Lo
strumento giuridico non è disciplinato dalla legge italiana, bensì dal diritto
anglosassone, tuttavia può essere utilizzato anche nella Penisola considerato
che l'Italia ha aderito alla Convenzione dell'Aia del 1985. Inoltre, dal 1992 è
stata ammessa l'istituzione dei trust cosiddetti «interni», ovvero quelli su
beni e fra soggetti italiani, con espresso rinvio a una legge regolatrice
estera (in primis inglese) e la Finanziaria del 2007 ha riconosciuto l'istituto
a livello fiscale.
Le caratteristiche del
contratto
Il contratto
vede coinvolti tre soggetti: il disponente (settlor in inglese), cioè colui che
conferisce il patrimonio al trust; il gestore (trustee), figura alla quale
viene affidata la proprietà dei beni, ma non la disponibilità. Infatti è chiamato
a gestirli nell'interesse del beneficiario (beneficiary), destinatario finale
del trust. Il settlor, inoltre, ha la facoltà di nominare un protector, che di
fatto monitora l'attività di gestione e interviene in situazioni straordinarie
che rischiano di compromettere il patrimonio stesso.
Quanto al
trustee, può essere tanto una persona fisica o giuridica. Il beneficiario può
risultate esistente nel momento in cui il trust viene costituito o meno (è il
caso dei trust di scopo, destinati ad esempio ai futuri nipoti). Con il conferimento i beni risultano
protetti dai creditori e le transazioni possono avvenire in maniera riservata.
La
segregazione patrimoniale è un elemento caratterizzante del trust». Grazie
ad essa, i beni conferiti dal disponente/settlor costituiscono una massa
distinta rispetto al patrimonio del trustee e non fanno più parte del
patrimonio dello stesso disponente».
Uno strumento utilizzato
per finalità successorie
Così lo
strumento può essere utilizzato soprattutto con finalità successorie, come
alternativa alla legittima e al testamento quando l'obiettivo è garantire
l'unità della destinazione e una gestione oculata dei beni. «La possibilità di
conferire al trust masse eterogenee di beni e diritti come partecipazioni
societarie, aziende, immobili, strumenti finanziari o opere d'arte permette di
preservare l'impronta del fondatore». Infatti il disponente ha assoluta libertà
di definire nell'atto istitutivo i principi e le finalità che dovrà seguire il
trustee nell'amministrare i beni conferiti in favore degli eredi-beneficiari.
L'unico vincolo è il rispetto delle norme imperative previste dal nostro
ordinamento, incluse quelle in materia di successione legittima.
Il trust
è preferibile in ottica successoria «alla donazione ai futuri eredi della nuda
proprietà delle partecipazioni accompagnata da patti parasociali perché il
primo è più flessibile e consente anche l'introduzione di figure professionali
esterne alla famiglia, che sono maggiormente in grado di traghettare l'impresa
e di porsi eventualmente anche come arbitri imparziali nell'interesse della
conservazione del valore dell'impresa nel caso di conflitti familiari.
Il trust
sempre più spesso lo strumento viene utilizzato per la gestione segregata di
beni nelle procedure concordatarie e fallimentari proprio per la capacità di
separazione e destinazione del patrimonio a finalità individuate».
Per informazioni e consulenza redazione Trust:
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
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