lunedì 7 luglio 2025

Finanziamenti per il Turismo in Sicilia

Per il settore turistico siciliano contributi a fondo perduto stanziati nell’ambito del Programma FSC 2021-20271.

Obiettivo dei contributi per il turismo in Sicilia, è quello incentivare gli investimenti delle imprese alberghiere ed extra-alberghiere. Migliorare l’offerta ricettiva regionale, promuovendo la compatibilità ambientale, la sostenibilità e la digitalizzazione

La dotazione economica di 135 milioni di euro

Soggetti Beneficiari

Piccole e  Medie Imprese e loro aggregazioni dotate di personalità giuridica (consorzi, reti d’impresa, società consortili e cooperative) Grandi Imprese (GI)

 

Settori Ammissibili (Classificazione ATECO):

55 ALLOGGIO

55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI

55.10 Alberghi e strutture simili

55.10.0 Alberghi

55.10.00 Alberghi

55.2 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI

55.20 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni

55.20.1 Villaggi turistici

55.20.10 Villaggi turistici

55.20.2 Ostelli della gioventù

55.20.20 Ostelli della gioventù

55.20.3 Rifugi di montagna

55.20.30 Rifugi di montagna

55.20.5 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole e ittiche

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

55.3 AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE

55.30 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

Non sono previste esclusioni all’interno dei codici ATECO specificati

Tipologia di agevolazione

Contributo a fondo perduto:

Aiuto in De minimis: Massimo 80% delle spese ammissibili e fino a 300.000,00 euro per impresa unica.

Aiuto in esenzione:

Fino al 60% delle spese ammissibili per le micro e piccole imprese (MPI).

Fino al 50% delle spese ammissibili per le medie imprese.

Fino al 40% delle spese ammissibili per le grandi imprese.

Soglie di investimento:

Aiuto in De Minimis Reg. (UE) n. 2023/2831: contributo minimo di € 50.000,00 e massimo di € 300.000,00 per domanda.

Aiuto in esenzione Reg. (UE) n. 651/2014: contributo minimo di € 300.000,00 e massimo di € 3.500.000,00 per domanda.

Investimenti ammissibili

·         Ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di strutture esistenti, inclusa la riattivazione, anche mediante manutenzione straordinaria e/o consolidamento, demolizione e ricostruzione secondo gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;

·         Realizzazione di nuove strutture o attività attraverso il cambio di destinazione d’uso di immobili esistenti in strutture turistico-alberghiere o extra-alberghiere.

·         Recupero fisico e/o funzionale di immobili o strutture turistico-alberghiere o extra-alberghiere legittimamente iniziate e non ultimate.

Spese ammissibili

·         spese per acquisto di suolo aziendale, fabbricati, immobili o di strutture già precedentemente adibite ad attività turistico alberghiere o extralberghiere (dismesse da almeno 5 anni dalla data di trasmissione della SCIA di cessazione dell’attività al Comune competente per territorio), nel limite del 30% dell’investimento ammissibile;

·         demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti, ammodernamenti e ristrutturazione di strutture esistenti, opere di manutenzione straordinaria e/o consolidamento, demolizione e ricostruzione, anche su beni di terzi purché con comprovato titolo di disponibilità della durata non inferiore ad almeno un quinquennio, nel limite del 70% dell’investimento ammissibile;

·         spese per acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature varie, nuovi di fabbrica (Rientrano in questa categoria anche le spese relative ai programmi Informatici).

·         spese per programmi informatici nel limite del 20% dell’investimento ammissibile;

·         spese per consulenze specialistiche, studi di fattibilità economico-finanziaria, nonché per l’ottenimento di certificazioni di qualità ambientali o attestati di prestazione energetica secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciute, nel limite del 2% dell’investimento ammissibile;

·         spese per oneri di progettazione, direzione lavori, collaudi e verifiche, nel limite del 4% dell’investimento ammissibile;

Le spese per consulenze specialistiche non sono ammissibili nel caso in cui il beneficiario sia una grande impresa.

