Credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, il bonus fiscale del 30% per le strutture alberghiere che realizzano interventi di ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, efficienza energetica, e sostengono spese per l’acquisto di mobili e componenti d'arredo. Dal prossimo 15 settembre e fino al 9 ottobre sarà possibile compilare e caricare le domande per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute nel 2014. Dalle ore 10.00 del 12 ottobre e fino alle ore 16.00 del 15 ottobre 2015 si potrà procedere all’invio telematico della domanda, corredata dall’attestazione di effettività delle spese sostenute.
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Consulente Aziendale - Consulente del Lavoro e Fiscale - Consulenza Sicurezza Luoghi di Lavoro - Europrogettazione
mercoledì 19 agosto 2015
mercoledì 5 agosto 2015
Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015,
il Decreto 14 luglio 2015, recante “Disposizioni di prevenzione incendi per le
attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore
a 25 e fino a 50”.
Con il decreto,che sarà in vigore
dal 24 agosto 2015, è stata approvata la regola
tecnica di prevenzione incendi, che viene riportata in allegato
al decreto stesso.
Le disposizioni
contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la
realizzazione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere,
così come definite dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e
successive modificazioni, con
numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni
tecniche si applicano alle attività ricettive turistico-alberghiere indicate
sopra, anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento,
limitatamente alle parti interessate dall'intervento e comportanti l'eventuale rifacimento dei
solai in misura non superiore al 50%.
All’art. 6 si stabilisce
che, ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo
2012 e successive modificazioni, alle attività ricettive turistico-alberghiere
con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di
entrata in vigore del decreto del Ministro 9 aprile 1994, si applicano le
corrispondenti prescrizioni della regola
tecnica di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del presente decreto, con le
modalità e i tempi fissati dal citato decreto del Ministro dell'interno 16 marzo
2012 e successive modificazioni. n>
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015,
il Decreto 14 luglio 2015, recante “Disposizioni di prevenzione incendi per le
attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore
a 25 e fino a 50”.
Con questo decreto , che sarà in vigore
dal 24 agosto 2015 - è stata approvata la regola
tecnica di prevenzione incendi, che viene riportata in allegato
al decreto stesso.
Le disposizioni
contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la
realizzazione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere,
così come definite dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e
successive modificazioni, con
numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni
tecniche si applicano alle attività ricettive turistico-alberghiere indicate
sopra, anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento,
limitatamente alle parti interessate dall'intervento e comportanti l'eventuale rifacimento dei
solai in misura non superiore al 50%.
All’art. 6 si
stabilisce che, ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro dell'interno
16 marzo 2012 e successive modificazioni, alle attività ricettive
turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50,
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 9 aprile
1994, si applicano le corrispondenti
prescrizioni della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all'art.
3 del presente decreto, con le modalità e i tempi fissati dal citato decreto del
Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni.
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giovedì 25 giugno 2015
Vaucher per l’internalizzazione delle Pmi
Il Ministero dello Sviluppo Economico con il Decreto del 15 maggio 2015, ha previsto un “Voucher per
l’internazionalizzazione” con la finalità di sostenere le Piccole e
medie imprese, nonché le reti di imprese nella loro strategia di internazionalizzazione.
Si tratta di contributi a fondo perduto in forma di voucher.
L’intervento è volto alla concessione dei voucher per sovvenzionare l’internazionalizzazione delle aziende per mezzo dell’inserimento in organico di un “Temporary Export Manager” il quale implementi i servizi per la società legati ai mercati internazionali per mezzo di attività di studio, progettazione/gestione di processi e programmi su mercati esteri. Il manager in questione sarà assunto per un determinato periodo ed avrà il compito di assistere in tutti gli step le aziende: dall’ingresso sui mercati esteri, alla crescita, fino alla stabilizzazione.
È prevista l’emanazione di due bandi di cui:
Per informazioni ed Assistenza per le agevolazioni:
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Cell. 3293222740 fax 0941563649 email: centroserviziaziendali@gmail.com
Orario di ricevimento Lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,30
L’intervento è volto alla concessione dei voucher per sovvenzionare l’internazionalizzazione delle aziende per mezzo dell’inserimento in organico di un “Temporary Export Manager” il quale implementi i servizi per la società legati ai mercati internazionali per mezzo di attività di studio, progettazione/gestione di processi e programmi su mercati esteri. Il manager in questione sarà assunto per un determinato periodo ed avrà il compito di assistere in tutti gli step le aziende: dall’ingresso sui mercati esteri, alla crescita, fino alla stabilizzazione.
