venerdì 20 aprile 2012

Durc irregolare: chiarimenti Inps

Forniti alcuni chiarimenti in merito ai contenuti e alle modalità di attivazione dell’intervento sostitutivo L’INPS, con la circolare n. 54 del 13 aprile 2012, ha fornito un attento riepilogo in merito alle modalità di attivazione dell’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di Durc irregolare. In particolare, è stato precisato che, prima di procedere all’intervento sostitutivo, la stazione appaltante deve preventivamente comunicarlo all’INPS ed effettuare il pagamento entro i successivi 30gg. Come è noto, l’8 giugno 2011 è entrato in vigore il D.P.R. n. 207/2010, recante disposizioni in merito al “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. In particolare, l’art. 4 stabilisce che qualora il Durc rilevi delle irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti e Casse Edili, le stazioni appaltanti possono sostituirsi all’appaltatore versando, in tutto o in parte, le somme dovute in forza del contratto di appalto. Ora, l’INPS, a seguito dei diversi approfondimenti svolti di concerto con il M.L.P.S., INAIL e Casse Edili, ha provveduto a fornire un quadro di sintesi in ordine ai contenuti e alle modalità di attivazione dell’intervento sostitutivo. In apertura, è bene precisare che la trattenuta da parte della stazione appaltante va effettuata successivamente alle ritenute indicate per legge, pari allo 0,50%. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del Durc. La stazione appaltante può utilizzare le somme dovute all’impresa appaltatrice anche per colmare solo in parte le inadempienze riscontrate nel DurcIn tal caso, occorre che le somme dovute all’appaltatore siano ripartite tra gli Istituti e le Casse edili in misura proporzionale dei crediti di ciascuno di essi evidenziati nel Durc o comunicati dai medesimi, a seguito di richiesta della stazione appaltantQuanto all’intervento sostitutivo in caso di subappalto, esso si ritiene ammissibile:  solo nelle ipotesi di somme residue a seguito dell’eventuale intervento sostituivo attivato per irregolarità del DURC dell’appaltatore;  quando non possa eccedere il valore del debito che l’appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del Durc irregolare.. Qualora l’irregolarità riguardi solamente l’appaltatore e l’importo dovuto da quest’ultimo risulti insufficiente a coprire l’irregolarità attestata dal Durc, ancorché i debiti contributivi del subappaltatore siano soddisfatti solo in parte, l’intervento sostituivo svincola il pagamento nei confronti dell’appaltatore. L’intervento sostitutivo può essere attivato da tutte le stazioni appaltanti, non solo dunque dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli organismi di diritto pubblico, ma anche: → dagli enti aggiudicatori; → dai soggetti aggiudicatori; → dagli altri soggetti aggiudicatori indicati nell’art. 3, c. 29, 31, 32 e 33 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle verifiche delle irregolarità fiscali, è possibile affermare che quest’ultime non interferiscono con l’intervento sostituivo, cui sono tenute al rispetto le amministrazioni pubbliche in caso di pagamento di importi superiori ai € 10.000, così come stabilito dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973. Come accennato in premessa, qualora la stazione appaltante intenda sostituirsi all’appaltatore per il versamento del debito INPS, bisogna preventivamente informarne l’Istituto previdenziale, via mail o Pec (Posta Elettronica Certificata), specificando sul modello precompilato l’importo che si vuole versare Per assistenza e tutela previdenziale: Fausto Ridolfo Via Pirandello,1 98061 Brolo (ME) cell.3293222740 - fax 0941563649 - email: centroserviziaziendali@gmail.com

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