Il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 22 del 22 dicembre
2017, ha fornito le indicazioni operative ai fini del riconoscimento di una
indennità a sostegno del reddito in favore dei dipendenti delle imprese adibite
alla pesca marittima per l'anno 2017, introdotta dall'articolo 1, comma 346,
della Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016.
Le imprese,
per ogni unità di pesca interessata, devono presentare, dal 1 gennaio 2018 al
31 gennaio 2018, istanza tramite il sistema telematico denominato
"CIGSonline".
L’istruttoria
delle richieste aziendale viene svolta dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali -Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della
formazione, verificandone i presupposti di legittimità. Esso elabora anche
l’elenco degli aventi diritto e quantifica l’ammontare per ciascun marittimo.
In caso di
sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo
obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche, ai lavoratori, dipendenti da
imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle
cooperative della piccola pesca, di cui alla Legge 13 marzo 1958 n. 250, è
concessa, per l’anno 2017, un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30
euro, nei limiti della risorse stanziate.
Si precisa,
infine, che l’indennità di cui all’articolo 1, comma 346, della Legge 11
dicembre 2016, n. 232 deve intendersi come prestazione sostitutiva della
retribuzione senza la relativa copertura previdenziale.
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