lunedì 11 settembre 2017

Bando per progetti di incubazione nei settori moda e turismo

Il bando, da 2,6 milioni di euro, si rivolge a soggetti pubblici e privati, anche dell’ambito no-profit. Ad esempio, potranno presentare il proprio progetto incubatori di imprese, acceleratori, laboratori, università o istituti scolastici, centri di ricerca e altre organizzazioni che forniscono sostegno alle PMI e alle startup, in particolare nella loro fase di avvio.
I beneficiari dovranno formare un consorzio (network), composto da almeno 4 soggetti di 3 Paesi diversi.
Creatività, cultura, internazionalizzazione e tecnologia sono i fattori chiave dei due ambiti di intervento in cui si articola la call:
·         FashionTech: l’obiettivo è sostenere quei progetti innovativi incentrati su prodotti e materiali, la vendita al dettaglio e il marketing;
·         Turismo: i progetti, in questo caso, dovranno favorire l’innovazione in specifici settori (turismo d’affari o culturale) o l’intera filiera culturale e creativa.
Le finalità trasversali ai due temi sono rafforzare la collaborazione transnazionale tra le reti di incubatori, acceleratori e le organizzazioni a cui si rivolge il bando e fornire un sostegno alle startup innovative e alle PMI per accrescere il loro ambito d’azione.
Prevista la concessione di contributi fino a un massimo del 75% delle spese ammissibili.
Scadenza presentazione Call: 19 ottobre 2017 per presentare le domande.
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
Sede di Brolo: orario di ricevimento su appuntamento: Lunedì e mercoledì dalle ore 16,30 alle 18,30
Recapito di Milazzo C.da Fondaco Pagliara: ricevimento su appuntamento il martedì dalle 17,30 alle 18,30.
Recapito di Messina :Via Ugo Bassi,124;  ricevimento su appuntamento il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00

Contatti: cell. 3293222740 fax 1782213101 email: centroserviziaziendali@gmail.com


lunedì 4 settembre 2017

Albo Autotrasporto: chiarimenti sull’idoneità finanziaria

La Direzione Generale per il Trasporto Stradale ha pubblicato la circolare n. 11 del 3 agosto 2017 nella quale puntualizza che «sono da ritenersi valide, per la dimostrazione della sussistenza del requisito d’idoneità finanziaria solo le attestazioni relative a garanzie emesse da banche e dalle compagnie di assicurazione, nonché dagli intermediari finanziari, inclusi i confidi, purché iscritti all’Albo di cui al modificato art. 106 del TUB (cioè delle c.d. «nuove finanziarie 106») e secondo le condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa in questione».
Non possono invece ritenersi valide le garanzie emesse dalle «vecchie finanziarie 106» o da «confidi minori». Sono ugualmente non valide le polizze assicurative o le attestazioni di polizze assicurative rilasciate da Compagnie estere non in regola con la disciplina europea e nazionale in materia di assicurativa; la fidejussioni richieste alle imprese di trasporto rifiuti pericolosi; le polizze RC Auto.
L’aggiornamento è dovuto in coerenza con le modifiche intervenute al Testo Unico Bancario, ove sono stati inclusi gli intermediari finanziari, i confidi e i service delle operazioni di cartolarizzazione nel nuovo articolo 106.
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domenica 3 settembre 2017

AGEVOLAZIONE PER SETTORE AUTOTRASPORTO - TIR “ECOLOGICI” –DAL 18 SETTEMBRE

Le risorse, stanziate a favore delle imprese di autotrasporto merci conto  terzi, regolarmente iscritte al Ren ed all’Albo Autotrasporto, sono destinate per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l’acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, nonché per iniziative di aggregazione e prevedono l’acquisto:

· di veicoli industriali nuovi di fabbrica, a trazione alternativa (a metano CNG, a gas naturale LNG e a trazione elettrica)

· di semirimorchi per il trasporto intermodale ferroviario o marittimo,

· l’acquisizione di rimorchi/semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti a temperatura controllata (ATP), rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta-casse per facilitare l’utilizzo di diverse modalità di trasporto.

