La Direzione Generale per il
Trasporto Stradale ha pubblicato la circolare n. 11 del 3 agosto 2017 nella
quale puntualizza che «sono
da ritenersi valide, per la dimostrazione della sussistenza del requisito
d’idoneità finanziaria solo le attestazioni relative a garanzie emesse da
banche e dalle compagnie di assicurazione, nonché dagli intermediari
finanziari, inclusi i confidi, purché iscritti all’Albo di cui al modificato
art. 106 del TUB (cioè delle c.d. «nuove finanziarie 106») e secondo le
condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa in questione».
Non
possono invece ritenersi valide le garanzie emesse dalle «vecchie finanziarie
106» o da «confidi minori». Sono ugualmente non valide le polizze assicurative
o le attestazioni di polizze assicurative rilasciate da Compagnie estere non in
regola con la disciplina europea e nazionale in materia di assicurativa; la
fidejussioni richieste alle imprese di trasporto rifiuti pericolosi; le polizze
RC Auto.
L’aggiornamento
è dovuto in coerenza con le modifiche intervenute al Testo Unico Bancario, ove
sono stati inclusi gli intermediari finanziari, i confidi e i service delle operazioni
di cartolarizzazione nel nuovo articolo 106.
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