domenica 19 agosto 2018

IMPRESE SOCIALI: NUOVE DIRETTIVE PER LAVORATORI MOLTO SVANTAGGIATI E VOLONTARI

Il 17 luglio 2018, il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 112/2017 (revisione della disciplina in materia di impresa sociale) e tra gli ambiti di intervento vi rientra anche l’utilizzo, da parte di queste ultime, dei lavoratori “molto svantaggiati” e dei volontari.

Ai sensi del comma 4 art. 2 del citato D. Lgs. n. 112/2017, un’impresa può essere considerata “sociale” indipendentemente dal settore di attività in cui agisce quando sono occupati:

a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

Si considerano “molto svantaggiati” i disoccupati da oltre 24 mesi o 12 mesi, in presenza di determinate condizioni.
Al successivo comma 5 è poi stabilito che ai fini di quanto previsto dal predetto comma 4, l'impresa sociale deve impiegare alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al 30 % dei lavoratori. Ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo.
Con l’intervento correttivo - Il decreto correttivo, si  stabilisce in 24 mesi (a partire dalla data di assunzione) il limite temporale per il computo della quota di lavoratori definiti “molto svantaggiati” dipendenti dell’impresa sociale. In altre parole, in caso di assunzione di un lavoratore molto svantaggiato, questi non potrà più considerarsi tale una volta decorsi 24 mesi dall’assunzione stessa nell’impresa sociale. Conseguenza di ciò è che, dunque, l’impresa sociale deve prestare attenzione alla citata percentuale del 30% vedendosi di volta in volta costretta a ricostruirla se basa la propria qualifica di “sociale” sul presupposto di cui al citato comma 4 art. 2 D. Lgs. n. 112/2017.
Per quanto riguarda l’impiego di volontari. Al riguardo è stabilito che l’impresa sociale dovrà avvalersi non solo di volontari ma anche di operatoti professionali. In pratica è chiarito che ai volontari impiegati nell'impresa possono essere affidate solo prestazioni complementari (e non sostitutive) rispetto a quelle degli operatori professionali.
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