A tale proposito, l’articolo 25, comma 6 bis, del DL n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014, stabilisce che:

“Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”.

Poiché la Legge n. 114/2014 è entrata in vigore il 19 agosto 2014, ne consegue che,

• i lavoratori titolari dei benefici (permessi/congedi) correlati alla grave disabilità in base a verbali con revisione prevista a partire dal 19 agosto 2014,
• possono continuare a fruire delle prestazioni anche nelle more dell’iter sanitario di revisione.

Prima dell’entrata in vigore della suddetta disposizione il lavoratore non poteva continuare a fruire dei benefici connessi alla grave disabilità nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale soggetto a revisione ed il completamento dell’iter sanitario di revisione.

Alla luce di quanto sopra l’INPS, nella Circolare n. 127 dell’8 luglio 2016, precisa che
• il datore di lavoro può continuare a porre a conguaglio le somme anticipate per le prestazioni in esame oltre la data di scadenza riportata nel provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile e fino al compimento dell’iter sanitario di revisione;
• a partire dall’8 luglio 2016 (data di pubblicazione della circolare in esame), le autorizzazioni rilasciate dall’INPS sulla base di un verbale soggetto a revisione non riporteranno più una data di scadenza, ma indicheranno espressamente che l’efficacia del provvedimento avrà validità fino alla conclusione dell’iter sanitario di revisione.

Dott. Fausto Ridolfo - Consulente del Lavoro
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