L’articolo 2 del D.Lgs.81/08 stabilisce che al “lavoratore” così come definito dalla medesima norma sia equiparato anche “il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso”.
Il socio lavoratore delle società
cooperative che rientra nella definizione su riportata ha i medesimi obblighi
dei lavoratori (art. 20 D.Lgs.81/08) e gli stessi diritti in termini di tutele
di salute e sicurezza.
Per quanto riguarda la il datore di lavoro, vale anche nelle cooperative la generale
definizione secondo la quale è tale “il soggetto titolare del
rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il
tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.”
Il
D.Lgs. n. 81/2008 richiama espressamente all’art. 3, co. 3-bis le
cooperative sociali prevedendo che «le disposizioni del presente decreto
legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari
modalità di svolgimento delle rispettive attività», che vengono
individuate dal Decreto del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 13 aprile 2011, che
all’art. 7 sancisce l’applicazione
del D.Lgs. n. 81/2008 al lavoratore o al socio lavoratore di cooperativa
sociale quando questo «svolga la propria attività al di fuori delle sedi di lavoro tenendo
conto dei rischi normalmente presenti». Il datore di lavoro è tenuto ad formare
ed informare il lavoratore o il
socio lavoratore «sui rischi
specifici esistenti negli ambienti in cui egli è chiamato
ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attività».
Per la categoria di soci svantaggiati previsto per le cooperative
sociali,le attività di formazione,
informazione e addestramento devono essere realizzate
compatibilmente con lo stato di disabilità se il soggetto interessato presenta
una riduzione della capacità lavorativa superiore al
79%.
Tutto ciò è confermato dal Contratto collettivo nazionale per le Cooperative
sociali, che all’art. 74 si limita a richiamare il D.Lgs. n.
81/2008 e il decreto del Ministero del Lavoro del 2011.
L’articolo 63, co. 2,
D.Lgs. n. 81/2008 prevede che «I luoghi di
lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori
disabili»
Quindi devono essere attuate tutte le procedure per la sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal d.lgs 81/08
Studio di Consulenza Aziendale dott. Fausto Ridolfo
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