I
comuni possono concedere riduzioni ed esenzioni per le famiglie più bisognose,
legate al reddito ed alla capacità contributiva della famiglia, anche facendo
ricorso al metodo dell’Isee.
Il
consiglio comunale può decidere di far ricadere il loro costo sull’intera
platea di contribuenti oppure può finanziarli con l’iscrizione in bilancio
della relative somme come autorizzazioni di spesa, purchè non eccedano il
limite del 7% del costo complessivo del servizio ai sensi dell’art. 5 del d.l.
102/2013 in sede di conversione con la legge 124/2013.
Le
spese non coperte sono a carico della collettività e vanno finanziate
attraverso la fiscalità generale. I
comuni possono deliberare riduzioni tariffarie ed esenzioni Tares diverse da
quelle già previste della legge, per le quali si pone il problema della
copertura finanziaria. Però, sia la mancata iscrizione che la parziale
iscrizione in bilancio delle spese vanno ad incidere negativamente su coloro
che pagano il tributo, considerato che devono comunque essere coperti i costi
del servizio.
In
base all’art.5 del d.l. 102/2013 non è più richiesto che le agevolazioni
deliberate per la tassa sui rifiuti debbano essere finanziate dal comune con
risorse diverse da quelle provenienti dal tributo. Il trattamento agevolato può
essere riconosciuto in presenza di determinate situazioni in cui si presume che
vi sia una minore capacità di produzione di rifiuti. A queste riduzioni viene
fissato un tetto massimo: non può superare il limite del 30%. In particolare il
beneficio può essere previsto nei seguenti casi: abitazione con unico
occupante; abitazione tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso
limitato e discontinuo; locali ed aree scoperte adibiti a uso stagionale;
abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno dimora, per più di sei
mesi all’anno, all’estero; fabbricati rurali a uso abitativo.
Il consiglio comunale
inoltre può deliberare agevolazioni a quelle elencate dalle norme di legge.
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