lunedì 13 ottobre 2014

Formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non soggetti ad autocertificazione per la qualificazione

La commissione per gli interpelli in materia di sicurezza sul lavoro, a seguito dell’istanza dell’interpello 21/2014 da parte dell’Ordine dei consulenti del lavoro.
In risposta all’istanza di interpello, la commissione ha motivato che i requisiti individuati dal d.m. 6 marzo 2013 ed entrati in vigore il 18 marzo 2014 prevedono che al consulente del lavoro non basta aver svolto l’attività professionale per essere considerato in possesso dei criteri previsti ai punti 5 e/o 6  per la qualificazione del formatore-docente.
Si considera qualificato il formatore-docente che possieda il prerequisito del diploma di scuola di scuola secondaria di secondo grado ed almeno uno dei 6 requisiti previsti dal d.m. 6 marzo 2013.
Per i consulenti del lavoro e/o liberi professionisti che intendono avvalersi del 4° criterio del d.m. 6 marzo 2013, dovranno dimostrare di avere frequentato il corso di formazione della durata di 40 ore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro organizzato dai soggetti di cui all’art.32 comma 4 del d.lgs n.81/2008 ed dimostrare al contempo di aver svolto per almeno 18 mesi l’attività lavorativa o professionale coerente con l’area tematica di docenza. Tale attività deve essere stata svolta in modo per quanto non esclusivo, non episodico, in relazione alle aree tematiche di interesse. Il docente dovrà aggiungere necessariamente uno dei seguenti requisiti: 1) Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata di 24 ore (es. corso formazione-formatori) o l’abilitazione all’insegnamento, o il conseguimento di un diploma di laurea triennale in scienza della comunicazione o di un master in comunicazione. 2) precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 3)  precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza. 4) corso formativo in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.
Per quanto concerne il 5° criterio del d.m. 6 marzo 2013, la commissione ministeriale ha spiegato che chiunque consulente del lavoro o professionista, in possesso del diploma di scuola superiore che intende avvalersi del 5° criterio per la qualificazione, dovrà dimostrare di aver svolto in maniera non episodica, per almeno 3 anni nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, unitamente ad una delle seguenti specifiche: 1) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori) o l’abilitazione all’insegnamento, o il conseguimento di un diploma di laurea triennale in scienza della comunicazione o di un master in comunicazione. 2) ) precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 3)  precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza. 4) corso formativo in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

Ebafos “Ente Bilaterale dell’artigianato per la formazione e la sicurezza”
Fausto Ridolfo coordinatore provinciale Ebafos
Via Pirandello,1 – 98061 Brolo (Me)
Cell.3293222740 fax 0941563649 – email: centroserviziaziendali@gmail.com

Orario di ricevimento: lunedì- mercoledì – venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,00 

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