venerdì 6 gennaio 2017

Canone Rai: Dichiarazione di non detenzione apparecchio televisivo

Scade il  31 gennaio 2017 la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio televisivo.
La legge di Stabilità 2016 ha introdotto, da quest’anno, la presunzione di detenzione dell’apparecchio TV nel caso in cui esista una utenza elettrica nel luogo in cui una persona abbia la propria residenza anagrafica e ha previsto che, per i titolari di una utenza elettrica di tipo residenziale, il pagamento del canone TV per uso privato avvenga mediante addebito sulla bolletta elettrica, in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.
Per superare questa presunzione ed evitare quindi l’addebito del canone RAI nella fattura dell’utenza energetica, i cittadini che non possiedono l’apparecchio televisivo devono presentare una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate, con cui dichiarano che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un’utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV.
Si tratta di una dichiarazione sostitutiva che se non veritiera comporta delle  sanzioni, anche penali, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 che deve essere presentata da parte del dichiarante stesso o di altro componente della famiglia anagrafica. La dichiarazione sostitutiva ha validità per l’anno in cui è stata presentata.
Il modello di non detenzione ha validità annuale, e quindi va presentato ogni anno se ne ricorrono i presupposti. Dal momento che l’addebito della prima rata di canone TV partirà già dal mese di gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate consiglia di presentare la dichiarazione di non detenzione entro il mese di dicembre per essere certi di evitare eventuali addebiti in bolletta e di dover presentare, successivamente, un’istanza di rimborso.
Nel caso in cui il contribuente, dopo l’invio della dichiarazione di non possesso, venga in possesso di una TV (acquisto o regalo ad esempio) è necessario presentare una nuova dichiarazione compilando l’apposita sezione della “Dichiarazione di variazione dei presupposti” del modulo scaricato dal sito dell’Agenzia delle Entrate o della RAI.
Per coloro invece che attivano un’utenza elettrica per la prima volta dopo aver presentato il modulo, la dichiarazione sostitutiva per il non possesso deve essere presentata entro la fine del mese successivo alla data di inizio della fornitura di luce ed energia
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
cell. 3293222740 fax 1782213101 email: centroserviziaziendali@gmail.com
Orario di ricevimento: lunedì e mecoledì dalle ore 16,30 alle 18,30

Nessun commento:

Posta un commento