Il finanziamento degli investimenti sarà valido solo per le acquisizioni avviate dopo il 2 agosto e concluse entro il 15 aprile 2018.

L’impresa potrà presentare la domanda a partire dal 18 settembre 2017 e fino al 15 aprile 2018,solo ad investimento realizzato e secondo specifiche modalità che saranno messe a disposizione tramite un vademecum che sarà pubblicato sul sito web del MIT nella sezione “autotrasporto - contributi ed incentivi” a partire dall’11 settembre 2017.

I contributi sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti; la ripartizione degli stanziamenti può essere rimodulata con decreto dirigenziale qualora si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti. Qualora, a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili, il numero delle imprese ammesse a beneficio non consenta l’erogazione degli importi spettanti perché superiore, con decreto dirigenziale si procederà alla riduzione proporzionale dei contributi fra le stesse imprese.

L’art. 1 comma 4 del D.M. individua 4 tipologie di investimento e la relativa dotazione finanziaria:

1. 10,5 milioni di euro per acquisizione di autoveicoli nuovi di massa complessiva da 3,5 ton in su a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG e elettrica, nonché dispositivi per riconversione di autoveicoli da motorizzazione termica ad elettrica.

2. 10 milioni di euro per radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva da 11,5 ton in su, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi euro  VI di massa complessiva da 11,5 tonnellate;

3. 14,4 milioni di euro per acquisizione di rimorchi e semirimorchi nuovi per il trasporto combinato ferroviario (normativa UIC 596-5) e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave (normativa IMO), dotati di dispositivi innovativi nonché per l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale

4. 1.050.177 milioni di euro per l’acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse cosi’ da facilitare l’utilizzazione di differenti modalita’ di trasporto in combinazione fra loro senza alcuna rottura di carico.

L’importo massimo ammissibile per singola impresa non può superare i 700.000 euro, anche in caso di accertata disponibilità delle risorse rispetto alle richieste pervenute. I beni acquisiti non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità dell’impresa beneficiaria del contributo fino a tutto il 31 dicembre 2019, pena la revoca del contributo.

ATTENZIONE: i beni acquisiti non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità dell’impresa beneficiaria del contributo fino a tutto il 31 dicembre 2019, pena la revoca del contributo.
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giovedì 27 luglio 2017

Fondo vittime mancati pagamenti, mutati i requisiti

Nuovi requisiti e nuovi chiarimenti in materia di accesso al Fondo per il credito aziende vittime di mancati pagamenti. La misura in questione consiste in un finanziamento agevolato di importo non superiore a euro 500.000, riconosciuto alle PMI in potenziale crisi di liquidità per i mancati pagamenti da parte di imprese debitrici imputate in un procedimento penale per uno dei delitti fra estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta e false comunicazioni sociali (rispettivamente previsti dagli artt. 629, 640,641. del c.p. e dall’art. 2621  del c.c.).
Con art. 60 bis della legge 96/2017, è stato stabilito che, per accedere al Fondo, le imprese richiedenti vittime dei mancati pagamenti devono essere parti offese del procedimento penale a carico delle imprese debitrici imputate, che sia in corso - nei diversi gradi di giudizio - alla data di presentazione della domanda di finanziamento al Ministero.
A fronte di tale novità, il MISE ha pubblicato lo scorso 20 luglio una nuova Circolare, la n. 3203, che modifica la precedente Circolare direttoriale 22 dicembre 2016, n. 127554, per adeguare la normativa di attuazione alle nuove disposizioni legislative, e per fornire specificazioni sulla valutazione delle domande. In particolare, chiarisce che, relativamente alle sole imprese non costituite in forma di società di capitali, le capacità di rimborso previste dalla lettera b) dell’art. 6 comma 7 D.M. 17 ottobre 2016, possono essere integrate con i dati di reddito dei soci della PMI beneficiaria desunti dall’indicatore della situazione economica equivalente – ISEE. 
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martedì 25 luglio 2017

