martedì 27 maggio 2025

Obbligo formativo per i datori di lavoro non RSPP

 Il 24 maggio 2025 è stato Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'Accordo è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 riguardanti la formazione obbligatoria per i datori di lavoro che non ricoprono il ruolo di RSPP.

Il nuovo accordo Stato – Regioni prevede: Obbligo formativo per i datori di lavoro non RSPP.

Il nuovo accordo Stato – Regioni del 2025, stabilisce l'obbligo di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per tutti i datori di lavoro, anche quelli che non svolgono direttamente i compiti del RSPP.

Questo obbligo si applica a:

Titolari di imprese individuali;

Amministratori con deleghe operative;

Legali rappresentanti che gestiscono direttamente personale e risorse aziendali.

Ciò attribuosce ai datori di lavoro un ruolo attivo e consapevole nella gestione della sicurezza aziendale.

 Struttura del corso

Il corso ha una durata minima di 16 ore ed è suddiviso in due moduli.

Per i datori di lavoro di imprese affidatarie operanti in cantieri temporanei o mobili, è previsto un modulo integrativo obbligatorio di 6 ore.

Modalità di erogazione: Il corso può essere svolto in E-learning.

 Verifica dell'apprendimento e dell'efficacia;

Verifica finale dell'apprendimento: è obbligatoria. Test con il numero minimo di domande richiesto dalla nuova norma (30 domande). Per il modulo cantieri sono poste tutte nel test finale, mentre il corso datore di lavoro è composto da test intermedi e test finale per un totale di 36 domande.

La soglia per il superamento è raggiunta con una valutazione di 7/10 (70% di risposte esatte).

Verifica dell'efficacia: da effettuare entro 6 o 12 mesi dalla conclusione del corso, per valutare l'applicazione pratica delle conoscenze acquisite.

Obbligo di Aggiornamento periodico

È previsto un aggiornamento quinquennale obbligatorio della durata minima di 6 ore.

 Scadenze e disposizioni transitorie:I corsi conformi ai precedenti accordi possono essere avviati fino al 24 maggio 2026. I datori di lavoro devono completare il nuovo percorso formativo entro e non oltre il 24 maggio 2027.

Per attivazione corso: Obbligo formativo per i datori di lavoro non RSPP.

Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo

Via Trento n. 282 A Pal. C Complesso Oasi 2

98061 Brolo (Me)

Orario di ricevimento su appuntamento: telefonare al 3293222740

Recapito di Torregrotta Via Prof. Sfameni,15

Recapito di Messina Via G. Bruno,81

Recapito di Roma Via Marsala,13

Si riceve su appuntamento:

Contatti: 3293222840 –email: centroserviziaziendali@gmail.com




 

giovedì 22 maggio 2025

La salute e sicurezza nei centri estetici

 Saloni bellezza e centri estetici sono luoghi che racchiudono attività molto diverse tra loro e, di conseguenza, anche rischi specifici.

Trattamenti, massaggi, manicure e pedicure, ricostruzione e applicazione di unghie artificiali, depilazione: sono solo alcuni esempi di servizi che può offrire un'estetista, e che possono esporre il lavoratore o il cliente a pericoli di vario tipo.

Come tutte le imprese che hanno almeno un dipendente o collaboratore, dunque, anche i centri estetici sono soggetti a particolari obblighi di salute e sicurezza.

Obblighi per datore di lavoro e lavoratori

Tutte le aziende con almeno un lavoratore, indipendentemente dal livello di rischio indicato dalla classificazione Ateco dell’attività, sono soggette all'obbligo di redigere un DVR specifico per la propria attività. È importante sottolineare subito che questo documento è obbligatorio non solo in caso di lavoratore dipendente, ma anche in presenza di altre figure operanti a titolo diverso nell’attività. Ad esempio, persone a chiamata, soci lavoratori, stagisti, tirocinanti, volontari, ecc.

I centri estetici, sono tenuti ad effettuare una valutazione dei rischi presenti, in modo da definire poi le adeguate misure di prevenzione e protezione ed eliminare (o ridurre al minimo) le situazioni di pericolo.

