E’ stata prorogata fino al 31 dicembre 2014, la moratoria sui crediti nei
confronti delle piccole e medie imprese. In particolare le aziende potranno
richiedere la sospensione per un anno per i finanziamenti che non hanno già
usufruito di precedenti moratorie e avranno tempo fino a fine giugno per
presentare le domande.
Il pacchetto di iniziative a sostegno delle imprese in difficoltà che viene
prorogato prevede la possibilità per le banche di sospendere mutui e leasing,
di allungare la durata di mutui, anticipazioni bancarie e scadenze del credito
agrario nonché di concedere finanziamenti connessi ad aumenti di mezzi propri
delle imprese piccole e medie.
Gli interventi
finanziari previsti per le imprese sono di 3 tipi:
- Operazioni di
sospensione dei finanziamenti.
In questa campo rientrano la sospensione per 12 mesi della quota capitale
delle rate di mutuo, e quella per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei
canoni di leasing“immobiliare” e “mobiliare”. Possono essere ammesse alla
sospensione le rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario imprese
che non abbiano già usufruito di analogo beneficio concesso ai sensi
delle “Nuove misure per il credito alle Pmi” del 28 febbraio 2012. È dunque
possibile sospendere nuovamente finanziamenti già sospesi con l’Avviso Comune
del 3 agosto 2009. Le operazioni di sospensione sono realizzate allo stesso
tasso d’interesse previsto dal contratto originario.
- Operazioni di
allungamento dei finanziamenti.
È prevista la possibilità di allungare la durata dei mutui, quella di
spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine
per esigenze di cassa con riferimento all’anticipazione di crediti certi ed
esigibili e quella di allungare per un massimo di 120 giorni le scadenze del credito
agrario di conduzione. Possono essere ammessi alla richiesta di allungamento i
mutui che non abbiano beneficiato di analoga facilitazione secondo quanto
previsto dall’Accordo per il credito alle pmi del 16 febbraio 2011. Possono
essere ammessi all’allungamento anche i mutui sospesi al termine del periodo di
sospensione.
- Operazioni per
promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività.
Sono connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall’impresa. Anche
alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale
le banche si impegnano a concedere un finanziamento proporzionale all'aumento
dei mezzi propri realizzati dall'impresa. Le imprese che possono beneficiare
delle misure previste nell’accordo sono le piccole e medie operanti in Italia
di tutti i settori, definite dalla normativa comunitaria; vale a dire imprese
con meno di 250 dipendenti e con fatturato minore di 50 mln di euro, oppure con
totale attivo di bilancio fino a 43 mln di euro. Al momento della presentazione
della domanda devono essere “in bonis”, ossia non devono avere nei confronti
dalla banca “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o
“esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni. Le banche si impegnano a
fornire una risposta di norma entro 30 giorni. Nel caso l’impresa non abbia
ritardati pagamenti, le domande per sospensione della rate di mutui, dei canoni
di leasing e di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve
per sostenere le esigenze di cassa si intendono ammesse dalla banca, salvo
esplicito rifiuto.
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
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