Autotrasportatori, le agevolazioni fiscali 2017

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, conferma per il 2017, sulla base delle risorse disponibili, le misure agevolative a favore degli autotrasportatori.
Confermati gli importi delle deduzioni forfetarie. In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2016, nella misura di 51,00 euro.
La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.  La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2017 Pf e Sp,).
Confermata la misura relativa al recupero del contributo al Ssn .Le imprese di autotrasporto merci sia  conto terzi e conto proprio ,possono recuperare nel 2017 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2016 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, per la compensazione in F24, si utilizza il codice tributo “6793”.
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venerdì 21 luglio 2017

Contratto di Prestazione Occasionale

la Legge che disciplina il contratto di prestazione occasionale mediante il quale l’utilizzatore (datore di lavoro) acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotte entità, e che è volta a sostituire le prestazioni di lavoro che venivano remunerate con il Voucher (abrogato dal 17 marzo 2017).
Di seguito si propone una tabella riassuntiva dei contenuti della norma.
 
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mercoledì 12 luglio 2017

Agevolazioni per i Giovani - Resto al sud

Con Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”. Il Provvedimento, entrato in vigore dal giorno successivo (21 giugno 2017.) Ma in attesa del decreto ministeriale di attuazione.
I giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, residenti in una delle seguenti regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), e che intendono avviare un’attività imprenditoriale, possono chiede un incentivo massimo di 40.000 euro.
Soggetti Beneficiari: le persone in età tra tra i 18 ed i 35 anni che presentino i seguenti requisiti:

  1. siano residenti in una delle seguenti regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro 60 giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria;
  2. non risultino già beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità.
L’incentivo offre ai giovani meridionali che non dispongano di mezzi propri per avviare un’attività propria - nell’ambito della produzione di beni nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato e dell’industria ovvero relativa alla fornitura di servizi - una dotazione finanziaria massima di 40.000 euro.
I finanziamenti concessi al richiedente sono così articolati:
ü  il 35% a fondo perduto, a copertura dell’intero investimento e del capitale circolante; il 65% sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da Istituti di credito.
Rientrano nel progetto “Resto al Sud”, e di conseguenza nella possibilità di chiedere i predetti incentivi:
Ø  le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, agricolo e dell'industria, ovvero relativi alla fornitura di servizi.
Mentre restano escluse dal finanziamento le attività:
Ø  libero professionali e del commercio (ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa).
 
 
Per informazione e consulenza per la redazione del Piano Aziendale:
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
Sede di Brolo Via Pirandello,1 -
Orario di Ricevimento il lunedì e mercoledì dalle ore 16,30 alle 18,30
Recapito di Messina Via Ugo Bassi, 124 ; orario di ricevimento il Giovedì dalle 16,30 alle 18,30;
Recapito di Milazzo Contrada Fondaco Pagliara; orario di ricevimento su appuntamento il martedì dalle 17,30 alle 18,30.
Contatti: Cell. 3293222740 fax 1782213101 - email: centroserviziaziendali@gmail.com

 
 
 
 

lunedì 3 luglio 2017

Operative le prestazioni occasionali con VOUCHER


Il 23 giugno 2017 è stata pubblicata in G.U. la nuova disciplina per le prestazioni di lavoro occasionale mediante Voucher.

La nuova disciplina sarà operativa solo dal 10/07/2017, poiché si attendono le istruzioni Inps.
Queste le nuove condizioni di utilizzo per le imprese:
a) ogni prestatore potrà ricevere dalla totalità degli utilizzatori un compenso di importo non superiore a €5.000 annui;
b) ogni utilizzatore potrà utilizzare tali prestazioni per un importo non superiore a € 5.000, con riferimento alla totalità dei prestatori.
c) le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore non dovranno generare compensi di importo superiore a € 2.500.