Il DVR obbligatorio è in capo al datore di lavoro, il quale è inoltre tenuto (in base all'articolo 2 del D.Lgs. 81/08) a:

·         considerare capacità e condizioni dei lavoratori, al momento di affidare i rispettivi compiti, in rapporto alla loro salute e sicurezza;

·         adempiere agli obblighi di formazione, informazione e addestramento;

·         fornire adeguati e idonei dispositivi di protezione individuale, ove previsti;

·         nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria, ove prevista.

Al tempo stesso, lavoratrici e lavoratori sono obbligati a:

·         partecipare ai corsi di formazione;

·         utilizzare sempre e in modo appropriato i DPI, ove previsti;

·         sottoporsi alle visite mediche, se previste dalla valutazione dei rischi;

·         segnalare subito al datore di lavoro eventuali deficienze di mezzi, DPI e situazioni di pericolo.

Tipologie di rischi presenti in un centro estetico

Un rischio comune, che può emergere dal DVR, è quello legato all'esposizione ad agenti chimici. L'utilizzo di prodotti cosmetici, smalti, creme, solventi, disinfettanti ecc., infatti, può portare a conseguenze:

·         sulla pelle, dovute al contatto con queste sostanze, come ad esempio: arrossamenti, prurito, secchezza, desquamazione;

·         a livello respiratorio, come tosse, lacrimazione, starnuti persistenti, difficoltà a respirare.

Oltre a quelli chimici, anche l'esposizione ad agenti biologici può essere importante da valutare. In operazioni come massaggi o trattamenti, ad esempio, il contatto diretto con il cliente può esporre il lavoratore a liquidi biologici quali sebo, sudore o ad infezioni causate dalla presenza di ferite, micosi, eccetera. Anche qui, dunque, adottare adeguate misure e dispositivi di protezione individuale può fare la differenza.

Un'altra tipologia di rischio, che può risultare dal DVR di un centro estetico, è rappresentata dal sovraccarico biomeccanico. Molte azioni possono comportare, ad esempio, una postura non ottimale e un eccessivo sovraccarico degli arti superiori. Per questo, organizzare adeguatamente lo spazio di lavoro, gli elementi d'arredo e le attrezzature, considerando anche le caratteristiche della persona che opera in quell'ambiente, può aiutare a svolgere determinate mansioni in modo più corretto e sicuro.

Tra gli agenti fisici, uno dei rischi rilevanti da considerare nel DVR di un centro estetico è quello relativo alle Radiazioni Ottiche Artificiali (Roa).. L’utilizzo di apparecchiature laser per l’epilazione o per la rimozione di tatuaggi rappresenta un pericolo che richiede sicuramente la protezione del lavoratore con specifici DPI, tra cui senza dubbio gli occhiali protettivi.

Infine non va trascurato il rischio legato alla possibile presenza di lavoratrici gestanti. Proprio perché il lavoro dell’estetista è in maggior parte svolto da donne, che potenzialmente possono essere esposte a questi diversi tipi di rischi, occorre prestare maggior attenzione e tutela alle lavoratrici in stato di gravidanza.

Come garantire la salute e sicurezza nei centri estetici

Una volta effettuata la valutazione dei rischi presenti nel centro estetico, individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione consente di ridurre al minimo l’insorgere di incidenti o pericoli.

Le misure possibili sono diverse e dipendono dalla singola attività. Alcuni esempi, tuttavia, possono essere:

·         utilizzare prodotti conformi alla normativa europea;

·         leggere con attenzione le etichette dei prodotti, la composizione delle sostanze e delle miscele;

·         definire delle procedure di impiego dei prodotti;

·         limitare il tempo di esposizione;

·         garantire una ventilazione ottimale degli spazi;

·         utilizzare macchine e utensili a norma, marchiati CE e dotati di manuale d’uso e manutenzione;

·         usare adeguati DPI (es. guanti, mascherine, occhiali protettivi, ecc.) dotati di marcatura CE;

·         adottare le corrette misure di igiene personale;

·         attivare un servizio di sorveglianza sanitaria tramite la nomina di un Medico del lavoro.

