lunedì 25 luglio 2016

La responsabilità del Sindaco e dei Dirigenti: per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

Sentenza : Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, sentenza 12 – 27 maggio 2015, n. 22415 - Presidente Brusco – Relatore Serrao.
Nelle pubbliche amministrazioni, tra le quali rientrano gli enti locali, la qualifica di datore di lavoro, ai fini della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, è riconosciuta al dirigente dotato di poteri di gestione e titolare di autonomi poteri decisionali anche in materia di spesa. Tale figura va specificamente individuata dall’organo di direzione politica.
E’ da escludere, pertanto, che si possa ascrivere al Sindaco,  quale organo politico, ogni violazione di specifiche norme antinfortunistiche.
Deve attribuirsi a chi compete la relativa responsabilità, quando risulti individuato il dirigente con qualifica di datore di lavoro.
Tale individuazione non deve essere esclusivamente formale. Essa va effettuata in correlazione all'ubicazione ed all'ambito funzionale del singolo ufficio.
Il vertice politico dell'ente locale può riassumere la responsabilità, laddove risulti che il Sindaco stesso, essendo a conoscenza della situazione antigiuridica inerente alla sicurezza dei locali e degli edifici in uso all'Ente territoriale, abbia omesso di intervenire, con i suoi autonomi poteri, per porvi rimedio.

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