L’estensione della tutela della malattia, al di fuori dei casi di degenza ospedaliera, di cui all’art. 1, comma 788 della Legge n. 296/2006, costituisce un miglioramento della tutela a favore degli iscritti alla Gestione separata, e si applica anche agli amministratori di società.
Sono equiparati ai lavoratori a progetto (cd. “co.co.pro.”) e godono della medesima tutela riconosciuta alle altre categorie di lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps in relazione agli eventi riguardanti la malattia e la maternità. La conferma è fornita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta ad un interpello del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro (Interpello n. 42/2011), sollecitato a seguito di un’interpretazione dell’Istituto previdenziale il quale, con il messaggio n. 12768/2007, aveva espressamente negato il riconoscimento della suddetta indennità ad alcune categorie, tra le quali gli“amministratori di società”.
Il Ministero del Welfare ha evidenziato, invece, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, la tutela della malattia e della maternità deve ritenersi applicabile a tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps, con la sola esclusione di quelli titolari di pensione o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. A tal proposito, il Ministero ha precisato che i soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps, i quali non risultano iscritti presso altra forma di previdenza obbligatoria, ovvero non siano pensionati, hanno l’obbligo di versare un’aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,72% a titolo di contributo per prestazioni di maternità, malattia e assegno al nucleo familiare.
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