venerdì 23 marzo 2012

Reclamo e mediazione, possono assumere la valenza di atti amministrativi e processuali

Reclamo e mediazione, possono assumere la valenza di atti amministrativi e processuali
Occorre fare attenzione perché il reclamo e la mediazione possono assumere sia la valenza di “atti amministrativi” sia “processuali”.
I nuovi istituti si applicano per gli atti notificati dal 1° aprile 2012 ossia per gli atti che il contribuente riceverà da tale data o meglio dalla data in cui la notifica si perfezionerà per lo stesso notificatario. Per le ipotesi di rifiuto tacito, in mancanza di un atto, viene ammesso che la nuova procedura di reclamo/mediazione trovi applicazione per tutti i casi in cui non siano trascorsi, al 1° aprile 2012, ancora 90 giorni dall’istanza di rimborso.
Deve essere considerata inoltre la pausa estiva come ricordato dalla circolare n. 9/E delle Entrate sull’argomento. La “sospensione” estiva non riguarda però la mediazione vera e propria che deve concludersi entro i 90 giorni come chiarito con un esempio dalla circolare appena citata.
Sul doppio ruolo (processuale e amministrativo) del reclamo, va considerato il suo rapporto con l’acquiescenza prevista dall’articolo 15 del D.lgs. 218/97.
Per assistenza:
Dott. Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (ME)
cell. 3293222740 email: centroserviziaziendali@gmail.com

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