mercoledì 3 agosto 2011

Salute e sicurezza sul lavoro: la formazione passa per gli enti rappresentativi

Nell’ambito delle attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il datore
di lavoro è tenuto a chiedere la collaborazione unicamente agli enti bilaterali ed agli
organismi “paritetici” che rispettano i requisiti di rappresentatività territoriale e del settore in
cui opera (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Circolare n. 20/2011).
In seguito alle numerose segnalazioni, la Direzione generale dell’attività ispettiva del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (di seguito “Ministero”) ha chiarito gli aspetti di
rilievo che devono essere verificati, ai fini della legittimazione dell’attività di formazione in
materia di salute e sicurezza svolta da enti bilaterali e organismi paritetici o realizzata dal
datore di lavoro in collaborazione con essi.
Va osservato preliminarmente che il D.lgs. n. 81/2008 (Testo unico in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), attribuisce un ruolo fondamentale alla
bilateralità, quale strumento di supporto alle imprese e ai lavoratori per una corretta
gestione delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
A tal fine, però, è necessario che gli organismi incaricati di svolgere le suddette attività di
formazione presentino specifiche caratteristiche, che il Ministero individua nelle
disposizioni di cui all’art. 2, D.lgs. n. 276/2003 e all’art. 2, co. 1, lett. ee), D.lgs. n. 81/2008.
In particolare, gli organismi devono:
- essere costituiti "a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative" nell'ambito del sistema contrattuale di riferimento;
- operare nel settore di riferimento del datore di lavoro (es. edilizia);
- essere presente nel territorio in cui opera il datore di lavoro.
Per informazioni Fausto Ridolfo 3293222740

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