La sentenza n. 14579/2026 della Corte di Cassazione, richiama l’attenzione delle imprese sull’importanza di una corretta gestione della documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La pronuncia nasce da un grave infortunio avvenuto durante l’utilizzo di un trattore agricolo privo delle necessarie protezioni, circostanza che ha portato alla condanna del datore di lavoro. Tra gli aspetti più significativi affrontati dai giudici vi è il valore probatorio del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Secondo la Corte, un DVR che non sia in grado di dimostrare con certezza di essere stato redatto prima dell’avvio delle attività lavorative, oppure che non rispecchi le effettive modalità operative dell’azienda, non solo perde efficacia ai fini difensivi, ma può costituire esso stesso un elemento di prova della responsabilità datoriale per omessa o inadeguata valutazione dei rischi.
La sentenza affronta inoltre il tema della formazione dei lavoratori, ribadendo che l’abilitazione all’utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro – il cosiddetto “patentino” – non sostituisce in alcun modo la formazione generale e specifica prevista dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.
La Corte evidenzia come esperienza professionale e possesso del patentino non siano sufficienti a esonerare il datore di lavoro dagli obblighi formativi. È infatti necessario garantire una formazione strutturata, documentata, verificabile e costantemente aggiornata in relazione ai rischi connessi alla mansione svolta.
Un ulteriore principio riaffermato dalla Cassazione riguarda il comportamento del lavoratore. I giudici hanno escluso che possa essere considerato automaticamente “abnorme” il mancato rispetto di una misura di sicurezza da parte del dipendente. L’errore umano, anche quando deriva da una scelta consapevole, rientra infatti tra i rischi prevedibili che il sistema aziendale di prevenzione deve essere in grado di gestire.
Affinché una condotta possa essere qualificata come abnorme e interrompere il nesso di responsabilità del datore di lavoro, essa deve essere del tutto eccezionale, imprevedibile e radicalmente estranea alle procedure e alle attività lavorative normalmente svolte.
Per Fausto Ridolfo, presidente dell'associazione A.a.c.im. - Claai : "La sentenza conferma quindi un principio consolidato: il sistema di prevenzione aziendale deve essere progettato e organizzato in modo da ridurre i rischi anche in presenza di errori, disattenzioni o comportamenti non corretti dei lavoratori, attraverso adeguate misure di sicurezza, formazione e vigilanza."
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