martedì 19 marzo 2024

Cooperative sociali e sicurezza nei luoghi di lavoro

 L’articolo 2 del D.Lgs.81/08 stabilisce che al “lavoratore” così come definito dalla medesima norma sia equiparato anche “il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso”.

Il socio lavoratore delle società cooperative che rientra nella definizione su riportata ha i medesimi obblighi dei lavoratori (art. 20 D.Lgs.81/08) e gli stessi diritti in termini di tutele di salute e sicurezza.

Per quanto riguarda la il datore di lavoro, vale anche nelle cooperative la generale definizione secondo la quale è tale “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.”

Il D.Lgs. n. 81/2008 richiama espressamente all’art. 3, co. 3-bis le cooperative sociali prevedendo che «le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività», che vengono individuate dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 13 aprile 2011, che all’art. 7 sancisce l’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 al lavoratore o al socio lavoratore di cooperativa sociale quando questo «svolga la propria attività al di fuori delle sedi di lavoro tenendo conto dei rischi normalmente presenti». Il datore di lavoro è tenuto ad formare ed informare il lavoratore o il socio lavoratore «sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui egli è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività».

Per la categoria di soci svantaggiati previsto per le cooperative sociali,le attività di formazione, informazione e addestramento devono essere realizzate compatibilmente con lo stato di disabilità se il soggetto interessato presenta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%.

Tutto ciò è confermato dal Contratto collettivo nazionale per le Cooperative sociali, che all’art. 74 si limita a richiamare il D.Lgs. n. 81/2008 e il decreto del Ministero del Lavoro del 2011.

L’articolo 63, co. 2,  D.Lgs. n. 81/2008 prevede che  «I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili»

Quindi devono essere attuate tutte le procedure per la sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal d.lgs 81/08

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