Dal 1° luglio 2018 viene meno la possibilità di pagare in contanti
le retribuzioni, indipendentemente dal loro ammontare.
Secondo le disposizioni contenute nell’ultima legge di Bilancio, dal
prossimo mese di luglio i datori di lavoro (per i rapporto subordinati),
i committenti (per le collaborazioni coordinate e continuative), le
cooperative (per i contratti di lavoro instaurati con i propri soci), dovranno
corrispondere la retribuzione e ogni suo anticipo attraverso uno dei
seguenti sistemi:
· Bonifico bancario sul C/c del lavoratore a lui intestato o cointestato
(identificato dall’Iban);
· Strumenti di pagamento elettronico;
· Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il
datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato
di pagamento;
· Assegno consegnato direttamente al lavoratore o in caso di impedimento
ad un suo delegato (coniuge, convivente o familiare, in linea retta o
collaterale del lavoratore, di età non inferiore a 16 anni).
ANTICIPI DI CASSA PER SPESE E/O TRASFERTE
La norma di riferimento, nell'identificare ciò che non può essere più
pagato in contanti, usa sempre il termine «retribuzione» e
conseguentemente potrebbero rimanere fuori dalla tracciabilità, per esempio,
le somme erogate a titolo di anticipo di cassa ai lavoratori che si recano in
trasferta.
Riguardo a questi ultimi si rimane in attesa di chiarimenti da parte del
Ministero. A titolo
prudenziale, si ritiene consigliabile disporre pagamenti tracciabili.
ESCLUSIONI
Restano esclusi dall’obbligo i rapporti di lavoro domestico e le indennità
di partecipazione erogate ai tirocinanti.
SANZIONI
Al datore di lavoro che non si adegua potrà essere inflitta una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5mila euro per ogni singola
violazione.
ADEMPIMENTI DATORE DI LAVORO
Per evitare di arrivare impreparati suggeriamo di comunicare ai vostri
lavoratori/collaboratori il sistema da voi prescelto richiedendo loro i
dati necessari per provvedere al pagamento (es: coordinate bancarie,
carta di credito con Iban).
LA FIRMA DEL CEDOLINO PAGA
La stessa Legge precisa un particolare importante, ossia che la firma
apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova
dell’avvenuto pagamento della retribuzione. Nella pratica la sua sottoscrizione
serve esclusivamente ad attestarne la consegna ma non rappresenta in alcun modo
una conferma dell’avvenuto pagamento.
Studio
di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
Sede di Brolo: orario di ricevimento su
appuntamento: Lunedì e mercoledì dalle ore 16,30 alle 18,30
Recapito di Milazzo C.da Fondaco
Pagliara: ricevimento su appuntamento il martedì dalle 17,30 alle 18,30.
Recapito di Messina :Via Ugo Bassi,124;
ricevimento su appuntamento il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
Contatti:
cell. 3293222740 fax 1782213101 -
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