È prevista l’emanazione di due bandi di cui:
- il primo che verrà pubblicato
prossimamente, prevede la concessione di un voucher di 10.000,00 euro
per l’inserimento in azienda di un Temporary export manager per almeno
sei mesi, a fronte di una quota di cofinanziamento da parte dell’impresa
beneficiaria di almeno 3mila euro;
- il secondo bando, prevede
che il valore del voucher rimarrà invariato per le imprese che presentano per
la prima volta la domanda di partecipazione, mentre l’importo del finanziamento
a fondo perduto varierà per le imprese ammesse al primo bando che intendono
fare nuovamente ricorso all’agevolazione, prevedendo un voucher di Euro
8.000 e una quota di cofinanziamento da parte dell’impresa beneficiaria di
almeno Euro 5.000.Per informazioni ed Assistenza per le agevolazioni:
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Orario di ricevimento Lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,30
mercoledì 27 maggio 2015
Programma Cosme - Agevolazioni settore Turismo
L’Unione
Europea bandi relativi al settore turismo, facenti parte del Programma COSME
ossia il programma per la competitività delle imprese e delle PMI per il
periodo 2014-2020.
A) Supporting Competitive and Sustainable Growth in the Tourism Sector – Supportare la crescita competitiva e sostenibile nel settore turistico
Il bando in oggetto è stato elaborato per sviluppare e supportare i progetti di cooperazione transnazionale nel settore del turismo, con la partecipazione delle piccole e medie imprese europee e la stretta collaborazione degli Stati Membri.
Gli obiettivi principali del bando sono:
- Incrementare il flusso turistico nella bassa e media stagione per i giovani e per gli anziani;
- Diversificare le offerte turistiche europee e, al tempo stesso, promuovere i prodotti turistici transnazionali;
- Migliorare l’accesso ai servizi turistici per coloro che necessitano di un’assistenza e di un accesso speciale.
I richiedenti devono far parte di una delle seguenti categorie ed essere attivi nel settore turistico o in altri campi strettamente legati all’oggetto del bando stesso. Devono inoltre trovarsi in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o di quelli partecipanti al Programma COSME. A titolo di esempio:
- Autorità governative pubbliche e le loro reti o associazioni a livello europeo, internazionale, nazionale, regionale e locale o organizzazioni che agiscono per conto di una pubblica autorità governativa;
- Istituti di formazione pubblica, comprese le università e i centri di ricerca;
- Camere di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato o organismi analoghi e le loro associazioni;
- Agenti di Viaggio e Tour Operator e le loro associazioni;
- Organizzazioni no profit e/o non governative, organizzazioni della società civile, fondazioni, gruppi di riflessione, reti o federazioni di enti pubblici o privati, la cui attività principale rientra nei seguenti settori: turismo, sviluppo regionale o di qualsiasi altro campo che è strettamente correlato con l’oggetto della proposta (ad esempio, le organizzazioni dei disabili e le associazioni di beneficenza, organizzazioni di anziani o di giovani, sport o organizzazioni culturali);
- Associazioni internazionali, europee e nazionali, organizzazioni/associazioni attive nel campo del turismo e dei servizi connessi;
- Piccole e medie imprese (PMI) che operano nel settore del turismo (ricettività turistica; catering; agenzie di viaggio e tour operator; attività ricreative, culturali e sportive per il tempo libero; trasporto legate al turismo; altri campi legati al turismo se la loro rilevanza per la proposta di progetto sia debitamente giustificata dal richiedente);
- Organizzazioni nazionale, regionali, locali, enti pubblici e privati legati alla promozione turistica.
