sabato 26 maggio 2012

La formazione dei lavoratori alla luce degli accordi Stato-Regioni

Con gli accordi Stato – Regioni siglati in data 21 dicembre 2011 il legislatore ha inserito un ulteriore tassello alle procedure di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Infatti, in virtù di tali accordi, l’azienda dovrà obbligatoriamente attivarsi per formare il personale operante in azienda, secondo la seguente suddivisione: lavoratori in generale, dirigenti e preposti. Tale formazione, ai sensi dell’art. 37 del Testo Unico sulla sicurezza, deve avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi. Il personale di nuova assunzione dovrà essere avviato ai corsi anteriormente o, se ciò non fosse possibile, contestualmente all’assunzione.
In tale ultimo caso, il corso dovrà avere comunque termine entro sessanta giorni dall’instaurazione del rapporto. Per i lavoratori in genere il ciclo formativo previsto sarà di 4 ore di formazione generale oltre a un’ulteriore formazione specifica che potrà essere di 4, 8 o 12 ore, in base alla classificazione in macrocategorie di rischio con corrispondenza all’inquadramento ATECO.
Contenuti delle 4 ore base generali saranno: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza controllo e assistenza. Per i preposti è prevista una formazione aggiuntiva di 8 ore.
Per consulenza ed assistenza sulle problematiche sicurezza e luoghi di lavoro:
Dott. Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
cell. 3293222740 fax 0941563649 email: centroserviziaziendali@gmail.com
Orario di ricevimento: Lunedì- mercoledì- venerdì dalle 16,30 alle 19,00


Nessun commento:

Posta un commento