martedì 4 giugno 2013

Il ricorso ai trust per la tutela del proprio patrimonio

Lo strumento giuridico non è disciplinato dalla legge italiana, bensì dal diritto anglosassone, tuttavia può essere utilizzato anche nella Penisola considerato che l'Italia ha aderito alla Convenzione dell'Aia del 1985. Inoltre, dal 1992 è stata ammessa l'istituzione dei trust cosiddetti «interni», ovvero quelli su beni e fra soggetti italiani, con espresso rinvio a una legge regolatrice estera (in primis inglese) e la Finanziaria del 2007 ha riconosciuto l'istituto a livello fiscale.
Le caratteristiche del contratto
Il contratto vede coinvolti tre soggetti: il disponente (settlor in inglese), cioè colui che conferisce il patrimonio al trust; il gestore (trustee), figura alla quale viene affidata la proprietà dei beni, ma non la disponibilità. Infatti è chiamato a gestirli nell'interesse del beneficiario (beneficiary), destinatario finale del trust. Il settlor, inoltre, ha la facoltà di nominare un protector, che di fatto monitora l'attività di gestione e interviene in situazioni straordinarie che rischiano di compromettere il patrimonio stesso.
Quanto al trustee, può essere tanto una persona fisica o giuridica. Il beneficiario può risultate esistente nel momento in cui il trust viene costituito o meno (è il caso dei trust di scopo, destinati ad esempio ai futuri nipoti). Con il conferimento i beni risultano protetti dai creditori e le transazioni possono avvenire in maniera riservata.
La segregazione patrimoniale è un elemento caratterizzante del trust». Grazie ad essa, i beni conferiti dal disponente/settlor costituiscono una massa distinta rispetto al patrimonio del trustee e non fanno più parte del patrimonio dello stesso disponente».
Uno strumento utilizzato per finalità successorie
Così lo strumento può essere utilizzato soprattutto con finalità successorie, come alternativa alla legittima e al testamento quando l'obiettivo è garantire l'unità della destinazione e una gestione oculata dei beni. «La possibilità di conferire al trust masse eterogenee di beni e diritti come partecipazioni societarie, aziende, immobili, strumenti finanziari o opere d'arte permette di preservare l'impronta del fondatore». Infatti il disponente ha assoluta libertà di definire nell'atto istitutivo i principi e le finalità che dovrà seguire il trustee nell'amministrare i beni conferiti in favore degli eredi-beneficiari. L'unico vincolo è il rispetto delle norme imperative previste dal nostro ordinamento, incluse quelle in materia di successione legittima.
Il trust è preferibile in ottica successoria «alla donazione ai futuri eredi della nuda proprietà delle partecipazioni accompagnata da patti parasociali perché il primo è più flessibile e consente anche l'introduzione di figure professionali esterne alla famiglia, che sono maggiormente in grado di traghettare l'impresa e di porsi eventualmente anche come arbitri imparziali nell'interesse della conservazione del valore dell'impresa nel caso di conflitti familiari.

Il trust sempre più spesso lo strumento viene utilizzato per la gestione segregata di beni nelle procedure concordatarie e fallimentari proprio per la capacità di separazione e destinazione del patrimonio a finalità individuate».
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