Altro aspetto fondamentale è legato alla formazione dei lavoratori. Essa permette, infatti, di avere degli strumenti in più per applicare le corrette procedure, conoscere e riconoscere le situazioni di rischio, sapendo come affrontarle nel modo giusto.

In generale, i centri estetici possono essere soggetti ai seguenti obblighi di formazione dei lavoratori:

·         formazione di sicurezza per i dipendenti, secondo l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011;

·         formazione addetti al primo soccorso;

·         formazione addetti antincendio;

eventuale formazione specifica per l’uso di particolari attrezzi o macchinari, in base a quanto evidenziato nel DVR

Se sei titolare di un centro estetico o lavori come estetista, e vuoi capire quali sono i rischi specifici che riguardano la tua attività, Contattaci per effettuare una valutazione approfondita o svolgere la formazione obbligatoria.

Studio di Consulenza Aziendale – Dott. Fausto Ridolfo

Via Trento,282 A Pal. C – 98061 Brolo (Me)

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Contatti: whatsapp 3293222740 --- email: centroserviziaziendali@gmail.com




Edilizia: Corso di formazione per addetti al montaggio e smontaggio dei Ponteggi

 Obiettivi

Il corso PIMUS intende fornire le necessarie conoscenze e competenze di tipo teorico e pratico per effettuare le procedure di montaggio, smontaggio, trasformazione dei ponteggi fissi da utilizzare in sicurezza nei lavori in quota e rendere sicure le attrezzature.
I Lavoratori che si occupano di montaggio e smontaggio di ponteggi devono seguire un corso di formazione obbligatorio per essere abilitati a svolgere tali attività lavorative.
Quello che in gergo viene definito come “Patentino Ponteggi” in realtà è un vero e proprio corso di formazione per addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi, comunemente chiamato anche come corso ponteggi o corso PIMUS ed ha una durata complessiva di 28 ore, con verifica di apprendimento finale.

Si ribadisce che il corso ponteggi ha un aggiornamento obbligatorio quadriennale della durata di 4 ore.

Riferimenti normativi
L'articolo 136 (commi 6 e 7) del D.Lgs. 81/08 stabilisce l'obbligatorietà, in capo al Datore di Lavoro, di adempiere alla formazione dei Lavoratori che utilizzano ponteggi.

Il comma 6 dell'art. 136 obbliga il Datore di Lavoro a garantire che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati:
• sotto la diretta sorveglianza di un preposto;
• a regola d'arte e in conformità al Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio Uso e Smontaggio);
• ad opera di lavoratori che abbiano ricevuto adeguata formazione, mirata alle operazioni previste.

Durata del corso
La formazione all'uso dei ponteggi, di cui al comma 7 dell'art.136, deve prevedere sia nozioni di tipo teorico (che può essere svolto il corso pimus online - solo nella parte teorica), oltre che un addestramento pratico, trattando argomenti quali:
• comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi;
• sicurezza durante le operazioni sopra citate, con riferimento alla legislazione vigente;
• misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
• misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
• condizioni di carico ammissibile;
• qualsiasi altro rischio legato alle operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione ponteggi.

I contenuti del corso di formazione PIMUS, così come definito dal D.Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, prevede una durata complessiva di 28 ore, si divide in tre moduli:
• modulo giuridico – normativo (4 ore);
• modulo tecnico (10 ore);
prova intermedia (questionario a risposta multipla);
modulo pratico (14 ore);
• prova finale (pratica).

Assenze
Le assenze del corso non possono essere superiori al 10% del monte ore complessivo, pena il mancato conseguimento dell'attestato e l'obbligo di ripetere il corso.

Verifiche e Valutazione
A fine corso verrà effettuato un test finale, con una simulazione finalizzata all'apprendimento degli aspetti pratico-organizzativi illustrati durante il corso.

