lunedì 15 gennaio 2018

Nella legge di bilancio 2018 ed imprese cooperative.

FALSE COOPERATIVE

Dal 1 gennaio 2018 sono abolite la figura dell’amministratore unico e la scadenza a tempo indeterminato dell’organo amministrativo. Sono stati introdotti il numero minimo di tre componenti e la durata massima per le cariche di tre esercizi.

Come si saprà la legge di bilancio 2018 ha apportato una serie di modifiche afferenti le cooperative che entrano in vigore dal 1 gennaio 2018, in quanto la norma non prevede un periodo transitorio. Di particolare urgenza appare la necessità di disposizioni operative in merito alla modifica dell’art. 2542c.c. (mentre per le altre modifiche si rimane in attesa indicazioni da parte del Mise).

Modifica art. 2542 c.c.:
Secondo tale modifica le cooperative dovranno avere un organo amministrativo collegiale composto da almeno tre membri e che abbia una durata di massimo tre esercizi (rinnovabili senza limite).

Ne consegue che le cooperative con amministratore unico (o con amministrazione a due sia congiuntiva che disgiuntiva) o anche con un consiglio di amministrazione nominato a tempo indeterminato si trovino in condizione di irregolarità. L'eventuale condizione di irregolarità va regolarizzata convocando, a cura degli amministratori, l’Assemblea entro il 30 gennaio (art. 2631 c.c.) con all’ordine del giorno la sostituzione degli amministratori decaduti.

Nel caso che la sostituzione degli amministratori comporti anche la modifica dello Statuto Sociale va contestualmente convocata anche l’Assemblea parte Straordinaria per la modifica delle parti dello Statuto incoerenti con la norma introdotte.

Nel caso invece che lo Statuto renda solo possibile la nomina dell’organo amministrativo irregolare in opzione alle altre forme di amministrazione regolare tale incongruità potrà essere espunta alla prima occasione utile.

Le norme sulle false cooperative sono contenute nell’ Articolo 1, comma 936. Le disposizioni stabiliscono sanzioni particolarmente gravi per le cooperative che si sottraggano alla vigilanza o che non rispettino le finalità mutualistiche (cancellazione dall’Albo delle cooperative, scioglimento e devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici). Si prevedono sanzioni anche nel caso di mancata ottemperanza alla diffida operata dai revisori ovvero degli adempimenti previsti in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.
Si dispone che lo scioglimento di una cooperativa debba essere sempre comunicato all’Agenzia delle entrate allo scopo di contrastare, in particolare, il fenomeno delle cooperative che nascono e si estinguono in tempi rapidi per evitare controlli di ogni tipo ed eludere gli obblighi di legge.
Si riforma complessivamente la sanzione della gestione commissariale introducendo, tra l’altro, la figura del commissario ad acta per le irregolarità minori. Infine, si modificano le norme civilistiche allo scopo di eliminare le figure dell’amministratore unico o degli amministratori senza scadenza di mandato.

Si tratta di istituti per i quali non si richiedono espressamente decreti ministeriali attuativi, ma la loro complessità renderà comunque necessario pronunciamenti da parte del MiSE, sia per dare istruzioni ai fini dell’adeguamento alle nuove norme sugli amministratori, sia per applicare correttamente le sanzioni così come sono state riformulate.
PRESTITO SOCIALE
“Il primo provvedimento – spiega Ferrari – è contenuto nell’Articolo 1, commi 238/243, e riguarda la definizione di nuove norme che disciplinano il prestito sociale, finalizzate ad assicurare maggiori tutele ai soci prestatori.
I provvedimenti attuativi sono soprattutto in capo al CICR (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio), il quale dovrà deliberare in tema di:
– limiti di raccolta del prestito in relazione al patrimonio netto della cooperativa;
– forme di garanzia, alcune delle quali richiamano istituti già disciplinati da Banca d’Italia (garanzie finanziarie personali o reali ovvero schemi di garanzia, anche consortili, promossi dalle società cooperative), altre rappresentano vere e proprie novità, quali la costituzione di un patrimonio separato. Si tratta di garanzie chiamate a tutelare importi pari al 30% del prestito versato dai soci alle cooperative che abbiano una raccolta eccedente i 300.000 € e superiore all’ammontare del patrimonio netto;
– obblighi di informazione e di pubblicità in capo alle cooperative al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi.
– modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio per le cooperative che raccolgano importi considerevoli di prestito o che eccedano il doppio del patrimonio;
– regimi transitori volti a consentire un adeguamento ordinato alle nuove disposizioni da parte delle cooperative.
Vi sono poi provvedimenti attuativi lasciati alla competenza del MiSE su materie quali:
– le forme e le modalità di controllo e monitoraggio sul rispetto delle norme concernenti le suddette forme di garanzia;
– l’implementazione del verbale di vigilanza ai fini dell’osservanza delle disposizioni concernenti il prestito sociale.
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