Sono ammessi consorzi composti da minimo cinque partner provenienti da almeno quattro diversi Paesi considerati ammissibili. In tal caso, il consorzio deve prevedere almeno:
- Due piccole e medie imprese che operano nel settore del turismo;
- Un’autorità pubblica di governo, che sia nazionale o regionale;
- Un’associazione, una federazione o un’organizzazione che si occupi di giovani e/o anziani o che sia attiva nei campi di sport, benessere, patrimonio naturale, culturale ed industriale o che, infine, si interessi ad un turismo accessibile e rappresenti persone con necessità speciali.
Le proposte devono essere presentate entro il 30 giugno 2015 ore 17:00 (orario di Bruxelles).
B) European Destinations of Excellence – Promotion of EDEN destinations and awareness raising - Destinazioni Europee di Eccellenza (EDEN)
Il bando fa parte del Programma di Lavoro COSME 2015, adottato il 29 Ottobre 2014, al fine di supportare il potenziamento e il supporto dei progetti di cooperazione transnazionale nel settore del turismo, con la partecipazione delle piccole e medie imprese ed in stretta collaborazione con gli Stati Membri UE.
L’obiettivo è dare supporto alle Amministrazioni Nazionali per il Turismo degli Stati beneficiari al fine di realizzare la progettazione e il lancio di una campagna promozionale e di comunicazione volta ad accrescere la conoscenza tra i cittadini del Progetto EDEN e a incrementare la visibilità delle “Destinazioni Europee di Eccellenza” selezionate nel 2007-2014.
Le proposte progettuali possono essere presentate sia da un singolo partecipante che da un consorzio di partner. I partecipanti ammessi sono:
- Amministrazioni Nazionali per il Turismo degli Stati beneficiari che hanno selezionato almeno una delle “Destinazioni Europee di Eccellenza (EDEN)”, sulla base dei bandi promossi nel periodo 2007-2014;
- Amministrazione regionale competente, nel caso in cui la responsabilità del settore turistico sia decentralizzata;
- Uffici turistici nazionali o altri organismi pubblici che operano nel settore turistico, purché l’Amministrazione Nazionale competente fornisca loro un consenso scritto.
In caso di consorzi, ne devono far parte esclusivamente gli Stati Membri dell’Unione Europea o gli Stati partecipanti al Programma COSME.
Le proposte devono essere presentate entro il 25 giugno 2015 ore 17:00 (orario di Bruxelles).
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Orario di ricevimento: lunedì - mercoledì - venerdì per appuntamento dalle ore 16,30 alle ore 19,00
giovedì 21 maggio 2015
TASI le regole e deducibilità in Unico
La componente
TASI di spettanza del proprietario e dell’inquilino, se l’immobile è
locato, varierà dall’1 per mille al 2,5 per mille per il 2015 (abitazione
principale) e avrà la stessa base imponibile dell’IMU.
Viene introdotta una detrazione a favore dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ai fini TASI, come funzionava per l’IMU, se i Comuni lo prevedranno nei loro regolamenti e delibere.
Chi la deve versare: La TASI è dovuta da chiunque:
- possieda e/o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari su cui grava il tributo.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido al versamento.
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario, a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente tra la data della stipulazione e la data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Su quali immobili grava la Tasi: Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di:
- fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria;
- aree scoperte, nonché di quelle edificabili a qualsiasi uso adibiti.
Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali, di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Il calcolo della TASI - La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille.
Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può:
- ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
- determinare l’aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale, la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non superi l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile.
Per il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
Per i fabbricati rurali a uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può, comunque, eccedere l’1 per mille.
Presupposto dell’imposta: l’erogazione di servizi indivisibili comunali (illuminazione pubblica, manutenzione strade, vigilanza urbana, ecc.).
Soggetto passivo: è il detentore o il possessore. Qualora i possessori o i detentori siano più di uno l’imposta è dovuta da un solo soggetto e gli altri sono solidalmente responsabili (in questo si differenzia dall’Imu); l’obbligazione tributaria è unica ma scomposta tra il detentore e il possessore. In caso di immobili in leasing, la Tasi è dovuta dal locatario a far tempo dalla data della stipula del contratto e per l’intera durata. Il detentore che utilizza l’immobile per meno di sei mesi su base annua beneficia dell’esenzione e la tassa è dovuta per intero dal titolare del diritto reale.