Attestato
Al termine del corso verrà consegnato ad ogni Partecipante l’Attestato di frequenza per la “Corso ponteggi: formazione per addetti al montaggio e smontaggio PIMUS”, ed è riconosciuto su tutto il Territorio Nazionale.

Adesione e Costo
La quota di iscrizione è in promozione ad € 350,00 + iva (a Partecipante), invece di € 500,00 + iva) e verrà corrisposta al momento dell'iscrizione
Programma del corso
Con riferimento ai corsi di formazione “per lavoratori e preposti addetti al montaggio / smontaggio / trasformazione di ponteggi”, l’Allegato XXI elenca anche gli argomenti da trattare per ciascuno dei moduli:
Modulo giuridico - normativo (4 ore)
• Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni;
• analisi dei rischi;
• norme di buona tecnica e di buone prassi;
• statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri;
• Titolo IV, Capo II, limitatamente ai "Lavori in quota";
• Titolo IV, Capo I, "Cantieri".

Modulo tecnico (10 ore)
• Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto;
• DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
• ancoraggi: tipologie e tecniche;
• verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie.

Modulo pratico (14 ore)
• Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG);
• montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP);
• montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP);
• elementi di gestione prima emergenza – salvataggio.

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martedì 20 maggio 2025

Consulenza, Revisione e Vigilanza Cooperative

 A cura di dott. Fausto Ridolfo – Revisore Cooperative  

Normativa
La Costituzione Italiana all'art. 45 riconosce alle Cooperative che operano secondo mutualità e senza fini di speculazione privata una "funzione sociale" e, a tal fine, esse sono soggette a controllo mediante la "Vigilanza cooperativa".
La "Vigilanza" è attribuita al Ministero delle Attività Produttive e viene esercitata mediante le revisioni cooperative e le ispezioni straordinarie, giusto quanto disciplinato dal D. Lgs. 2 agosto 2002, n.220, e sono finalizzate prioritariamente all'accertamento dei requisiti mutualistici.
Nella Regione Siciliana la “vigilanza” è attribuita all’Assessorato Regionale alle Attività Produttive che si avvale  delle associazioni di categoria del mondo cooperativistico, che per delega esercitano l’esercizio della revisione alle cooperative associate.
Revisione Associate
La revisione alle Associate viene effettuata esclusivamente a mezzo di revisori incaricati.
Restano di competenza dell’Assessorato le ispezioni straordinarie e le revisioni alle Cooperative non aderenti ad alcuna Associazione del Movimento Cooperativo, che vengono espletate a mezzo di funzionari o incaricati dallo stesso Assessorato.
Aspetti Tecnici
La revisione ha lo scopo fondamentale di accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica della cooperativa e la sua legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura nonché, agli organi di direzione e di amministrazione, “fornire i suggerimenti e i consigli utili a migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna” . Al revisore spetta, anche, il controllo sulla sussistenza e i presupposti del regolamento interno adottato ai sensi della legge 142 del 2001 sul Socio Lavoratore.
La revisione deve essere effettuata almeno una volta ogni due anni, tranne che per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 e quelle di edilizia abitativa, per le quali, invece, è prevista una revisione annuale.
Le Cooperative sono tenute al versamento del contributo revisione, il cui ammontare è determinato, di biennio in biennio, da apposito Decreto assessoriale secondo quanto previsto dall’art.21 della l.r. n. 36/91 e s.m.i..
Per informazioni inerenti: consulenza bandi di finanziamento agevolati , consulenza fiscale, consulenza del lavoro ed assistenza Revisione
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo

Via Trento,282 A Pal.C - Complesso Oasi 2
98061 Brolo (Me)
Sede di Brolo: orario di ricevimento su appuntamento: Lunedì e mercoledì dalle ore 16,30 alle 18,30
Recapito di Torregrotta: ricevimento su appuntamento il martedì dalle 17,30 alle 18,30.
Recapito di Messina :Via Giordano Bruno,81;  ricevimento su appuntamento il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
Contatti: cell. 3293222740 -