Si comunica che il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica 16
novembre 2018, n. 146 recante l’attuazione del
Regolamento (CE) n. 517/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a
effetto serra (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 maggio 2014).
Il D.P.R. n. 146/2018, entrato
poi in vigore il 24 gennaio 2019, definisce le modalità di
attuazione del Regolamento (UE) n.517/2014, introducendo alcune novità anche
per quanto riguarda le imprese di installazione e manutenzione di impianti di
condizionamento; in particolare:
·
Verrà costituita una Banca Dati, come previsto
dall’articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n.517/2014, per la raccolta e
la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a
effetto serra e delle apparecchiature che contengono tali gas, nonché alle
attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette
apparecchiature; questa banca dati dovrà essere costantemente aggiornata a cura
dei manutentori/installatori degli impianti stessi ed entrerà in vigore entro 8
mesi dall’entrata in vigore del decreto.
·
Dal momento che dal 24 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del Decreto
del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146), è
stato abrogato il decreto del Presidente della Repubblica del 27
gennaio 2012 n. 43, si prevede che decadranno anche le prescrizioni
relative; quindi non dovrebbe essere più necessario da parte dell’operatore
compilare e inviare la “Dichiarazione ai sensi dell’art16, comma 1” o più
comunemente definita “Dichiarazione ISPRA”.
·
Accredia, l'Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo
italiano, rilascerà a breve novità riguardanti il documento definito “Piano
della Qualità”, il quale dovrebbe essere semplificato per le imprese
che effettueranno la prima certificazione.
·
È stato ampliato l’ambito di applicazione, con riferimento alle
apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l’iscrizione,
a seguito dell’attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione 2067/2015/CE e
2066/2015/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai
commutatori.
Per quanto riguarda il
personale e imprese, restano in vigore prescrizioni del precedente decreto:
quindi devono essere certificate le persone e le imprese che “svolgono le
attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o
smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento
d’aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio
contenenti gas fluorurati a effetto serra“. I certificati e gli attestati
emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi nel
rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati
originariamente rilasciati.
Per le
imprese che dovranno rinnovare la propria certificazione aziendale,
le scadenze non vengono modificate e il rinnovo verrà attuato secondo le
modalità in vigore al momento della richiesta. In riferimento al rinnovo, si
consiglia alle imprese certificate di verificare di aver effettuato il
mantenimento annuale della propria certificazione, contattando l’ente di
riferimento che ha effettuato il rilascio.
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto
Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
Sede di Brolo: orario di ricevimento su
appuntamento: Lunedì e mercoledì dalle ore 16,30 alle 18,30
Recapito di Milazzo C.da Fondaco
Pagliara: ricevimento su appuntamento il martedì dalle 17,30 alle 18,30.
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