Qualora l’utilizzatore di una unità immobiliare sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare il proprietario e l’utilizzatore hanno un’autonoma obbligazione tributaria e l’utilizzatore versa l’imposta stabilita dal regolamento comunale compresa tra il 10 ed il 30 per cento.
Esenzioni e riduzioni: Sono escluse le aree comuni condominiali e quelle pertinenziali di fabbricati imponibili che non siano operative e i terreni agricoli. Il Comune può ridurre l’aliquota fino al suo azzeramento.
Con regolamento comunale viene fissata la disciplina delle riduzioni che tengono conto della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l’applicazione dell’Isee; inoltre il Comune individua i servizi indivisibili e per ciascuno di tali servizi rileva i relativi costi alla cui copertura è diretta la Tasi.
Il Comune ha facoltà di prevedere riduzioni o esenzioni per i seguenti immobili:
- abitazione con unico occupante;
- abitazione con utilizzo stagionale o discontinuo;
- locali diversi dalle abitazioni utilizzate in modo discontinuo o stagionale;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per oltre 6 mesi in un anno all’estero;
- fabbricati rurali a uso abitativo;
superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
Competenza alla riscossione: Il Comune è l’ente riscossore, ma può avvalersi di società esterne. I commi dal numero 682 prevedono che i Comuni devono deliberare le tariffe Tari e aliquote Tasi entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione; l’ente locale ha la facoltà di differenziare le percentuali in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e destinazione degli immobili.
La deduzione in Unico : Un dubbio che spesso sorge è quello legato al diritto di portare in deduzione la TASI pagata nel periodo d’imposta 2014.
Non si ravvisa alcuna limitazione alla deduzione per la TASI. Solo ai fini IMU è prevista la deducibilità parziale al 20% per l’imposta 2014, per cui ai fini dell’imposta sui servizi si deve applicare la previsione generale di deduzione delle imposte:
• vale il principio di derivazione, quindi va rilevata a conto economico e ai sensi dell’art. 109 c. 4 del TUIR. può essere dedotta. Si tratta infatti di un componente negativo di reddito per il quale non è mai stata introdotta una specifica indeducibilità;
• va poi verificato il momento in cui poterla dedurre; anche per la TASI sarà il momento del pagamento, ai sensi dell’art. 99 TUIR; infatti, come per le altre imposte deducibili, la deduzione viene computata per cassa al momento del pagamento.
Nella maggior parte dei casi competenza e cassa coincidono, dato che la TASI viene corrisposta tramite versamento di acconto e saldo nel corso dello stesso periodo d’imposta, cui si riferisce.
Quindi non vi sarà necessità di operare alcuna variazione.
Tuttavia, se la TASI venisse stanziata per competenza ma non pagata, occorrerà operare una variazione in aumento. Nell’esercizio in cui si avrà il pagamento, una variazione in diminuzione.
Ovviamente la TASI rilevata relativa a immobili patrimonio, non è deducibile.
L’art. 90 c. 2 TUIR esclude ogni forma di deduzione per le spese di gestione di tali immobili, dunque la TASI va considerata al pari di un qualunque altro costo riferibile a tali immobili.
Viene introdotta una detrazione a favore dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ai fini TASI, come funzionava per l’IMU, se i Comuni lo prevedranno nei loro regolamenti e delibere.
Chi la deve versare: La TASI è dovuta da chiunque:
- possieda e/o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari su cui grava il tributo.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido al versamento.
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario, a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente tra la data della stipulazione e la data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Su quali immobili grava la Tasi: Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di:
- fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria;
- aree scoperte, nonché di quelle edificabili a qualsiasi uso adibiti.
Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali, di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Il calcolo della TASI - La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille.
Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può:
- ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
- determinare l’aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale, la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non superi l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile.
Per il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
Per i fabbricati rurali a uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può, comunque, eccedere l’1 per mille.
Presupposto dell’imposta: l’erogazione di servizi indivisibili comunali (illuminazione pubblica, manutenzione strade, vigilanza urbana, ecc.).
