mercoledì 6 luglio 2016

Cooperative Agricole e reddito agrario

Le società agricole in nome collettivo , in accomandita semplice ed a responsabilità limitata possono determinare il reddito in base alle risultanze catastali. Infatti il comma 36, dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, prevede l’abrogazione dei commi 513 e 514 della legge n. 228/2012, i quali a loro volta avevano previsto l’abrogazione dei commi 1093 e 1094 della legge n. 296/2006 che consentivano alle predette società di optare per il reddito agrario.
In base all’art. 1, comma 1093, della legge 296/2006 le società di persone commerciali (società in nome collettivo e in accomandita semplice), le società a responsabilità limitata e le società cooperative possono beneficiare della  tassazione catastale del reddito se rispettano due condizioni. In primo luogo devono coltivare direttamente terreni agricoli.
In secondo luogo devono rivestire la qualifica di società agricola ai sensi dell’art. 2 del D.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 fin dall’inizio
del periodo d’imposta per il quale intendono optare. Tale norma stabilisce che una società è considerata società agricola quando congiuntamente rispetta i due seguenti requisiti:
- l’oggetto sociale deve prevedere l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile;
- nella ragione sociale deve comprendere l’indicazione di “società agricola”.
Con riferimento al primo requisito, le attività comprese nell’art. 2135 del codice civile sono le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. In particolare sono attività connesse quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione a condizione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti in prevalenza dal fondo e quindi derivanti dalla coltivazione del fondo o dall’allevamento.
Le attività agricole che rientrano nel reddito agrario sono elencate nell’articolo 32 del Tuir. La determinazione catastale del  reddito rappresenta sul piano fiscale una vera e propria fictio iuris nel senso che in base a tale regime il soggetto che conduce il terreno viene tassato nella misura del reddito agrario risultante dalle iscrizioni catastali anziché sulla base dell’effettivo reddito prodotto nell’esercizio. E’ chiaro pertanto che risulta vantaggioso soprattutto se il margine tra i ricavi prodotti e i costi sostenuti è molto ampio.
Risulta vantaggioso soprattutto se il margine tra i ricavi prodotti e i costi sostenuti è molto ampio. Diversamente diventa sconveniente se l’attività esercitata è in perdita.

La tassazione catastale del reddito costituisce il regime naturale per le ditte individuali e per le società semplici; mentre le società di persone commerciali, le società a responsabilità limitata nonché le società cooperative agricole possono beneficiare di tale regime di favore solo attraverso esplicita opzione ai sensi del dell’art. 1, comma 1093, della legge 296/2006. L’opzione va manifestata nella dichiarazione annuale IVA relativa al primo anno in cui ha effetto l’opzione.
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