Le società
agricole in
nome collettivo , in accomandita semplice ed a responsabilità limitata possono determinare
il reddito in base alle risultanze catastali. Infatti il comma 36, dell’articolo
1 della legge n. 147/2013, prevede l’abrogazione dei commi 513 e 514 della
legge n. 228/2012, i quali a loro volta avevano previsto l’abrogazione dei
commi 1093 e 1094 della legge n. 296/2006 che consentivano alle predette
società di optare per il reddito agrario.
In base
all’art. 1, comma 1093, della legge 296/2006 le società di persone
commerciali (società in nome collettivo e in accomandita semplice), le società
a responsabilità limitata e le società cooperative possono
beneficiare della tassazione catastale
del reddito se rispettano due condizioni. In primo luogo devono coltivare
direttamente terreni agricoli.
In secondo
luogo devono rivestire la qualifica di società agricola ai sensi dell’art.
2 del D.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 fin dall’inizio
del
periodo d’imposta per il quale intendono optare. Tale norma stabilisce che una
società è considerata società agricola quando congiuntamente rispetta i due
seguenti requisiti:
- l’oggetto
sociale deve prevedere l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo
2135 del codice civile;
- nella
ragione sociale deve comprendere l’indicazione di “società agricola”.
Con
riferimento al primo requisito, le attività comprese nell’art. 2135 del
codice civile sono le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura,
allevamento di animali e attività connesse. In particolare sono attività
connesse quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione a condizione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti in prevalenza dal fondo e quindi derivanti dalla coltivazione
del fondo o dall’allevamento.
Le
attività agricole che rientrano nel reddito agrario sono elencate nell’articolo
32 del Tuir. La determinazione catastale del reddito rappresenta sul piano fiscale una
vera e propria fictio iuris nel senso che in base a tale regime il
soggetto che conduce il terreno viene tassato nella misura del reddito
agrario risultante dalle iscrizioni catastali anziché sulla base dell’effettivo
reddito prodotto nell’esercizio. E’ chiaro pertanto che risulta vantaggioso
soprattutto se il margine tra i ricavi prodotti e i costi sostenuti è molto
ampio.
Risulta
vantaggioso soprattutto se il margine tra i ricavi prodotti e i costi sostenuti
è molto ampio. Diversamente diventa sconveniente se l’attività esercitata è in
perdita.
La
tassazione catastale del reddito costituisce il regime naturale per le ditte
individuali e per le società semplici; mentre le società di persone
commerciali, le società a responsabilità limitata nonché le società cooperative
agricole possono beneficiare di tale regime di favore solo attraverso esplicita
opzione ai sensi del dell’art. 1, comma 1093, della legge 296/2006. L’opzione
va manifestata nella dichiarazione annuale IVA relativa al primo anno in
cui ha effetto l’opzione.
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
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