La commissione per gli interpelli in materia di
sicurezza sul lavoro, a seguito dell’istanza dell’interpello 21/2014 da parte
dell’Ordine dei consulenti del lavoro.
In risposta all’istanza di interpello, la
commissione ha motivato che i requisiti individuati dal d.m. 6 marzo 2013 ed
entrati in vigore il 18 marzo 2014 prevedono che al consulente del lavoro non
basta aver svolto l’attività professionale per essere considerato in possesso
dei criteri previsti ai punti 5 e/o 6
per la qualificazione del formatore-docente.
Si considera qualificato il formatore-docente che
possieda il prerequisito del diploma di scuola di scuola secondaria di secondo
grado ed almeno uno dei 6 requisiti previsti dal d.m. 6 marzo 2013.
Per i consulenti del lavoro e/o liberi
professionisti che intendono avvalersi del 4° criterio del d.m. 6 marzo 2013, dovranno
dimostrare di avere frequentato il corso di formazione della durata di 40 ore
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro organizzato dai soggetti
di cui all’art.32 comma 4 del d.lgs n.81/2008 ed dimostrare al contempo di aver
svolto per almeno 18 mesi l’attività
lavorativa o professionale coerente con l’area tematica di docenza. Tale attività
deve essere stata svolta in modo per quanto non esclusivo, non episodico, in
relazione alle aree tematiche di interesse. Il docente dovrà aggiungere
necessariamente uno dei seguenti requisiti: 1) Percorso formativo in didattica,
con esame finale, della durata di 24 ore (es. corso formazione-formatori) o l’abilitazione
all’insegnamento, o il conseguimento di un diploma di laurea triennale in
scienza della comunicazione o di un master in comunicazione. 2) precedente
esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di
salute e sicurezza sul lavoro. 3) precedente
esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia
di docenza. 4) corso formativo in affiancamento a docente, in qualunque materia
di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.
Per quanto concerne il 5° criterio del d.m. 6 marzo 2013, la commissione ministeriale
ha spiegato che chiunque consulente del lavoro o professionista, in possesso
del diploma di scuola superiore che intende avvalersi del 5° criterio per la
qualificazione, dovrà dimostrare di aver svolto in maniera non episodica, per
almeno 3 anni nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente
con l’area tematica oggetto della docenza, unitamente ad una delle seguenti
specifiche: 1) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata
minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori) o l’abilitazione all’insegnamento,
o il conseguimento di un diploma di laurea triennale in scienza della
comunicazione o di un master in comunicazione. 2) ) precedente esperienza come
docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e
sicurezza sul lavoro. 3) precedente
esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia
di docenza. 4) corso formativo in affiancamento a docente, in qualunque materia
di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.
Ebafos
“Ente Bilaterale dell’artigianato per la formazione e la sicurezza”
Fausto
Ridolfo coordinatore provinciale Ebafos
Via
Pirandello,1 – 98061 Brolo (Me)
Cell.3293222740
fax 0941563649 – email: centroserviziaziendali@gmail.com
Orario
di ricevimento: lunedì- mercoledì – venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,00
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