giovedì 27 luglio 2017

Fondo vittime mancati pagamenti, mutati i requisiti

Nuovi requisiti e nuovi chiarimenti in materia di accesso al Fondo per il credito aziende vittime di mancati pagamenti. La misura in questione consiste in un finanziamento agevolato di importo non superiore a euro 500.000, riconosciuto alle PMI in potenziale crisi di liquidità per i mancati pagamenti da parte di imprese debitrici imputate in un procedimento penale per uno dei delitti fra estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta e false comunicazioni sociali (rispettivamente previsti dagli artt. 629, 640,641. del c.p. e dall’art. 2621  del c.c.).
Con art. 60 bis della legge 96/2017, è stato stabilito che, per accedere al Fondo, le imprese richiedenti vittime dei mancati pagamenti devono essere parti offese del procedimento penale a carico delle imprese debitrici imputate, che sia in corso - nei diversi gradi di giudizio - alla data di presentazione della domanda di finanziamento al Ministero.
A fronte di tale novità, il MISE ha pubblicato lo scorso 20 luglio una nuova Circolare, la n. 3203, che modifica la precedente Circolare direttoriale 22 dicembre 2016, n. 127554, per adeguare la normativa di attuazione alle nuove disposizioni legislative, e per fornire specificazioni sulla valutazione delle domande. In particolare, chiarisce che, relativamente alle sole imprese non costituite in forma di società di capitali, le capacità di rimborso previste dalla lettera b) dell’art. 6 comma 7 D.M. 17 ottobre 2016, possono essere integrate con i dati di reddito dei soci della PMI beneficiaria desunti dall’indicatore della situazione economica equivalente – ISEE. 
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