venerdì 6 aprile 2012

Impiantisti – Conversione d’ufficio delle posizioni iscritte in vigore della L. n. 46/1990

Il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione, con la lettera-circolare del 19 marzo 2012, Prot. 0068402, rivolta a tutte le Camere di Commercio, chiarisce le modalità di conversione d'ufficio dell'iscrizione al Registro imprese, avvenuta nel vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46, anche alla luce di due recenti provvedimenti normativi: l’art. 34 del D.L. n. 5/2012 (decreto sulle semplificazioni) e l’art. 1 del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012.
Per le imprese per le quali risulti ancora registrata un’abilitazione ai sensi di una o più lettere dell’art. 1, comma 1, della L. n. 46/1990 e solo per i casi residuali in cui non possa essere individuata continuità con una corrispondente abilitazione ai sensi di una delle lettere dell’art. 1 del D.M. n. 37/2008, sarebbe opportuno richiedere la presentazione di una apposita SCIA, senza peraltro procedere ad alcun nuovo accertamento dei requisiti professionali. La conversione dovrà avvenire d’ufficio secondo precisi criteri che vengono illustrati nella lettera-circolare.
Il presupposto di base al quale la Camera di Commercio procederà alle conversioni è la sussistenza dello stato di iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo provinciale delle imprese artigiane con continuità alla data del 27 marzo 2008 della corrispondente abilitazione acquisita ai sensi della L. n. 46 del 1990 e senza che nel frattempo siano venuti meno i relativi requisiti in capo all’imprenditore p al legale rappresentante, ovvero ad un addetto inserito stabilmente nell’impresa in veste di responsabile tecnico.
Per informazioni ed assistenza:
Dott. Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
cell. 3293222740 - fax 0941563649 - email: centroserviziaziendali@gmail.com

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