lunedì 18 novembre 2013

Tares le possibili agevolazioni per le famiglie


I comuni possono concedere riduzioni ed esenzioni per le famiglie più bisognose, legate al reddito ed alla capacità contributiva della famiglia, anche facendo ricorso al metodo dell’Isee.

Il consiglio comunale può decidere di far ricadere il loro costo sull’intera platea di contribuenti oppure può finanziarli con l’iscrizione in bilancio della relative somme come autorizzazioni di spesa, purchè non eccedano il limite del 7% del costo complessivo del servizio ai sensi dell’art. 5 del d.l. 102/2013 in sede di conversione con la legge 124/2013.

Le spese non coperte sono a carico della collettività e vanno finanziate attraverso la fiscalità generale. I comuni possono deliberare riduzioni tariffarie ed esenzioni Tares diverse da quelle già previste della legge, per le quali si pone il problema della copertura finanziaria. Però, sia la mancata iscrizione che la parziale iscrizione in bilancio delle spese vanno ad incidere negativamente su coloro che pagano il tributo, considerato che devono comunque essere coperti i costi del servizio.

In base all’art.5 del d.l. 102/2013 non è più richiesto che le agevolazioni deliberate per la tassa sui rifiuti debbano essere finanziate dal comune con risorse diverse da quelle provenienti dal tributo. Il trattamento agevolato può essere riconosciuto in presenza di determinate situazioni in cui si presume che vi sia una minore capacità di produzione di rifiuti. A queste riduzioni viene fissato un tetto massimo: non può superare il limite del 30%. In particolare il beneficio può essere previsto nei seguenti casi: abitazione con unico occupante; abitazione tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; locali ed aree scoperte adibiti a uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; fabbricati rurali a uso abitativo.

Il consiglio comunale inoltre può deliberare agevolazioni a quelle elencate dalle norme di legge.
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