Il recepimento della Direttiva n.45/2010/CE del Consiglio del 13 luglio 2010, grazie alla Legge di Stabilità 2013 (L.228/2012) e in particolare le modifiche apportate dal comma 325 lett. d) all’articolo 21, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 633/72, circa gli elementi necessari che a partire dal 1° gennaio 2013 la fattura deve contenere e, nelle specifico, in merito al “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.
L’Amministrazione ha precisato che è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma, qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.
SOLUZIONE
1: da 1 a + infinito per la fatturazione
Conseguentemente, a
decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione
progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti
gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività
stessa.
Tale numerazione
progressiva è idonea a identificare in modo univoco lafattura, in
considerazione della irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al
documento fiscale.
SOLUZIONE
2: dall’ultimo numero disponibile del 2012
La
numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare
dal numero
successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012.
Anche in tal caso,
la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l’identificazione in
modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1.
Ovvio che, a parere di
chi scrive, tali soluzioni risulteranno ridondanti per realtà che emettono una
mole elevata di fatture ogni anno (si pensi agli istituti diradiologia, ecc.).
SOLUZIONE
3: Fatt.n.1 o Fatt.n. 1/2013
il contribuente può continuare ad
adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto
l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque
garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla
lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio
della fattura Ad esempio, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la
data, l’Agenziaritiene ammissibili le seguenti modalità di numerazione
progressiva all’interno di ciascun anno solare: Fatt. n. 1, Fatt. n. 2 , Fatt.
n. 1/2013 (oppure n. 2013/1), Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2).
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Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1 - Brolo (Me)
cell.3293222740 - fax 0941563649 - email: centroserviziaziendali@gmail.com
orario di ricevimento: lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,00
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