La misura minima oraria del compenso sarà di €9 e di €36 giornaliere (corrispondenti a 4 ore di lavoro continuative nell'arco della giornata). In ogni caso il rapporto con uno stesso prestatore non potrà durare più di 280 ore in un anno civile, pena la riqualificazione del rapporto come subordinato.
Non sarà inoltre possibile instaurare prestazioni di lavoro occasionali con soggetti con cui è in corso un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co o se tale rapporto è cessato da meno di sei mesi.
Sarà inoltre vietato l’utilizzo, per coloro che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Sono infine previsti anche stringenti oneri di comunicazione in base ai quali l’utilizzatore dovrà trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione una dichiarazione contenente tutte le informazioni relative al prestatore di lavoro e alla prestazione.

Per le persone fisiche e le famiglie il ricorso alle prestazioni occasionali sarà possibile mediante il Libretto Famiglia acquistabile presso l’Inps e contenente titoli di pagamento del valore di €10 orarie.
Ciò consentirà di ricorrere a uno o più prestatori nell'ambito di:
a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
c) insegnamento privato supplementare.
Anche per l’effettiva operatività di questo tipo di strumento si attendono le specifiche istruzioni Inps.


Per tutte le info potete contattare gli uffici :

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Recapito di Milazzo C.da Fondaco Pagliara

