venerdì 27 maggio 2016

La cooperativa artigiana e le sue possibili configurazioni ai fini della iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane.

Gli artigiani possono riunirsi in cooperativa, sia restando singolarmente imprenditori artigiani, sia perdendo tale loro individualità e ponendosi, in questo secondo caso, come soci lavoratori, nel presupposto che nei loro confronti si può instaurare un rapporto di lavoro in qualunque forma, sia autonomo che subordinato, come previsto dall’art. 1 comma 3 della L. 142/2001 e come modificato dal comma 1, lett. a) dell’art. 9 della legge 30/2003.
L’impresa artigiana sarà la cooperativa e al suo interno i singoli soci artigiani, potranno svolgere singolarmente e/o collettivamente specifiche attività o potranno acquisire beni strumentali e merci, vendita collettiva, garanzie all'accesso al credito, ecc.
I caratteri dell’impresa cooperativa: "hanno tutti i caratteri dell'impresa cooperativa di servizi le società fra artigiani che si uniscono per procurarsi in comune commesse di lavoro e distribuirne l'esecuzione fra gli associati, nonché per procedere all'acquisto delle materie prime necessarie. Non osta a ritenere sussistente il carattere mutualistico la circostanza che i lavori ottenuti siano eseguiti individualmente dai singoli artigiani, conservando ognuno la gestione autonoma della propria bottega, o laboratorio, e l'uso dei propri attrezzi di lavoro".
La cooperativa artigiana di lavoro, nella quale i singoli artigiani provvedono a conferire la loro attività nell’unica impresa mutualistica che, vedendo perdere in capo ai singoli soci la autonomia imprenditoriale, opera con una unica struttura e con una unica organizzazione, all’interno della quale i soci vengono considerati in relazione al tipo di rapporto che è stato individuato nello Statuto (soci cooperatori, soci sovventori, soci interessati alla formazione (categoria speciale) soci interessati all’inserimento nell’impresa) e nel Regolamento interno (dipendenti, collaboratori, artigiani, autonomi, ecc.), ricordando comunque che a ciascuna categoria di soci, con eccezione dei sovventori, è applicabile qualunque tipo di rapporto lavorativo.
In tutti i casi comunque, per usare la definizione data dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, la cooperativa sviluppa la produzione di beni o la prestazione di servizi, di natura artistica od usuale
ed è organizzata ed opera con il lavoro professionale dei soci, assumendo su di sé tutti gli oneri della gestione.
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
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