sabato 22 febbraio 2025

ATTREZZATURE DI LAVORO: FORMAZIONE ANCHE PER I DATORI DI LAVORO

 L’Accordo Stato Regioni del 22/02/2022, infatti, disciplina le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione.

Ogni lavoratore che utilizza attrezzature da lavoro come carrelli elevatori , PLE ecc. deve obbligatoriamente aver frequentato un corso di formazione che lo abiliti al loro utilizzo.

La commissione interpelli, con l’interpello 01/2020 ha chiarito, che, l’uso delle attrezzature per le quali è prevista una formazione specifica (carrelli elevatori, PLE, autogru, ecc) è vietato a qualsiasi “operatore” non formato, e che quindi nella categoria di “operatore” è ricompreso anche il datore di lavoro che sia privo della formazione specifica.

Per quanto riguarda l’applicabilità della sanzione, a carico del datore di lavoro, qualora le attrezzature siano utilizzate dallo stesso in assenza di specifica formazione, la commissione si esprime nel seguente modo:

“fatta salva l’applicazione alle singole fattispecie concrete di diverse disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente – sulla base del principio di tipicità che regola il sistema penale – che l’ambito di operatività del sopra citato articolo 87, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 81/2008 debba essere circoscritto alle fattispecie in esso previste, pertanto le relative sanzioni non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro”.

Le attrezzature di lavoro per le quali è obbligatoria la specifica abilitazione sono:

  • Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE);
  • Gru a torre, gru mobile e gru per autocarro;
  • Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico; carrelli industriali semoventi; carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi);
  • Trattori agricoli o forestali;
  • Macchine movimento terra (escavatori idraulici, con massa operativa maggiore di 6000 kg; escavatori a fune; pale caricatrici frontali, con massa operativa maggiore di 4500 kg; terne; autoribaltabile a cingoli, con massa operativa maggiore di 4500 kg);
  • Pompa per calcestruzzo.

L’Accordo Stato Regioni del 22/02/12 stabilisce, inoltre, che entro cinque anni dalla data di frequentazione del corso di formazione, il lavoratore deve essere aggiornato con un corso di formazione specifico.

 Per informazioni, consulenza e formazione:

 

Studio di Consulenza Aziendale – dott. Fausto Ridolfo

§  Via Trento, 282 A Pal.C – Complesso Oasi 2

§  98061 Brolo (ME) – Cell. 329-3222740 –

§  e-mail: acim.claai@gmail.com  ---- faustoridolfo@tiscali.it

§  Recapito di Roma, Via Marsala,13

§  Sede di Torregrotta : Via Sfameni,15

§  Recapito di Messina, Via Giordano Bruno,81





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