Procedura valutativa

Procedura valutativa a graduatoria di merito

Due distinte graduatorie per i due regimi di aiuto (Reg. UE n. 651/2014 e Reg. UE n. 2023/2831)13.

Riserva del 70% per la graduatoria destinata al Regime in esenzione.


Criteri di selezione:

·         Rapporto tra il costo dell’investimento rispetto all’occupazione generata;

·         Rapporto tra il costo dell’investimento (escluso il valore del suolo aziendale, fabbricati, immobili o strutture) rispetto al valore delle immobilizzazioni materiali (impianti, macchinari, attrezzature, ecc.);

·         Caratteristiche specifiche dell’intervento:

o    Congruità del progetto in relazione a obiettivi e risultati attesi;

o    Progetti in linea con le politiche di rimedio al degrado urbano (recupero di immobili degradati);

o    Progetti su immobili di interesse storico-architettonico (art. 13 del D.lgs n. 42/2004);

o    Qualità economico-finanziaria del progetto (economicità, adeguatezza e sostenibilità del business plan, prospettive di crescita);

·         Rilevanza del progetto rispetto ai temi della sostenibilità ambientale;

·         Investimenti nelle aree rurali e/o nelle isole minori siciliane e/o nelle aree a marginalità ricettiva.

Criteri di premialità (a parità di punteggio):

·         Ricadute occupazionali femminili e/o giovanili generate dal progetto;

·         Finanziamento di minore importo.

Presentazione del Bando e scadenza

Apertura sportello dalle ore 12,00 del 15 luglio 2025 e sino alle ore 17,00 del 15 ottobre 2025

Bando a graduatoria di merito (vengono selezionati i progetti migliori)

 

Per informazione e realizzazione piano aziendale:

Studio di consulenza aziendale – dott. Fausto Ridolfo

Via Trento,282 A Pal. C- Complesso Oasi 2

98061 Brolo (Me)

Recapito di Torregrotta Via Sfameni,15

Recapito di Messina Via Giordano Bruno,81

Cellulare 3293222740 -  email: centroserviziaziendali@gmail.com

Si riceve per appuntamento






 

martedì 27 maggio 2025

Obbligo formativo per i datori di lavoro non RSPP

 Il 24 maggio 2025 è stato Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'Accordo è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 riguardanti la formazione obbligatoria per i datori di lavoro che non ricoprono il ruolo di RSPP.

Il nuovo accordo Stato – Regioni prevede: Obbligo formativo per i datori di lavoro non RSPP.

Il nuovo accordo Stato – Regioni del 2025, stabilisce l'obbligo di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per tutti i datori di lavoro, anche quelli che non svolgono direttamente i compiti del RSPP.

Questo obbligo si applica a:

Titolari di imprese individuali;

Amministratori con deleghe operative;

Legali rappresentanti che gestiscono direttamente personale e risorse aziendali.

Ciò attribuosce ai datori di lavoro un ruolo attivo e consapevole nella gestione della sicurezza aziendale.

 Struttura del corso

Il corso ha una durata minima di 16 ore ed è suddiviso in due moduli.

Per i datori di lavoro di imprese affidatarie operanti in cantieri temporanei o mobili, è previsto un modulo integrativo obbligatorio di 6 ore.

Modalità di erogazione: Il corso può essere svolto in E-learning.

 Verifica dell'apprendimento e dell'efficacia;

Verifica finale dell'apprendimento: è obbligatoria. Test con il numero minimo di domande richiesto dalla nuova norma (30 domande). Per il modulo cantieri sono poste tutte nel test finale, mentre il corso datore di lavoro è composto da test intermedi e test finale per un totale di 36 domande.

La soglia per il superamento è raggiunta con una valutazione di 7/10 (70% di risposte esatte).

