mercoledì 4 maggio 2016

Lavoratori domestici: nuova procedura per comunicare la sospensione dell’obbligo contributivo

L’INPS rende noto di aver messo a disposizione dei datori di lavoro domestico un nuovo servizio on line per la comunicazione della sospensione dell’obbligo contributivo.
Il nuovo servizio consente di comunicare la sospensione dell’obbligo contributivo in riferimento ad uno specifico rapporto di lavoro domestico e per un intero trimestre, qualora la sospensione sia dovuta a:
 • congedo di maternità,
• aspettativa per motivi personali,
• malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita. La comunicazione di sospensione dell’obbligo contributivo è consentita ;
• per i trimestri dell’anno in corso non ancora scaduti;
• per i trimestri dell’anno in corso scaduti, purché venga effettuata, in tal caso, entro la fine del mese di scadenza del pagamento (30/04/2016). Per i restanti periodi, per i quali non è possibile utilizzare il nuovo servizio on line, è necessario rivolgersi alla sede INPS competente presentando la documentazione attestante la sospensione.
Il nuovo servizio è disponibile nella sezione “Servizi Online” del sito www.inps.it, seguendo il percorso: “Servizi per il cittadino – Lavoratori domestici – Autenticazione con PIN/CNS – Sospensione obbligo contributivo”.
Dopo aver selezionato il rapporto di lavoro interessato dalla sospensione, il servizio on line consente di:
• visualizzare la lista delle comunicazioni di sospensione attive già registrate e protocollate consentendone la modifica e l’annullamento;
• inserire una nuova sospensione. In quest’ultimo caso, è necessario indicare:
• il trimestre di riferimento,
 • la motivazione della sospensione, selezionandola fra le 3 possibili opzioni (congedo di maternità, aspettativa per motivi personali, malattia/infortunio non retribuiti). Per la motivazione “Malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita” è possibile indicare il numero del certificato medico. È inoltre possibile allegare alla domanda uno o più documenti in formato jpg, jpeg, tiff o pdf.
E’ possibile comunicare la sospensione solo per i trimestri per i quali non è dovuto alcun contributo a qualsiasi titolo. In caso di trimestri parzialmente coperti da contribuzione, la sospensione corrisponde alle settimane non indicate come lavorate.
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
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