sabato 12 gennaio 2013

Numerazione fatture: I Chiarimenti del Fisco

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013, chiarisce le problematiche in materia di numerazione delle fatture.
Il recepimento della Direttiva n.45/2010/CE del Consiglio del 13 luglio 2010, grazie alla Legge di Stabilità 2013 (L.228/2012) e in particolare le modifiche apportate dal comma 325 lett. d) all’articolo 21, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 633/72, circa gli elementi necessari che a partire dal 1° gennaio 2013 la fattura deve contenere e, nelle specifico, in merito al “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.
L’Amministrazione ha precisato che è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma, qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.
 
SOLUZIONE 1: da 1 a + infinito per la fatturazione

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa.
Tale numerazione progressiva è idonea a identificare in modo univoco lafattura, in considerazione della irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale.
 
SOLUZIONE 2: dall’ultimo numero disponibile del 2012

La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012.

Anche in tal caso, la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l’identificazione in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1.
Ovvio che, a parere di chi scrive, tali soluzioni risulteranno ridondanti per realtà che emettono una mole elevata di fatture ogni anno (si pensi agli istituti diradiologia, ecc.). 

SOLUZIONE 3: Fatt.n.1 o Fatt.n. 1/2013

il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura Ad esempio, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, l’Agenziaritiene ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva all’interno di ciascun anno solare: Fatt. n. 1, Fatt. n. 2 , Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1), Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2).

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