Verifica dell'efficacia: da effettuare entro 6 o 12 mesi dalla conclusione del corso, per valutare l'applicazione pratica delle conoscenze acquisite.

Obbligo di Aggiornamento periodico

È previsto un aggiornamento quinquennale obbligatorio della durata minima di 6 ore.

 Scadenze e disposizioni transitorie:I corsi conformi ai precedenti accordi possono essere avviati fino al 24 maggio 2026. I datori di lavoro devono completare il nuovo percorso formativo entro e non oltre il 24 maggio 2027.

Per attivazione corso: Obbligo formativo per i datori di lavoro non RSPP.

Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo

Via Trento n. 282 A Pal. C Complesso Oasi 2

98061 Brolo (Me)

Orario di ricevimento su appuntamento: telefonare al 3293222740

Recapito di Torregrotta Via Prof. Sfameni,15

Recapito di Messina Via G. Bruno,81

Recapito di Roma Via Marsala,13

Si riceve su appuntamento:

Contatti: 3293222840 –email: centroserviziaziendali@gmail.com




 

giovedì 22 maggio 2025

La salute e sicurezza nei centri estetici

 Saloni bellezza e centri estetici sono luoghi che racchiudono attività molto diverse tra loro e, di conseguenza, anche rischi specifici.

Trattamenti, massaggi, manicure e pedicure, ricostruzione e applicazione di unghie artificiali, depilazione: sono solo alcuni esempi di servizi che può offrire un'estetista, e che possono esporre il lavoratore o il cliente a pericoli di vario tipo.

Come tutte le imprese che hanno almeno un dipendente o collaboratore, dunque, anche i centri estetici sono soggetti a particolari obblighi di salute e sicurezza.

Obblighi per datore di lavoro e lavoratori

Tutte le aziende con almeno un lavoratore, indipendentemente dal livello di rischio indicato dalla classificazione Ateco dell’attività, sono soggette all'obbligo di redigere un DVR specifico per la propria attività. È importante sottolineare subito che questo documento è obbligatorio non solo in caso di lavoratore dipendente, ma anche in presenza di altre figure operanti a titolo diverso nell’attività. Ad esempio, persone a chiamata, soci lavoratori, stagisti, tirocinanti, volontari, ecc.

I centri estetici, sono tenuti ad effettuare una valutazione dei rischi presenti, in modo da definire poi le adeguate misure di prevenzione e protezione ed eliminare (o ridurre al minimo) le situazioni di pericolo.

Il DVR obbligatorio è in capo al datore di lavoro, il quale è inoltre tenuto (in base all'articolo 2 del D.Lgs. 81/08) a:

·         considerare capacità e condizioni dei lavoratori, al momento di affidare i rispettivi compiti, in rapporto alla loro salute e sicurezza;

·         adempiere agli obblighi di formazione, informazione e addestramento;

·         fornire adeguati e idonei dispositivi di protezione individuale, ove previsti;

·         nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria, ove prevista.

Al tempo stesso, lavoratrici e lavoratori sono obbligati a:

·         partecipare ai corsi di formazione;

·         utilizzare sempre e in modo appropriato i DPI, ove previsti;

·         sottoporsi alle visite mediche, se previste dalla valutazione dei rischi;

·         segnalare subito al datore di lavoro eventuali deficienze di mezzi, DPI e situazioni di pericolo.

Tipologie di rischi presenti in un centro estetico

Un rischio comune, che può emergere dal DVR, è quello legato all'esposizione ad agenti chimici. L'utilizzo di prodotti cosmetici, smalti, creme, solventi, disinfettanti ecc., infatti, può portare a conseguenze:

·         sulla pelle, dovute al contatto con queste sostanze, come ad esempio: arrossamenti, prurito, secchezza, desquamazione;

·         a livello respiratorio, come tosse, lacrimazione, starnuti persistenti, difficoltà a respirare.

