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venerdì 20 aprile 2012
Durc irregolare: chiarimenti Inps
Forniti alcuni chiarimenti in merito ai contenuti e alle
modalità di attivazione dell’intervento sostitutivo
L’INPS, con la circolare n. 54 del 13 aprile 2012, ha fornito un attento riepilogo in merito alle modalità di
attivazione dell’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di Durc irregolare. In particolare,
è stato precisato che, prima di procedere all’intervento sostitutivo, la stazione appaltante deve
preventivamente comunicarlo all’INPS ed effettuare il pagamento entro i successivi 30gg.
Come è noto, l’8 giugno 2011 è entrato in vigore il D.P.R. n. 207/2010, recante
disposizioni in merito al “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”. In particolare, l’art. 4 stabilisce che qualora il Durc rilevi delle
irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti e Casse Edili, le stazioni
appaltanti possono sostituirsi all’appaltatore versando, in tutto o in parte, le
somme dovute in forza del contratto di appalto.
Ora, l’INPS, a seguito dei diversi approfondimenti svolti di concerto con il
M.L.P.S., INAIL e Casse Edili, ha provveduto a fornire un quadro di sintesi in
ordine ai contenuti e alle modalità di attivazione dell’intervento sostitutivo.
In apertura, è bene precisare che la trattenuta da parte della stazione
appaltante va effettuata successivamente alle ritenute indicate per legge, pari allo 0,50%. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del Durc.
La stazione appaltante può utilizzare le somme dovute all’impresa
appaltatrice anche per colmare solo in parte le inadempienze riscontrate
nel DurcIn tal caso, occorre che le somme dovute all’appaltatore siano ripartite tra gli
Istituti e le Casse edili in misura proporzionale dei crediti di ciascuno di essi
evidenziati nel Durc o comunicati dai medesimi, a seguito di richiesta della
stazione appaltantQuanto all’intervento sostitutivo in caso di subappalto, esso si ritiene
ammissibile:
solo nelle ipotesi di somme residue a seguito dell’eventuale intervento
sostituivo attivato per irregolarità del DURC dell’appaltatore;
quando non possa eccedere il valore del debito che l’appaltatore ha
nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del Durc
irregolare..
Qualora l’irregolarità riguardi solamente l’appaltatore e l’importo dovuto da
quest’ultimo risulti insufficiente a coprire l’irregolarità attestata dal Durc,
ancorché i debiti contributivi del subappaltatore siano soddisfatti solo in
parte, l’intervento sostituivo svincola il pagamento nei confronti
dell’appaltatore.
L’intervento sostitutivo può essere attivato da tutte le stazioni appaltanti, non
solo dunque dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli organismi di diritto
pubblico, ma anche:
→ dagli enti aggiudicatori;
→ dai soggetti aggiudicatori;
→ dagli altri soggetti aggiudicatori indicati nell’art. 3, c. 29, 31, 32 e 33 del
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Con riferimento alle verifiche delle irregolarità fiscali, è possibile affermare
che quest’ultime non interferiscono con l’intervento sostituivo, cui sono tenute
al rispetto le amministrazioni pubbliche in caso di pagamento di importi
superiori ai € 10.000, così come stabilito dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.
Come accennato in premessa, qualora la stazione appaltante intenda sostituirsi
all’appaltatore per il versamento del debito INPS, bisogna preventivamente
informarne l’Istituto previdenziale, via mail o Pec (Posta Elettronica Certificata),
specificando sul modello precompilato l’importo che si vuole versare
Per assistenza e tutela previdenziale:
Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (ME)
cell.3293222740 - fax 0941563649 - email: centroserviziaziendali@gmail.com
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