martedì 15 novembre 2011

Amministratori di società, in caso di malattia la tutela

L’estensione della tutela della malattia, al di fuori dei casi di degenza ospedaliera, di cui all’art. 1, comma 788 della Legge n. 296/2006, costituisce un miglioramento della tutela a favore degli iscritti alla Gestione separata, e si applica anche agli amministratori di società.
Sono equiparati ai lavoratori a progetto (cd. “co.co.pro.”) e godono della medesima tutela riconosciuta alle altre categorie di lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps in relazione agli eventi riguardanti la malattia e la maternità. La conferma è fornita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta ad un interpello del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro (Interpello n. 42/2011), sollecitato a seguito di un’interpretazione dell’Istituto previdenziale il quale, con il messaggio n. 12768/2007, aveva espressamente negato il riconoscimento della suddetta indennità ad alcune categorie, tra le quali gli“amministratori di società”.
Il Ministero del Welfare ha evidenziato, invece, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, la tutela della malattia e della maternità deve ritenersi applicabile a tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps, con la sola esclusione di quelli titolari di pensione o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. A tal proposito, il Ministero ha precisato che i soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps, i quali non risultano iscritti presso altra forma di previdenza obbligatoria, ovvero non siano pensionati, hanno l’obbligo di versare un’aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,72% a titolo di contributo per prestazioni di maternità, malattia e assegno al nucleo familiare.
Per informazioni e consulenza Fausto Ridolfo 3293222740 email: centroserviziaziendali@gmail.com

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