Oltre a quelli chimici, anche l'esposizione ad agenti biologici può essere importante da valutare. In operazioni come massaggi o trattamenti, ad esempio, il contatto diretto con il cliente può esporre il lavoratore a liquidi biologici quali sebo, sudore o ad infezioni causate dalla presenza di ferite, micosi, eccetera. Anche qui, dunque, adottare adeguate misure e dispositivi di protezione individuale può fare la differenza.

Un'altra tipologia di rischio, che può risultare dal DVR di un centro estetico, è rappresentata dal sovraccarico biomeccanico. Molte azioni possono comportare, ad esempio, una postura non ottimale e un eccessivo sovraccarico degli arti superiori. Per questo, organizzare adeguatamente lo spazio di lavoro, gli elementi d'arredo e le attrezzature, considerando anche le caratteristiche della persona che opera in quell'ambiente, può aiutare a svolgere determinate mansioni in modo più corretto e sicuro.

Tra gli agenti fisici, uno dei rischi rilevanti da considerare nel DVR di un centro estetico è quello relativo alle Radiazioni Ottiche Artificiali (Roa).. L’utilizzo di apparecchiature laser per l’epilazione o per la rimozione di tatuaggi rappresenta un pericolo che richiede sicuramente la protezione del lavoratore con specifici DPI, tra cui senza dubbio gli occhiali protettivi.

Infine non va trascurato il rischio legato alla possibile presenza di lavoratrici gestanti. Proprio perché il lavoro dell’estetista è in maggior parte svolto da donne, che potenzialmente possono essere esposte a questi diversi tipi di rischi, occorre prestare maggior attenzione e tutela alle lavoratrici in stato di gravidanza.

Come garantire la salute e sicurezza nei centri estetici

Una volta effettuata la valutazione dei rischi presenti nel centro estetico, individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione consente di ridurre al minimo l’insorgere di incidenti o pericoli.

Le misure possibili sono diverse e dipendono dalla singola attività. Alcuni esempi, tuttavia, possono essere:

·         utilizzare prodotti conformi alla normativa europea;

·         leggere con attenzione le etichette dei prodotti, la composizione delle sostanze e delle miscele;

·         definire delle procedure di impiego dei prodotti;

·         limitare il tempo di esposizione;

·         garantire una ventilazione ottimale degli spazi;

·         utilizzare macchine e utensili a norma, marchiati CE e dotati di manuale d’uso e manutenzione;

·         usare adeguati DPI (es. guanti, mascherine, occhiali protettivi, ecc.) dotati di marcatura CE;

·         adottare le corrette misure di igiene personale;

·         attivare un servizio di sorveglianza sanitaria tramite la nomina di un Medico del lavoro.

Altro aspetto fondamentale è legato alla formazione dei lavoratori. Essa permette, infatti, di avere degli strumenti in più per applicare le corrette procedure, conoscere e riconoscere le situazioni di rischio, sapendo come affrontarle nel modo giusto.

In generale, i centri estetici possono essere soggetti ai seguenti obblighi di formazione dei lavoratori:

·         formazione di sicurezza per i dipendenti, secondo l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011;

·         formazione addetti al primo soccorso;

·         formazione addetti antincendio;

eventuale formazione specifica per l’uso di particolari attrezzi o macchinari, in base a quanto evidenziato nel DVR

Se sei titolare di un centro estetico o lavori come estetista, e vuoi capire quali sono i rischi specifici che riguardano la tua attività, Contattaci per effettuare una valutazione approfondita o svolgere la formazione obbligatoria.

Studio di Consulenza Aziendale – Dott. Fausto Ridolfo

Via Trento,282 A Pal. C – 98061 Brolo (Me)

Via Prof. Sfameni,15 – 98040 Torregrotta

Recapito di Messina Via Giordano Bruno,81

Recapito di Roma Via Marsala,13

Contatti: whatsapp 3293222740 --- email: centroserviziaziendali@gmail.com