Nello specifico, per le “Attività dei servizi di
alloggio e ristorazione”, all’art.
1, comma 54 lett. a), della Legge n. 190/2014 (Stabilità 2015) prevede un coefficiente di redditività del 40%
sui ricavi “da ritenersi più che congruo rispetto ai costi medi
effettivamente sostenuti nel settore”. Oltre al vantaggio, caratterizzante
il regime forfettario, dell’applicazione dell’imposta sostitutiva ad aliquota
del 15%, peraltro ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività.
I benefici, inoltre, si riflettono anche in capo agli utilizzatori dei servizi. “La
scelta del regime forfettario, infatti, comporta il non addebito dell’IVA
al consumatore finale, così come avviene per i soggetti “non imprenditori”,
equiparando il prezzo del servizio e quindi evitando alterazioni del mercato e
della concorrenza su tale versante”.
I forfettari sarebbero avvantaggiati anche sotto il
profilo della regolamentazione
amministrativa dell’attività.
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
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