mercoledì 3 agosto 2011

ENPALS: nuovo tasso degli interessi di mora a partire dal 1° ottobre 2011

Circolare n. 10 del 29 luglio 2011
Premessa - L’ENPALS rende note le disposizioni in ordine agli effetti della nuova misura dell’interesse di mora da applicare sul debito contributivo dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, che, a decorrere dal 1° ottobre 2011, è stata fissata al 5,0243 per cento, in ragione annuale. (ENPALS, circolare n. 10 del 29 luglio 2011)
Provv. del Direttore dell’Agenzia delle Entrate - Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2011, è stata fissata con decorrenza 1° ottobre 2011, al 5,0243 per cento, in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’art. 30 del DPR n. 602/1973.
Le sanzioni civile - Al riguardo, si rammenta che, secondo il regime sanzionatorio introdotto dalla legge n. 388/2000, nelle ipotesi di omissione contributiva cui art. all’art. 116, comma 8, lett. a) e b) secondo periodo e nei casi di evasione contributiva di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), la sanzione civile non può essere superiore rispettivamente al 40% e al 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge e che dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi di mora al tasso di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973.
Interessi di mora - Si rammenta, in proposito, che in luogo degli interessi di mora previsti dall’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, decorso il termine stabilito per notificare la cartella di pagamento di cui all’art. 25, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, sulle somme iscritte a ruolo dagli enti previdenziali, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, le sanzioni e le somme aggiuntive (art. 27, D.Lgs. n. 46/1999).
Misura dell’interesse di mora - L’Istituto informa che, a decorrere dal 1° ottobre 2011, anche la misura dell’interesse di mora, che matura sull’importo del solo debito contributivo dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili relative alle ipotesi di omissione ed evasione contributiva, risulta essere fissata al 5,0243 per cento in ragione d’anno.
Per assistenza Fausto Ridolfo 3293222740

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