venerdì 25 maggio 2012

Sicurezza luoghi di lavoro: Verifiche più stringenti per le attrezzature

Sono entrate ufficialmente in vigore le norme che obbligano i datori di lavoro a verificare periodicamente le attrezzature di lavoro

Premessa –Adempimenti sempre più pressanti in materia di sicurezza. Da oggi, infatti, entra ufficialmente in vigore il D.M. 11 aprile 2011, che detta le nuove modalità e criteri per effettuare icontrolli periodici delle attrezzature di lavoro. In particolare, i datori di lavoro dovranno obbligatoriamente sottoporre a verifiche iniziali e periodiche, condotte dall’INAIL e dall’ASL, le attrezzature di lavoro indicate dettagliatamente nell’Allegato VII al Testo Unico in materia di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008).
Le attrezzature –Più nel dettaglio, le attrezzature oggetto di verifica possono essere classificabili nei seguenti gruppi: “Gruppo SC” -Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga; “Gruppo SP” - Sollevamento persone; “Gruppo GVR” - Gas, Vapore, Riscaldamento.
Adempimenti del datore di lavoro –Qualora il datore di lavoro possiede una o più delle attrezzature contenute nei suddetti gruppi, deve tempestivamente comunicarlo all’INAIL. Inoltre, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine per l’esecuzione della prima verifica, così come stabilito dall’allegato VII del T.U. sulla sicurezza, il datore di lavoro deve richiedere all’Istituto assicuratore la volontà di effettuare il controllo, comunicando altresì il luogo presso il quale è disponibile l’attrezzatura per la verifica stessa. Al riguardo, occorre sottolineare che la periodicità del controllo è variabile caso per caso in funzione delle caratteristiche tipiche dell’attrezzatura stessa. Tuttavia, l’INAIL non è l’unico istituto autorizzato a effettuare l’attività di verifica, in quanto decorso il termine dei 60 giorni, il datore di lavoro può avvalersi anche di soggetti abilitati, pubblici o privati. Le ASL invece sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di 30gg dalla richiesta. Ai fini del buon andamento dell’attività di verifica, il datore di lavoro ha anche l’obbligo di mettere a disposizione del verificatore il personale di competenza, sotto vigilanza di un preposto e i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.
Sanzioni –Sul versante sanzionatorio, l’art. 87 del D.Lgs. n. 81/2008 non sanziona espressamente l’omessa o ritardata verifica periodica delle attrezzature. Tuttavia, è possibile ricondurre l’eventuale omissione della verifica all’obbligo generale dell’art. 71 del Testo Unico sulla sicurezza, il quale prevede l'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere. Nel caso in cui invece si verifichino eventuali irregolarità in sede di verifica, occorre comunicare le violazioni all’organo di vigilanza
Per consulenza ed assistenza Sicurezza luoghi di lavoro:
Fausto Ridolfo
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