Recapito di Messina Via Ugo Bassi,124

lunedì 24 aprile 2017

Cooperative Contributi Revisione Biennio 2017-2018

DECRETO 27 marzo 2017. Determinazione, per il biennio 2017-2018, dei contributi per le spese relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi, ai sensi dell’art. 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
 Visto lo Statuto della Regione;
Vista la vigente legislazione in tema di contabilità di Stato; Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2; Visto il D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive leggi di coordinamento;
 Visto l’art. 21, comma 1, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, che dispone che la misura del contributo per l'attività revisionale dovuto dalle società cooperative per effetto della disposizione di cui all'art. 8 del sopra citato D.L.C.P.S. n. 1577, sia determinata, all'inizio di ogni biennio, con decreto di questo Assessorato; Visto l’art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381; Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, artt. 15 e 20;
Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;
Visto l’art. 37 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015;
 Visti i decreti dell'Assessore per la cooperazione, il commercio l’artigianato e la pesca del 30 luglio 2003, per il biennio 2003/2004; del 24 maggio 2005 per il biennio 2005/2006; del 22 marzo 2007, per il biennio 2007/2008; del 7 gennaio 2009, per il biennio 2009/2010;
 per la determinazione dei contributi per le spese relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi; Visti i decreti dell'Assessore per le attività produttive del 6 settembre 2011, per il biennio 2011/2012; del 2 marzo 2013, per il biennio 2013/2014;
del 23 giugno 2015, per il biennio 2015/2016;
per la determinazione dei contributi per le spese relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi;
Visto il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 20 luglio 2011, n. 15;
Vista la legge n. 4 dell’1 marzo 2017, con la quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio fino al 31 marzo 2017;
Visto il parere favorevole reso a maggioranza dalla C.R.C. nella seduta dell'8 marzo 2017;
Decreta: Art. 1 Il contributo per le spese relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi, ai sensi del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, per il biennio 2017/2018 è determinato nella misura sotto indicata: a) enti cooperativi con numero dei soci non superiore a 100 o un capitale sociale versato non superiore a € 250,00 o un fatturato non superiore a € 75.000,00, il contributo è di € 260,00; b) enti cooperativi con numero dei soci da 101 a 500 o un capitale sociale versato da € 250,01 a € 1.000,00 o un fatturato da € 75.000,01 a € 150.000,00 il contributo è di € 520,00; c) enti cooperativi con numero dei soci superiore a 500 o un capitale sociale versato da € 1.000,01 a € 2.000,00 o un fatturato da € 150.000,01 a € 300.000,00 il contributo è di € 1.000,00; d) enti cooperativi con numero dei soci superiore a 500 o un capitale sociale versato da € 2.000,01 a €. 65.000,00 o un fatturato da € 300.000,01 a € 1.000.000,00 il contributo è di € 1.200,00; e) enti cooperativi con numero dei soci superiore a 500 o un capitale sociale versato superiore a € 65.000,00 o un fatturato superiore a € 1.000.000,00 il contributo è di € 1.500,00; f) per le banche di credito cooperativo sino a 980 soci il contributo è di € 1.900,00; da 981 a 1.680 il contributo è di € 3.600,00; oltre 1.681 soci il contributo è di € 6.400,00. Per le cooperative di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) iscritte nel registro delle imprese nel corso del biennio 2017/2018 e per le cooperative che abbiano deliberato il proprio scioglimento entro il 31 dicembre 2016, il contributo è fissato nella misura minima di € 260,00. Per le banche cooperative di cui alla superiore lettera f) che risultano pure iscritte nel registro delle imprese nel biennio 2017/2018, il contributo è fissato nella misura minima di € 1.900,00.
Per gli enti iscritti all’albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi che ricadono nelle fasce d) ed e) del presente decreto, si applicherà la fascia c) nel caso in cui gli stessi abbiano terminato o non abbiano in corso o già avviato un programma edilizio, nonostante siano in possesso della titolarità dell’area o della delibera comunale di assegnazione o della promessa di finanziamento a seguito bando. L’ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e, in assenza, dall’ultimo bilancio di esercizio depositato. Per fatturato deve intendersi il valore della produzione della lettera a) dell’art. 2425 del codice civile. I contributi dovranno essere aumentati del 50% per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell’art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e del 30% per le società cooperative di cui all’art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
Nella determinazione del contributo tra i parametri previsti di cui ai commi precedenti prevale quello riferibile alla fascia più alta.
 Art. 2 Il contributo dovrà essere versato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Per gli enti cooperativi a revisione annuale la maggiorazione, di cui al precedente articolo, dovrà essere versata entro il 31 marzo del secondo anno del biennio ispettivo. Per le cooperative costituite nel corso del biennio 2017/2018, il termine di 90 giorni decorre dalla data di iscrizione della stessa cooperativa nel registro delle imprese, il cui ufficio provvederà anche ad informare, al fine dell'aggiornamento dello schedario, il servizio competente dell'Assessorato delle attività produttive, dell'avvenuta nuova iscrizione.
 Le cooperative aderenti ad una delle associazioni nazionali di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo devono versare il contributo loro spettante alle rispettive associazioni regionali. Le cooperative non aderenti revisionate dalle associazioni regionali di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo dovranno versare il contributo loro spettante per l'80% all'associazione regionale che effettua la revisione ed il 20% in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione siciliana.
Gli enti cooperativi non aderenti dovranno trasmettere al servizio 10.S dell'Assessorato regionale delle attività produttive, entro 20 giorni dal pagamento, copia del versamento effettuato a favore della Regione siciliana per l'accertamento in entrata delle somme.
Fermo restando quanto previsto dal comma 5, art. 15, legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, e secondo quanto indicato dal primo e secondo comma del presente articolo, il mancato versamento, anche parziale, del contributo di revisione dovuto dagli enti cooperativi preclude, come previsto dalla legge, l’eventuale rilascio del certificato/attestato di revisione. Art. 3 Ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015, le associazioni sono tenute a trasmettere all’Assessorato delle attività produttive, in forma digitale, i risultati delle attività espletate, allo scopo di costituire una banca dati sulle cooperative siciliane da utilizzare per finalità istituzionali nell'ambito di protocolli di legalità. Le associazioni hanno l’obbligo altresì di trasmettere, allegate alle risultanze dell'attività revisionale di ciascuna cooperativa sia aderente o non, copia del pagamento del contributo revisionale relativo al biennio in corso e per le cooperative non aderenti anche copia del pagamento del contributo revisionale relativo ai bienni 2013/2014 e 2015/2016.