Soggetto passivo: è il detentore o il possessore. Qualora i possessori o i detentori siano più di uno l’imposta è dovuta da un solo soggetto e gli altri sono solidalmente responsabili (in questo si differenzia dall’Imu); l’obbligazione tributaria è unica ma scomposta tra il detentore e il possessore. In caso di immobili in leasing, la Tasi è dovuta dal locatario a far tempo dalla data della stipula del contratto e per l’intera durata. Il detentore che utilizza l’immobile per meno di sei mesi su base annua beneficia dell’esenzione e la tassa è dovuta per intero dal titolare del diritto reale.
Qualora l’utilizzatore di una unità immobiliare sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare il proprietario e l’utilizzatore hanno un’autonoma obbligazione tributaria e l’utilizzatore versa l’imposta stabilita dal regolamento comunale compresa tra il 10 ed il 30 per cento.
Esenzioni e riduzioni: Sono escluse le aree comuni condominiali e quelle pertinenziali di fabbricati imponibili che non siano operative e i terreni agricoli. Il Comune può ridurre l’aliquota fino al suo azzeramento.
Con regolamento comunale viene fissata la disciplina delle riduzioni che tengono conto della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l’applicazione dell’Isee; inoltre il Comune individua i servizi indivisibili e per ciascuno di tali servizi rileva i relativi costi alla cui copertura è diretta la Tasi.
Il Comune ha facoltà di prevedere riduzioni o esenzioni per i seguenti immobili:
- abitazione con unico occupante;
- abitazione con utilizzo stagionale o discontinuo;
- locali diversi dalle abitazioni utilizzate in modo discontinuo o stagionale;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per oltre 6 mesi in un anno all’estero;
- fabbricati rurali a uso abitativo;
superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
Competenza alla riscossione: Il Comune è l’ente riscossore, ma può avvalersi di società esterne. I commi dal numero 682 prevedono che i Comuni devono deliberare le tariffe Tari e aliquote Tasi entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione; l’ente locale ha la facoltà di differenziare le percentuali in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e destinazione degli immobili.
La deduzione in Unico : Un dubbio che spesso sorge è quello legato al diritto di portare in deduzione la TASI pagata nel periodo d’imposta 2014.
Non si ravvisa alcuna limitazione alla deduzione per la TASI. Solo ai fini IMU è prevista la deducibilità parziale al 20% per l’imposta 2014, per cui ai fini dell’imposta sui servizi si deve applicare la previsione generale di deduzione delle imposte:
• vale il principio di derivazione, quindi va rilevata a conto economico e ai sensi dell’art. 109 c. 4 del TUIR. può essere dedotta. Si tratta infatti di un componente negativo di reddito per il quale non è mai stata introdotta una specifica indeducibilità;
• va poi verificato il momento in cui poterla dedurre; anche per la TASI sarà il momento del pagamento, ai sensi dell’art. 99 TUIR; infatti, come per le altre imposte deducibili, la deduzione viene computata per cassa al momento del pagamento.
Nella maggior parte dei casi competenza e cassa coincidono, dato che la TASI viene corrisposta tramite versamento di acconto e saldo nel corso dello stesso periodo d’imposta, cui si riferisce.
Quindi non vi sarà necessità di operare alcuna variazione.
Tuttavia, se la TASI venisse stanziata per competenza ma non pagata, occorrerà operare una variazione in aumento. Nell’esercizio in cui si avrà il pagamento, una variazione in diminuzione.
Ovviamente la TASI rilevata relativa a immobili patrimonio, non è deducibile.
L’art. 90 c. 2 TUIR esclude ogni forma di deduzione per le spese di gestione di tali immobili, dunque la TASI va considerata al pari di un qualunque altro costo riferibile a tali immobili.
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
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Orario di ricevimento: Lunedì - mercoledì- venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,30
martedì 19 maggio 2015
Tassazione del Reddito derivante da Casa Vacanze
La locazione di immobili con finalità turistica, attuata per brevi
periodi, per il proprietario genera un reddito che può
essere inquadrato a seconda delle modalità con cui effettivamente viene svolta:
- tra i redditi fondiari (redditi di locazione) ai sensi dell’ art. 37 comma 4-bis del TUIR;
- tra i redditi d’impresa, ai sensi dell’art. 55 del TUIR;
- tra i redditi diversi (redditi derivanti dall’esercizio non abituale di attività commerciale) ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. i del TUIR.
