martedì 8 luglio 2014

MORATORIA DEI CREDITI: PROROGA FINO A DICEMBRE 2014

E’ stata prorogata fino al 31 dicembre 2014, la moratoria sui crediti nei confronti delle piccole e medie imprese. In particolare le aziende potranno richiedere la sospensione per un anno per i finanziamenti che non hanno già usufruito di precedenti moratorie e avranno tempo fino a fine giugno per presentare le domande.
Il pacchetto di iniziative a sostegno delle imprese in difficoltà che viene prorogato prevede la possibilità per le banche di sospendere mutui e leasing, di allungare la durata di mutui, anticipazioni bancarie e scadenze del credito agrario nonché di concedere finanziamenti connessi ad aumenti di mezzi propri delle imprese piccole e medie.
Gli interventi finanziari previsti per le imprese sono di 3 tipi:
- Operazioni di sospensione dei finanziamenti.
In questa campo rientrano la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo, e quella per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing“immobiliare” e “mobiliare”. Possono essere ammesse alla sospensione le rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario imprese che non abbiano già usufruito di analogo beneficio concesso ai sensi  delle “Nuove misure per il credito alle Pmi” del 28 febbraio 2012. È dunque possibile sospendere nuovamente finanziamenti già sospesi con l’Avviso Comune del 3 agosto 2009. Le operazioni di sospensione sono realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario.
- Operazioni di allungamento dei finanziamenti.
È prevista la possibilità di allungare la durata dei mutui, quella di spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all’anticipazione di crediti certi ed esigibili e quella di allungare per un massimo di 120 giorni le scadenze del credito agrario di conduzione. Possono essere ammessi alla richiesta di allungamento i mutui che non abbiano beneficiato di analoga facilitazione secondo quanto previsto dall’Accordo per il credito alle pmi del 16 febbraio 2011. Possono essere ammessi all’allungamento anche i mutui sospesi al termine del periodo di sospensione.
- Operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività.
Sono connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall’impresa. Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale le banche si impegnano a concedere un finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall'impresa. Le imprese che possono beneficiare delle misure previste nell’accordo sono le piccole e medie operanti in Italia di tutti i settori, definite dalla normativa comunitaria; vale a dire imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato minore di 50 mln di euro, oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 mln di euro. Al momento della presentazione della domanda devono essere “in bonis”, ossia non devono avere nei confronti dalla banca “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni. Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni. Nel caso l’impresa non abbia ritardati pagamenti, le domande per sospensione della rate di mutui, dei canoni di leasing e di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve per sostenere le esigenze di cassa si intendono ammesse dalla banca, salvo esplicito rifiuto.
 Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
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