Art. 4 L’ente cooperativo può ricorrere avverso la misura di contributo accertato a suo carico, anche da parte delle Associazioni nazionali e regionali a cui aderisce, all'Assessorato regionale delle attività produttive chiedendo il riesame della somma posta a carico. L’Assessorato delle attività produttive, sentite le parti, decide entro 90 giorni. La presentazione del ricorso non sospende i termini di pagamento. Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato, pubblicato nel sito del Dipartimento, ed inviato integralmente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione. Palermo, 27 marzo 2017. LO BELLO Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 6 aprile 2017 al n. 383. 
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mercoledì 29 marzo 2017

FINANZIA IL TUO BUSINESS CON LA NUOVA SABATINI AUTOTRASPORTO

Le agevolazioni di Artigiancassa, banca leader  nel settore degli interventi agevolativi in favore delle PMI e da sempre al fianco del mondo associativo per supportare la crescita delle imprese, presenta il nuovo prodotto di finanziamento “Nuova Sabatini Autotrasporto”, un prestito agevolato dedicato alle imprese esercitanti attività di trasporto merci che intendono acquistare mezzi ed attrezzature di trasporto. Nell’ ambito dell’iniziativa, sono ammesse le spese per l’ampliamento delle dotazioni aziendali (acquisto di mezzi aggiuntivi a quelli già posseduti o sostituzione di mezzi vecchi con nuovi di maggiore tonnellaggio) e per la diversificazione del processo produttivo (acquisto di mezzi aggiuntivi o in sostituzione, che comunque consentano di diversificare l’attività svolta). Il finanziamento, che può coprire fino al 100% dell’investimento, è concesso da un minino di 20.000 ad un massimo di 2 milioni di euro, per una durata massima di cinque anni (eventualmente comprensivi di un periodo di preammortamento di 6 o 12 mesi) e viene erogato all’impresa in un’unica soluzione. L’impresa che sceglie questo prodotto, oltre a poter richiedere l’accesso al Fondo di Garanzia per le PMI (con priorità rispetto alle normali operazioni di finanziamento), beneficia di un contributo erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico che copre in larga misura gli interessi sul prestito. Il contributo è pari all’ammontare degli interessi calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni. I già vantaggiosi tassi applicati da Artigiancassa su questo specifico prodotto, combinati con l’agevolazione ministeriale, consentono alle imprese di finanziarsi quasi a costo zero. Sugli investimenti effettuati, l’impresa può altresì beneficiare del superammortamento al 140% previsto dall’ultima Legge di Stabilità.
Per tali pratiche di finanziamento Artigiancassa riserva un canale preferenziale (rispetto alle altre tipologie di domande Nuova Sabatini), che prevede priorità in fase di istruttoria e in fase di assistenza nell’ambito della procedura agevolativa. Grazie a questo canale che accelera l’iter valutativo, il tempo intercorrente tra la presentazione della domanda e la concessione del finanziamento e dell’agevolazione pubblica viene ridotto al minimo. Oltre al prodotto di finanziamento, Artigiancassa, grazie al suo team specializzato in agevolazioni pubbliche, offre alle aziende beneficiarie un’assistenza tecnica dedicata per tutto quanto concerne la procedura agevolativa e gli adempimenti necessari per l’ottenimento del contributo.

Per informazioni sulle modalità di accesso al finanziamento “Nuova Sabatini Autotrasporto” e al contributo in c/interessi del Ministero dello Sviluppo Economico, è possibile contattare lo “Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo 
Dott. Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
Orario di ricevimento lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 16,30 alle 19,00
Recapito di Messina Via Ugo Bassi,124 - si riceve il giovedì dalle ore 16,30 alle 19,00
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