Nella generalità dei casi se il proprietario si limita a concedere l’immobile in locazione per brevi periodi, senza effettuare prestazioni accessorie (es. pulizia periodica, cambio biancheria, ecc.), in assenza di un’organizzazione imprenditoriale, il reddito che ne deriva è riconducibile alla categoria dei redditi fondiari e si determina in base all’art.37 comma 4-bis del Tuir. In questo caso, i redditi provenienti dall’affitto a uso turistico sia in base a contratti di durata inferiore a 30 giorni e sia quelli di durata superiore a 30 giorni vanno indicati sempre nel quadro “B – redditi dei fabbricati”.
- tra i redditi fondiari (redditi di locazione) ai sensi dell’ art. 37 comma 4-bis del TUIR;
- tra i redditi d’impresa, ai sensi dell’art. 55 del TUIR;
- tra i redditi diversi (redditi derivanti dall’esercizio non abituale di attività commerciale) ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. i del TUIR.
Nella generalità dei casi se il proprietario si limita a concedere l’immobile in locazione per brevi periodi, senza effettuare prestazioni accessorie (es. pulizia periodica, cambio biancheria, ecc.), in assenza di un’organizzazione imprenditoriale, il reddito che ne deriva è riconducibile alla categoria dei redditi fondiari e si determina in base all’art.37 comma 4-bis del Tuir. In questo caso, i redditi provenienti dall’affitto a uso turistico sia in base a contratti di durata inferiore a 30 giorni e sia quelli di durata superiore a 30 giorni vanno indicati sempre nel quadro “B – redditi dei fabbricati”.
I contratti di locazione ad uso turistico hanno una disciplina diversa da
quelli rientranti nella L. 431/98, per cui occorre applicare le norme del codice civile (artt. 1571 e seguenti).
Per quanto riguarda la durata, nel caso di contratti ad uso turistico per un massimo di 30 giorni, la norma non prevede l’obbligo della registrazione del contratto. Se la finalità è di tipo turistica, nulla vieta di stipulare un contratto anche di durata superiore a 30 giorni ma con obbligo di registrazione e pagamento della relativa imposta di registro. Il limite di durata dei 30 giorni deve essere determinato computando tutti i rapporti di locazione di durata anche inferiore a 30 giorni intercorsi nell’anno con il medesimo locatario.
Con riferimento alle tipologie di contratto per le quali non sussiste l’obbligo di registrazione e quindi anche in relazione alla casistica di cui si tratta, la circolare 20/E del 4 giugno 2012 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il locatore può applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditirelativa al periodo d’imposta nel quale è prodotto il reddito ovvero esercitare l’opzione in sede di registrazione in caso d’uso o di registrazione volontaria del contratto.
Per quanto riguarda la durata, nel caso di contratti ad uso turistico per un massimo di 30 giorni, la norma non prevede l’obbligo della registrazione del contratto. Se la finalità è di tipo turistica, nulla vieta di stipulare un contratto anche di durata superiore a 30 giorni ma con obbligo di registrazione e pagamento della relativa imposta di registro. Il limite di durata dei 30 giorni deve essere determinato computando tutti i rapporti di locazione di durata anche inferiore a 30 giorni intercorsi nell’anno con il medesimo locatario.
Con riferimento alle tipologie di contratto per le quali non sussiste l’obbligo di registrazione e quindi anche in relazione alla casistica di cui si tratta, la circolare 20/E del 4 giugno 2012 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il locatore può applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditirelativa al periodo d’imposta nel quale è prodotto il reddito ovvero esercitare l’opzione in sede di registrazione in caso d’uso o di registrazione volontaria del contratto.
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
cell.3293222740 fax 0941563649 email: centroserviziaziendali@gmail.com
Orario di Ricevimento: lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,00
mercoledì 22 aprile 2015
Rendicontazione degli enti no-profit
SOGGETTI INTERESSATI
Enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi (tra cui vi rientrano anche le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco)
ADEMPIMENTO
Redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, di apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, da cui devono risultare le entrate e le spese relative alle raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza delle celebrazioni, delle ricorrenze o delle campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 143, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 917/1986
COME SI EFFETTUA
Il rendiconto deve essere tenuto e conservato secondo le regole prescritte per le scritture contabili (Art. 22 del D.P.R. n. 600/1973).
