L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, ha introdotto importanti novità in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tra le novità che interessano maggiormente le imprese c’è un
nuovo obbligo che riguarda direttamente il datore di lavoro: per questa
figura è infatti previsto un corso di formazione della durata minima di 16
ore da completare entro il 24 maggio 2027.
È importante sottolineare che prima dell’entrata in
vigore del nuovo Accordo non esisteva un obbligo formativo generale rivolto al
datore di lavoro in quanto tale. La normativa sulla sicurezza prevedeva già
specifici corsi di formazione per diverse figure aziendali e, nel caso in cui
il datore di lavoro decidesse di svolgere direttamente i compiti del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), era necessario
seguire lo specifico percorso formativo previsto per il datore di lavoro-RSPP.
Il nuovo Accordo introduce invece un percorso distinto: il datore di lavoro
deve frequentare la formazione prevista per il proprio ruolo anche quando non
svolge direttamente le funzioni di RSPP. Il Ministero del Lavoro conferma
nelle FAQ ufficiali che il percorso per il datore di lavoro è propedeutico,
quando necessario, alla successiva formazione per chi intenda svolgere
direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
Si tratta, quindi, di un cambiamento significativo che
riguarda direttamente gli imprenditori e che merita particolare attenzione. Per
i datori di lavoro già in carica al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo
è previsto un periodo transitorio per consentire l’adeguamento ai nuovi
obblighi. Il termine da tenere presente è quindi il 24 Maggio 2027, entro
questa data dovrà essere completato il percorso formativo previsto per il
datore di lavoro ed è opportuno non aspettare gli ultimi mesi per provvedere.
Il nuovo obbligo interessa i datori di lavoro,
indipendentemente dal fatto che svolgano o meno direttamente il ruolo di RSPP,
quindi avere già frequentato un corso in materia di sicurezza non significa
automaticamente essere esonerati dal nuovo percorso. La validità della
formazione pregressa va verificata alla luce delle specifiche disposizioni
dell’Accordo.
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