giovedì 28 dicembre 2023

Un Codice Identificativo Nazionale per chi ha strutture ricettive e locazioni

 

Novità per coloro che gestiscono unità immobiliari destinate a locazioni per uso turistico o locazioni brevi, nonché strutture alberghiere ed extra-alberghiere. Il Ministero del Turismo, tramite un’apposita procedura automatizzata, ha rilasciato un Codice Identificativo Nazionale (CIN) per:

  • le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
  • le unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi;
  • le strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

Il Codice Identificativo Nazionale rilasciato dal Ministero del Turismo

Il CIN sarà rilasciato soltanto dopo che il titolare della struttura turistica ricettiva presenterà, in via telematica, un’istanza che riporti l’attestazione dei requisiti di sicurezza degli impianti, oltre ai dati catastali.Nel caso si possegga già un codice identificativo, questo si dovrà ricodificare come CIN e trasmettere al Ministero del Turismo ai fini dell’inserimento nella banca dati nazionale dall’Ente territorialmente competente (in questo caso l’Emilia-Romagna) che aveva attivato procedure di attribuzione di specifici codici identificativi. Il nuovo codice sostituirà i vecchi codici regionali e sarà inserito in una banca dati nazionale.

I soggetti che gestiscono unità immobiliari destinate a locazioni per uso turistico o locazioni brevi, nonché strutture alberghiere ed extra-alberghiere, saranno obbligati ad esporre il CIN all’esterno dell’immobile in cui si svolge l’attività e a indicarlo in qualsiasi tipologia di annuncio.

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, avranno l’obbligo di indicare il CIN in qualsiasi tipologia di annuncio.

Dispositivi di sicurezza e sanzioni

Tutte le unità immobiliari dovranno essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti. Necessario, inoltre, possedere estintori portatili accessibili in prossimità degli accessi e delle aree di maggior pericolo. Dovrà essere presente un estintore per ogni 200 mq di superficie e comunque uno ogni piano dell’edificio.

In caso di mancato rispetto degli obblighi di sicurezza, sono previste sanzioni. In particolare:

  • per la mancanza del CIN è prevista una sanzione che può andare da 800 a 8.000 €;
  • per la mancata esposizione del CIN è prevista una sanzione da 500 a 5.000 €;
  • per la mancanza dei requisiti di sicurezza è prevista una sanzione da 600 a 6.000 €;
  • per l’affitto di oltre 4 immobili senza la preventiva presentazione della SCIA è prevista una sanzione da 2.000 a 10.000 €.

Le sanzioni non trovano applicazione nel caso in cui lo stesso fatto sia sanzionato dalla normativa regionale.

    Dott. Fausto Ridolfo

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