giovedì 3 gennaio 2013

Pubblica Amministrazione dal 1 gennaio 2013 i pagamenti dovranno avvenire entro 30 giorni,le certezze ed i dubbi della normativa...!!!


Con il D.lgs. 192/2012, nuove regole per il pagamento delle trasazioni commerciali dal 1° gennaio 2013. Le nuove regole sono frutto dell’applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 (2011/7/Ue).

Ad essere chiamata in causa è innanzitutto la pubblica amministrazione che dovrà pagare i propri fornitori entro 30 giorni , lo stesso limite riguarderà le transazioni commerciali tra azienda ed azienda, ma in questo caso il limite temporale per i pagamenti potrà essere superato nel caso vi siano degli accordi tra le parti che comunque non potranno essere inique per il creditore.

I pagamenti dovranno avvenire a 30 – 60 giorni

Le nuove regole valgono per le transazioni commerciali concluse dal 1° gennaio 2013 in poi e fissano a 30 giorni il termine ordinario che gli Enti Pubblici devono rispettare per effettuare i pagamenti.

Sono previsti comunque delle deroghe: in particolare per le Asp, gli ospedali e imprese pubbliche che possono portare a 60 giorni il termine massimo per effettuare il pagamento.

Il d.lgs prevede anche che anche tutte le altre P.A. potranno accedere a questa deroga nel caso eccezionale in cui l’eventuale proroga sia giustificata “dalla natura o dall’oggetto del contratto” oppure dalle “circostanze esistenti al momento della sua conclusione”. In ogni caso il nuovo limite dovrà essere pattuito “in modo espresso”.  

Per i rapporti commerciali tra azienda ed azienda vi sarà invece maggiore libertà contrattuale: oltre a concordare l’entità degli interessi moratori potranno decidere, pattuendo per iscritto, anche di superare la soglia massima dei 60 giorni per effettuare il pagamento.

La sanzione degli interessi automatici

Per gli Enti pubblici che non rispetteranno i termini di pagamento scatterà la “sanzione” degli interessi legali di mora.

Gli interessi legali di mora decorerrano automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte delle aziende. Gli interessi legali di mora si calcoleranno prevendo una maggiorazione di 8 punti percentuli sul tasso fissato dalla Banca Centrale Europea.

Per i contratti tra azienda ed azienda vi sarà maggiore libertà contrattuale: oltre a concordare l’entità degli interessi moratori potranno decidere, pattuendo per iscritto, anche di superare la soglia massima dei 60 giorni per effettuare i pagamenti.

Fausto Ridolfo responsabile delle sede comunale “Casartigiani dei Nebrodi” di Brolo, mette in evidenza che: le nuove regole che sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2013 “dovrebbero” far diminuire le cattive prassi dei ritardi di pagamento da parte della pubblica amministrazione verso le imprese.

Che malgrado il D.lgs. 192/2012 preveda delle sanzioni più certe rispetto al passato resta comunque intatto il rischio che ad onorare la fatture entro il limite massino di 60 giorni siano in poche amministrazioni, come già accadeva per le regole sui tempi di pagamento del passato. L’ostacolo più importante continua a essere rappresentato  dal Patto di stabilità, che è all’origine di molti ritardi di pagamento accumulati soprattutto da Comuni e Provincie.

Nel decreto legge non si da alcun riferimento al settore del lavori, ma si citano “la consegna di merci o la prestazione di servizi”, ci si potrebbe trovare di fronte ad una doppia discriminazione: la prima legata al diverso trattamento riservato a tutte le altre imprese che operano con la pubblica amministrazione, la seconda nei confronti degli altri paesi europei che non hanno fatto distinzioni. Siamo ancora in attesa dell’interpretazione definitiva della nuova legge. Nel testo del Decreto legislativo manca l’esplicito riferimento ai lavori, che è invece presente nella Direttiva Europea nel “considerato 11 che cita: la fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbe anche includere la progettazione e l’esecuzione di opere e di edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile”. La suddetta previsione supera il pronunciamento dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici che a suo tempo aveva escluso la sussumibilità dei lavori pubblici nella direttiva 2000/35 sempre in materia di ritardi di pagamento.

Risulterebbe molto grave che alle imprese di costruzione non verrebbero garantiti tempi rapidi di pagamento. Si rischia così di aggravarsi la carenza di liquidità delle imprese edili che, senza risorse rischiano di vedere compromesso il loro futuro. 

La sede di Casartigiani dei nebrodi assisterà le imprese per l’adeguamento alle nuove normative contrattuali ed  offrirà consulenza circa le procedure operative e contabili più funzionali alle esigenze delle imprese.
Dott. Fausto Ridolfo - Presidente associazione Casartigiani dei Nebrodi
Via Pirandello,1 - Brolo
cell. 3293222740 - fax 0941563649 

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