sabato 9 giugno 2012

DURC: Le Pubbliche Amministrazioni devono acquisirlo d’ufficio

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 12 del 1° giugno 2012, ha fornito indicazioni sul rilascio del DURC per gli operatori del settore e per uniformare il comportamento del personale ispettivo.
Innanzitutto la circolare ministeriale chiarisce che nell’ambito dei lavori pubblici le stazioni appaltanti sono tenute ad acquisire d’ufficio il DURC, sia in forza dell’art. 16-bis, comma 10, del D.L. n. 185/2008, convertito dalla Legge n. 2/2009, sia in forza dell’art. 44 bis del D.P.R. n. 445/2000.
Inoltre, anche l’art. 14, comma 6-bis, D.L. n. 5/2012, le Amministrazioni pubbliche devono acquisire d’ufficio il DURC sia nell’ambito dei lavori pubblici che nei lavori privati dell’edilizia, ai sensi dell'art. 90, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008.
Nell’ambito dei lavori privati in edilizia è comunque possibile, da parte dei privati richiedere il DURC ai fini di un suo utilizzo nei rapporti fra privati ma, in tal caso, gli Istituti e le Casse Edili devono apporre sulla certificazione, a pena di nullità, la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di servizi pubblici", come stabilito dall'art. 40, comma 2, D.P.R. n. 445/2000).
Per quanto concerne, invece, l’acquisizione del DURC da parte dell’Amministrazione concedente, l’acquisizione del DURC relativo alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi interessati deve essere effettuata d’ufficio dalla medesima amministrazione, in base alla previsione del citato art. 14, comma 6-bis, del D.L. n. 5/2012.
Nella circolare vengono anche affrontati i temi della sostituzione del DURC con autocertificazione, della validità del DURC e della dematerializzazione e consultazione del DURC.

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