Scade il termine per la redazione, entro quattro mesi della chiusura dell’esercizio, di apposito rendiconto da conservare secondo le regole prescritte per le scritture contabili da parte degli enti non profit.
Enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi (tra cui vi rientrano anche le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco)
ADEMPIMENTO
Redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, di apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, da cui devono risultare le entrate e le spese relative alle raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza delle celebrazioni, delle ricorrenze o delle campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 143, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 917/1986
COME SI EFFETTUA
Il rendiconto deve essere tenuto e conservato secondo le regole prescritte per le scritture contabili (Art. 22 del D.P.R. n. 600/1973).
Scade il termine per la redazione, entro quattro mesi della chiusura dell’esercizio, di apposito rendiconto da conservare secondo le regole prescritte per le scritture contabili da parte degli enti non profit.
venerdì 17 aprile 2015
“ConCorrere per competere” – il ruolo delle reti d’impresa
La cooperativa sociale
Iris in collaborazione con l’associazione sindacale Casartigiani dei Nebrodi,
con il progetto itinerante in provincia di Messina “ConCorrere per Competere” si
pongono l’obiettivo di mettere a fuoco i
punti di forza e di debolezza della nostra provincia, per procedere nella
creazione di aggregazioni di impresa, fornendo supporto e consigli alle imprese
ed alle cooperative.
Con il progetto
“ConCorrere per competere” si propone alle imprese un percorso che segue
indicativamente questi passaggi:
1. Per prima cosa
vengono fornite informazioni utili per comprendere cosa siano le reti e quali
siano le implicazioni dell’operare in rete con altre imprese.
2. Vengono di
conseguenza illustrate le potenzialità e i limiti dell’operare attraverso forme
di aggregazione;
3. Vengono forniti i
servizi e gli strumenti utili alla nascita di un’aggregazione.
4. Il supporto viene
fornito per tutta la durata del processo di aggregazione e orientamento al
mercato. L’insieme degli strumenti elaborati ed a disposizione del percorso
rappresenta il modello.
La collaborazione tra
imprese attraverso il contratto di rete, può creare una serie di vantaggi:
• Accesso a economie
di scala nella produzione e nell’uso della conoscenza. Questo aspetto è
particolarmente importante per l’imprenditoria diffusa di micro e piccole
imprese che da sole non sono in grado di sostenere gli investimenti immateriali
necessari per accedere a nuove competenze e nuove relazioni.
• Favorire una tacita
o esplicita divisione del lavoro e la reciproca specializzazione di ciascuno in
competenze e funzioni particolari. Ciò consente a ciascuna impresa di
raggiungere, nella specifica funzione, livelli qualitativi molto elevati.
• Consentire la
ripartizione tra più soggetti del rischio d’impresa e del fabbisogno
finanziario connesso agli investimenti necessari al raggiungimento di un
obiettivo condiviso.
• Consentire alle
imprese più piccole di muoversi sul mercato con una maggiore forza competitiva.
“Bisogna pensare alle reti d’impresa - spiega il
presidente di Casartigiani dei Nebrodi, Fausto Ridolfo – in quanto sono lo
strumento per raggiungere obiettivi comuni di incremento della capacità
innovativa e della competitività aziendale. Sulla base di un programma comune,
le imprese di rete possono infatti collaborare fra loro e mantenere la propria
autonomia, scambiandosi know-how, prestazioni tecnologiche e commerciali ed
esercitando in comune parte dell’attività di impresa. Il contratto di rete
rappresenta un modello di business alternativo rispetto a quello
individualistico che spesso caratterizza il nostro tessuto economico, e può
fare la differenza per il futuro delle piccole e medie imprese. Il progetto ”ConCorrere per competere” nato dalla collaborazione tra la
cooperativa sociale Iris e Casartigiani dei Nebrodi, evidenzia come il
contratto di rete deve sempre proporsi come strumento “a misura d’impresa” che
apporta alle imprese semplificazione delle procedure, degli aspetti giuridici,
fiscali, la facilitazione per le imprese di partecipare ai processi di
internalizzazione”.
