Con l’art. 37 del D.L. n. 76/2021 convertito con la L. 120/2020, il legislatore ha richiamato l’obbligo previsto per le imprese costituite in forma societaria, nonché per le imprese individuali, di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata valido, univoco e funzionante: indirizzo da comunicare al registro delle imprese.
La norma descrive la procedura volta alla regolarizzazione degli
indirizzi PEC (domicilio digitale) risultanti mancanti e/o non funzionanti e,
per coloro che non si adeguano, individua specifiche sanzioni pecuniarie
maggiorate: per le società è
previsto un importo raddoppiato rispetto alla
previsione del codice civile, articolo 2630, e pari quindi ad un minimo di € 206,00
ed ad un massimo di € 2.064,00; per le imprese individuali l’importo della
sanzione prevista dall’art. 2194 codice civile è invece triplicata e
va quindi da un minimo di € 30,00 ad un massimo di € 1.548,00.
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