La Cassazione, con la sentenza
del 13 maggio 2013 n. 11386, ad esempio, ha condannato due condomini a
rimuovere due impianti posizionati nell’androne del fabbricato in
ragione del fatto che quest’ultimo, oltre ad essere destinato al libero
transito dall’esterno verso il cortile interno del comprensorio, serve a
preservare il decoro in riferimento all’ingresso stesso a prescindere dalle
condizioni estetiche. Il concetto di decoro architettonico coincide con l’insieme di tutte le strutture che
contraddistinguono esteticamente l’edificio, arrivando a conferire al medesimo
una distintiva fisionomia.
Per questo motivo, anche il
decoro architettonico è considerato un bene comune il
cui mantenimento va salvaguardato indipendentemente dalla validità estetica
delle variazioni che s’intendono apportare. Sia in caso di edifici di pregio,
che in relazione a fabbricati di categoria ‘popolare’, la violazione del decoro
architettonico viene a configurarsi ogni volta che si realizzano opere che
cambiano l’originario aspetto condominiale, anche soltanto per singole unità o
limitati elementi. Diventa, dunque, chiaro come l’installazione di un condizionatore
di ingenti dimensioni nella parte esterna di un edificio,
così come nella correlata sezione interna, possa determinare un’alterazione del
decoro architettonico e conseguentemente un deprezzamento dell’intera struttura
condominiale.
I condizionatori, poi, si connettono
anche al problema delle immissioni. L’impianto,
infatti, non può comportare immissioni giudicate intollerabili in direzione
della proprietà vicine. In riferimento invece al rumore,
i giudici hanno specificato che sono le immissioni sonore che vanno oltre i tre
decibel ad eccedere la c.d. rumorosità di fondo, e cioè l’insieme dei rumori di diversa origine che sussistono
‘normalmente’ nel contesto ambientale specifico.
La condanna penale può scattare
anche nei confronti di coloro che installano impianti di condizionamento
rumorosi all’interno delle rispettive abitazioni o nelle sedi delle proprie
attività professionali. In tal caso, infatti, viene a configurarsi il reato di
disturbo della quiete pubblica, in riferimento specifico alle persone che
risiedono negli alloggi limitrofi, anche se a lamentarsi dell’eccessiva
rumorosità sia un solo nucleo familiare.
L’interdizione dell’installazione
di un impianto nella facciata condominiale, se espressamente prevista dal regolamento predisposto
dal costruttore del caseggiato (c.d. contrattuale) e accolta
dai singoli acquirenti degli appartamenti negli atti di acquisto o viceversa deliberata
dalla totalità dei condomini, risulta incontrovertibile per tutto il
condominio. In tal senso, appare opportuno verificare anche che non
sussistano particolari limitazioni all’interno dei regolamenti
comunali perché proprio quest’ultimi, infatti, possono
contenere, ad esempio, il divieto di installare condizionatori sulle sezioni
esterne di tutti gli stabili del centro stori
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