Con il D.lgs. 192/2012, nuove regole per il pagamento delle
trasazioni commerciali dal 1° gennaio 2013. Le nuove regole sono frutto
dell’applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
febbraio 2011 (2011/7/Ue).
Ad essere chiamata in causa è innanzitutto la pubblica
amministrazione che dovrà pagare i propri fornitori entro 30 giorni , lo stesso
limite riguarderà le transazioni commerciali tra azienda ed azienda, ma in
questo caso il limite temporale per i pagamenti potrà essere superato nel caso
vi siano degli accordi tra le parti che comunque non potranno essere inique per
il creditore.
I
pagamenti dovranno avvenire a 30 – 60 giorni
Le nuove regole valgono per le transazioni commerciali
concluse dal 1° gennaio 2013 in poi e fissano a 30 giorni il termine ordinario
che gli Enti Pubblici devono rispettare per effettuare i pagamenti.
Sono previsti comunque delle deroghe: in particolare per le
Asp, gli ospedali e imprese pubbliche che possono portare a 60 giorni il
termine massimo per effettuare il pagamento.
Il d.lgs prevede anche che anche tutte le altre P.A. potranno
accedere a questa deroga nel caso eccezionale in cui l’eventuale proroga sia
giustificata “dalla natura o dall’oggetto
del contratto” oppure dalle “circostanze
esistenti al momento della sua conclusione”. In ogni caso il nuovo limite
dovrà essere pattuito “in modo espresso”.
Per i rapporti commerciali tra azienda ed azienda vi sarà
invece maggiore libertà contrattuale: oltre a concordare l’entità degli
interessi moratori potranno decidere, pattuendo per iscritto, anche di superare
la soglia massima dei 60 giorni per effettuare il pagamento.
La
sanzione degli interessi automatici
Per gli Enti pubblici che non rispetteranno i termini di
pagamento scatterà la “sanzione” degli
interessi legali di mora.
Gli interessi legali di mora decorerrano automaticamente dal
giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento senza che sia
necessaria la costituzione in mora da
parte delle aziende. Gli interessi legali di mora si calcoleranno prevendo
una maggiorazione di 8 punti percentuli sul tasso fissato dalla Banca Centrale
Europea.
Per i contratti tra azienda ed azienda vi sarà maggiore
libertà contrattuale: oltre a concordare l’entità degli interessi moratori
potranno decidere, pattuendo per iscritto, anche di superare la soglia massima
dei 60 giorni per effettuare i pagamenti.
Fausto
Ridolfo
responsabile delle sede comunale “Casartigiani dei Nebrodi” di Brolo, mette in
evidenza che: le nuove regole che sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2013 “dovrebbero”
far diminuire le cattive prassi dei ritardi di pagamento da parte della
pubblica amministrazione verso le imprese.
Che malgrado il D.lgs. 192/2012
preveda delle sanzioni più certe rispetto al passato resta comunque intatto il
rischio che ad onorare la fatture entro il limite massino di 60 giorni siano in
poche amministrazioni, come già accadeva per le regole sui tempi di pagamento
del passato. L’ostacolo più importante continua a essere rappresentato dal Patto di stabilità, che è all’origine di
molti ritardi di pagamento accumulati soprattutto da Comuni e Provincie.
Nel decreto legge non si da alcun
riferimento al settore del lavori, ma si citano “la consegna di merci o la
prestazione di servizi”, ci si potrebbe trovare di fronte ad una doppia
discriminazione: la prima legata al diverso trattamento riservato a tutte le
altre imprese che operano con la pubblica amministrazione, la seconda nei
confronti degli altri paesi europei che non hanno fatto distinzioni. Siamo
ancora in attesa dell’interpretazione definitiva della nuova legge. Nel testo
del Decreto legislativo manca l’esplicito riferimento ai lavori, che è invece
presente nella Direttiva Europea nel “considerato 11 che cita: la fornitura
di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la
presente direttiva dovrebbe anche includere la progettazione e l’esecuzione di
opere e di edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile”. La
suddetta previsione supera il pronunciamento dell’autorità di vigilanza sui
contratti pubblici che a suo tempo aveva escluso la sussumibilità dei lavori
pubblici nella direttiva 2000/35 sempre in materia di ritardi di pagamento.
Risulterebbe molto grave che alle
imprese di costruzione non verrebbero garantiti tempi rapidi di pagamento. Si
rischia così di aggravarsi la carenza di liquidità delle imprese edili che,
senza risorse rischiano di vedere compromesso il loro futuro.
La sede di Casartigiani dei nebrodi assisterà
le imprese per l’adeguamento alle nuove normative contrattuali ed offrirà consulenza circa le procedure
operative e contabili più funzionali alle esigenze delle imprese.
Dott. Fausto Ridolfo - Presidente associazione Casartigiani dei Nebrodi
Via Pirandello,1 - Brolo
cell. 3293222740 - fax 0941563649
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