mercoledì 18 aprile 2018

Esonero contributivo per i conducenti che esercitano la propria attività in servizi di trasporto Internazionale


Il 10 novembre2017  l’Inps ha emanato una circolare contenente le indicazioni operative utili per la richiesta dell’esonero contribuito in oggetto disciplinato dalla “Legge di Stabilità 2016” e ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016 - per i conducenti di veicoli equipaggiati con tachigrafo digitale che abbiano prestato nell’anno almeno 100 giorni attività di trasporto internazionale -, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.

Lo sgravio contributivo potrà essere richiesto non solo dalle imprese che esercitano professionalmente l’attività di autotrasporto, ma tutte le aziende private, a prescindere dal settore economico o produttivo in cui operano, essendo destinato alle imprese:
· di trasporto per conto terzi
· che svolgono trasporti in conto proprio,
· che svolgono attività di trasporto di persone
· che svolgono attività di produzione o scambio di beni o servizi, qualora effettuino trasporti internazionali.
e solo qualora i veicoli utilizzati per l’attività di trasporto siano equipaggiati di tachigrafo digitale.

Misura dell’agevolazione
L’esonero è pari all’80% dei complessivi contributi previdenziali esclusivamente in relazione ai conducenti che effettuino servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui e spetta, a partire dal mese di paga successivo rispetto alla data di raggiungimento della soglia prevista, per n. 36 mesi.
Il calcolo delle giornate deve essere effettato a partire dal 1° gennaio 2016 ed ai fini del computo delle 100 giornate devono essere considerate:
· anche le giornate impiegate interamente in tratte nazionali di un trasporto internazionale,
· nonché quelle impiegate in viaggi internazionali tra stati diversi dall’Italia.
L’agevolazione può essere richiesta per tutti i conducenti impegnati nell’attività di trasporto internazionale, anche in caso di multi-presenza (es: 2 autisti per lo stesso trasporto).
L’esonero, non è cumulabile con altre agevolazioni contributive o economiche, è altresì, subordinato:
· alla disciplina comunitaria degli aiuti de minimis di cui al Regolamento UE n. 1407/2013
· ai principi generali che regolano la fruizione dei benefici contributivi.

Modalità di riconoscimento dell’esonero
I datori di lavoro che intendano fruire del beneficio in oggetto
a) devono inoltrare una richiesta attraverso l’apposita procedura telematica “TRAS.INT.”, messa a disposizione dall’Inps all’interno dell’applicazione “DiResCo”, sul sito internet www.inps.it. La suddetta agevolazione è riconosciuta dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze e nei limiti delle risorse stanziate. Per tale ultimo motivo vi chiediamo, se in possesso dei requisiti previsti, di contattare tempestivamente il vostro referente paghe, che procederà con la trasmissione dell’istanza.
b) Devono dimostrare, in caso di controllo da parte dell’Inps, che potrà avvalersi della collaborazione dell’Agenzia Ispettiva Nazionale e del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, attraverso idonea documentazione, l’esistenza dei presupposti legittimanti la fruizione del beneficio, quali ad esempio: lettera di vettura internazionale o documento di trasporto di cose in conto proprio, la carta tachigrafica del conducente nonché le buste paga.

Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
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