Opere su parti comuni - L’amministratore deve anche prestare cura a tutti gli adempimenti relativi alle opere sulle parti comuni che godono dei benefici fiscali in modo che le detrazioni possano essere godute dai condomini. Tale attività, per la quale ora non è più necessario l'invio della comunicazione al centro di Pescara, rientra nelle attribuzioni dell'amministratore, il quale se non diversamente concordato, non potrà richiedere ulteriori compensi e risponderà per il danno cagionato ai condomini nel caso di inadempienza.
Sicurezza sul lavoro - Il D.Lgs. 81/2008 prevede delle responsabilità a carico dell'amministratore anche in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ad esempio, nei cantieri, l'amministratore, previa delibera assembleare, dovrà designare il responsabile dei lavori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, l’amministratore designa il coordinatore per la progettazione quando l'opera presumibilmente superi i 100mila euro o sia soggetta a permesso a costruire. Dovrà inoltre curare che il coordinatore durante la progettazione dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, rediga il piano di sicurezza e di coordinamento.
Impianti a servizio degli edifici - L'amministratore ha la responsabilità della rispondenza alla legge relativamente agli impianti posti al servizio degli edifici collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Gli interventi dovranno essere effettuati solo da imprese abilitate e che dovranno dimostrare all'amministratore il possesso dei requisiti di legge, l'amministratore dovrà inoltre accertarsi dell'esistenza della dichiarazione di conformità (munita degli allegati obbligatori quali il progetto). Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, per gli impianti eseguiti prima del 6 febbraio 2008, essa è sostituita da una dichiarazione di rispondenza. Oltre a quanto sopra, ogni due anni occorre far effettuare una verifica dagli enti abilitati per gli ascensori.
Antincendio e caldaie - Ulteriori responsabilità derivano ai fini antincendio (D.P.R. 151/2011) con particolare attenzione alle attività che interessano i condomini per gli impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116 kW, per le autorimesse pubbliche e private di superficie complessiva coperta superiore a 300 m, e per edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 metri. Di recente, in base al D.P.R. 74/2013, anche l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle leggi in materia di efficienza energetica sono in capo all'amministratore anche se l'assemblea però può nominare un terzo soggetto. Il responsabile risponde del mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente.
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