Dott. Fausto Ridolfo - Presidente di Casartigiani dei Nebrodi
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
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sabato 21 marzo 2015
Bando Europeo: Misure di informazione e formazione per le organizzazioni dei lavoratori
L'obiettivo del bando è quello di
sviluppare misure e iniziative per rafforzare la capacità delle
organizzazioni dei lavoratori per affrontare, a livello transnazionale dell'UE, le
conoscenze relative ai cambiamenti nel mondo del lavoro e
del dialogo sociale. Le aree tematiche
sulle quali si può intervenire:
Information and training measures for workers' organisations
- la modernizzazione del mercato
del lavoro,
- la qualità del lavoro,
- l'ecologizzazione dell'economia,
- la mobilità intra
Europea del lavoro,
- la migrazione, l'occupazione giovanile,
- la salute e la sicurezza sul
lavoro,
- la conciliazione tra lavoro e
vita familiare,
- la parità di genere,
prolungamento della vita lavorativa.
Information and training measures for workers' organisations
Programma
|
DG
Employment
|
Identificativo CALL
|
VP/2015/002
|
Data chiusura bando
|
Venerdì, 8
Maggio 2015
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Obbiettivi
|
|
Partenariato
|
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Soggetti ammissibili
|
Organizzazioni
No Profit – Organizzazioni non governative
|
Budget € 3.700.000,00
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
cell. 3293222740 fax 0941563649
email: centroserviziaziendali@gmail.com
Orario di ricevimento Lunedì,mercoledì,venerdì dalle ore 16,30 -19,00
|
giovedì 12 marzo 2015
Expo ed aggregazioni d’imprese Siciliane
L’Assessorato
Attività Produttive consente alle aggregazioni di imprese che
volessero partecipare ad Expo 2015, di presentarsi al pubblico
internazionale nella settimana che va dal 24 al 31 ottobre 2015.
Per
aggregazioni di imprese si intendono le reti di impresa, consorzi o altri
associazioni, anche sotto forma Associazioni Temporanee di Impresa, già
costituite alla data del 31 marzo 2015. Ogni aggregazione di imprese dovrà
coinvolgere almeno 10 PMI, con sede legale ed operativa nel territorio
regionale.
Condizione
essenziale per la partecipazione è che il soggetto proponente disponga di un
sito internet in inglese. Tale sito web dovrà essere strumentale per visionare
il messaggio promozionale e/o il progetto che si vuole veicolare attraverso
Expo 2015.
Ogni soggetto
ammesso avrà a disposizione, all'interno del Padiglione Italia, una delle isole
costituite dall'area inerente e/o uno dei tavoli all'interno dello spazio
espositivo, nonché quota parte della libreria multimediale, utile a trasmettere
contenuti multimediali e a inserire pubblicazioni cartacee descrittive
dell'offerta. Lo spazio descritto sarà messo a disposizione per due giorni
consecutivi, nel periodo che va dal 24 al 31 ottobre 2015, durante i quali il
soggetto ammesso dovrà gestire in autonomia le visite allo Spazio Espositivo
dei contatti promo-commerciali.
La
partecipazione è a titolo gratuito. Non è prevista alcuna forma di
retribuzione, compenso o similare. Lo spazio a disposizione è pre-allestito,
mentre gli espositori potranno personalizzarlo con la messa in onda di propri
video, esposizione di oggetti, di stampe e quadri, etc. Tutte le
personalizzazioni, a cura delle aggregazioni di imprese, dovranno essere
pre-autorizzate dal Dipartimento Regionale Attività Produttive.
I servizi
messi a disposizione dalla Regione Siciliana, sono i seguenti:
-
Disponibilità area pre-allestita;
- Cabina di
regia per i video da mandare in onda;
-
Disponibilità di arredi;
- Hostess e
personale di accoglienza;
- Ufficio
stampa per eventuali comunicati e traduzioni dei testi in inglese per la
pubblicazione sulle Agenzie di stampa estere;
- Piattaforma
multimediale Extended Expo per la divulgazione di tutti i contenuti delle
offerte proposte.
Per
assistenza e consulenza:
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
Via
Pirandello,1
98061 Brolo
(Me)
cell.
3293222740 - fax 0941563649 - email: centroserviziaziendali@gmail.com
orario di
ricevimento: Lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,00
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