venerdì 12 novembre 2021

Agenzia delle entrate :bonus edilizi, temporanea sospensione canale cessione e sconto in fattura

 Con comunicato stampa l’Agenzia delle Entrate informano che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 157/2021 (pubblicato nella G.U. n. 269 dell’11 novembre 2021), la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni:

  • di cessione 
  • e sconto in fattura,

relative alle detrazioni per lavori edilizi, non è al momento disponibile, in quanto sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle nuove disposizioni normative. 

Per informazioni e consulenza:

 Studio Consulenza Aziendale – di Fausto Ridolfo 

Via Trento,282 A – Palazzina C – Complesso Oasi 

 98061 Brolo (Me) 

Sede di Brolo: orario di ricevimento su appuntamento: Lunedì e mercoledì dalle ore 16,30 alle 18,30 Recapito di Milazzo C.da Fondaco Pagliara: ricevimento su appuntamento il martedì dalle 17,30 alle 18,30. 

Sportello di Torregrotta - Via Sfameni,54 

Recapito di Messina Via Giordano Bruno,81 

Contatti: cell. 3293222740 fax 0941562031 -;email: centroserviziaziendali@gmail.com



lunedì 25 ottobre 2021

Obblighi del Datore di Lavoro ai fini della Sicurezza secondo il D.lgs 81/08

 Definizione di Datore di Lavoro secondo il D.Lgs 81/08

Definire chi è il datore di lavoro può rivelarsi meno scontato di quanto si è indotti a pensare, in quanto diverse fonti legislative lo descrivono in modi diversi. Può trattarsi dell'individuo che sta al vertice dell'amministrazione di un'azienda, può essere un funzionario nominato per ricoprire quella determinata carica, può essere sia una persona fisica che una società o un'azienda. Tuttavia, stando alla definizione fornita dal Decreto Legislativo 81/08, Il datore di lavoro in ambito di sicurezza è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori dipendenti, e che ha la responsabilità dell'organizzazione e gestione della sicurezza all'interno dell'azienda.

Obblighi e Mansioni del Datore di Lavoro per la Sicurezza

L'articolo 18 del Testo Unico disciplina gli obblighi del datore di lavoro, dichiarando nello specifico che egli è tenuto a:

·         nominare il medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria;

·         nominare i lavoratori responsabili della prevenzione incendi e lotta antincendi, del primo soccorso, e della gestione delle emergenze in azienda;

·         fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale (DPI);

·         assolvere l'obbligo di formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori tramite corsi specifici;

·         assicurarsi che solo i lavoratori che hanno ricevuto la giusta formazione accedano ad aree esposte a rischi specifici;

·         vigilare e richiedere l'osservanza delle norme vigenti da parte dei lavoratori;

·         far effettuare ai lavoratori visita medica regolarmente;

·         provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza in caso di emergenza;

·         astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in situazioni in cui il pericolo persiste;

·         provvedere all'elaborazione del Dvr;

·         consegnare tempestivamente una copia di esso a chi ricopre il ruolo di Rls;

·         confrontarsi con l'RLS per l'applicazione di misure di sicurezza volte a tutelare i lavoratori;

·         aggiornare le misure di sicurezza in base ai cambiamenti del sistema produttivo o lavorativo;

·         comunicare all'INAIL e all'IPSEMA i dati e le informazioni relativi agli infortuni avvenuti;

L'atto di delega a Dirigente e Preposto

Secondo il Testo Unico per la sicurezza il datore di lavoro può delegare parte dei suoi obblighi a soggetti come  Dirigente e  Preposto che, a seguito di un atto di delega spesso espletato con una lettera di nomina, faranno le sue veci nella gestione e nell'organizzazione della sicurezza sul luogo di lavoro.
La lettera di nomina deve avere delle caratteristiche specifiche:

·         deve essere un atto scritto;

·         deve riportare data certa;

·         deve attribuire al soggetto i poteri necessari a assolvere gli obblighi a lui delegati;

·         deve recare la firma di entrambe le parti;

Quali obblighi non può delegare il Datore di lavoro

Tuttavia vi sono degli obblighi che il datore di lavoro non può delegare, perchè sono relativi a responsabilità di cui soltanto la sua figura può sobbarcarsi.
In parole povere il Datore di Lavoro può delegare tutto tranne:

·         La nomina del Rspp;

·         le Responsabilità relative alla valutazione dei rischi e alla redazione del DVR;

Per dissolvere ogni dubbio, per quanto riguarda l'indelegabilità delle responsabilità derivanti dalla valutazione dei rischi, la legge non intende dire che il datore di lavoro non può avvalersi del supporto di tecnici esperti in sicurezza per redigere il DVR, ma che deve comunque assumersi in prima persona la responsabilità derivanti da una elaborazione carente o da una valutazione poco efficace.

Sanzioni per il Datore di Lavoro

Per irregolarità o violazioni relative ai due obblighi indelegabili elencati precedentemente il datore di lavoro può incorrere in:

·         ammenda che va da circa 1.000 euro a circa 4.000 euro, in caso di DVR incompleto;

·         arresto da 3 a 6 mesi e multa da 2.500 a 6.400 euro in caso di mancata redazione del DVR;

·         arresto da 3 a 6 mesi e multa da 2.500 a 6.400 euro in caso di mancata nomina del RSPP;

In tutti gli altri casi le sanzioni del datore di lavoro sono comuni a quelle applicabili al dirigente per la sicurezza, ovvero:

·         arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.600 a 6.500 euro per mancata nomina del medico competente;

·         provvedimenti analoghi anche per mancata fornitura dei DPI, mancato aggiornamento delle misure di prevenzione;

·         arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.300 a 5.700 euro per assegnazione di mansioni non adatte alle capacità professionali o alle condizioni di salute dei lavoratori;

·         ammenda da 2.200 a 4.400 euro per irregolarità o mancato invio dei lavoratori alla visita medica;

·         arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 4.400 euro per mancata consegna del DVR ai rappresentanti dei lavoratori;

·         sanzione da 500 a 1.800 euro per mancata comunicazione all'INAIL degli infortuni sul lavoro;

sanzione da 50 a 300 euro per mancata comunicazione all'INAIL dei nominativi del RLS.

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domenica 26 settembre 2021

CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 ANNI 2021/2022

 Credito d’imposta formazione 4.0: cos’è

Il Credito Formazione 4.0 è un’agevolazione fiscale previsto all’interno del Piano Impresa 4.0 è un credito d’imposta per le attività di formazione ai dipendenti per acquisire conoscenze tecnologiche.

Credito d’imposta formazione 4.0: come funziona

Il credito può essere portato in compensazione l’anno successivo alla maturazione e non può essere oggetto di cessione o trasferimento.

Credito d’imposta formazione 4.0: a chi si rivolge

Il credito d’imposta formazione 4.0 può essere usufruito da tutte le imprese che hanno sede in Italia.
Credito d’imposta formazione 4.0: le aziende escluse

Non possono richiedere il bonus le imprese In stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione
coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità o altra procedura concorsuale o
destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, del d.lgs. 231/2001).

Credito d’imposta formazione dipendenti: i requisiti richiesti

In ogni caso è fondamentale che l’impresa:

  • Rispetti le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • Sia regolare nei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

Credito d’imposta formazione 4.0: gli ambiti di svolgimento

L’erogazione delle attività formative può essere organizzata direttamente in azienda, utilizzando il
proprio personale come docenti, oppure può essere organizzata con personale esterno.
Gli ambiti di svolgimento delle attività formative 4.0 ammesse al credito d’imposta, organizzate con
personale interno o esterno, connesse alle tecnologie abilitanti, sono:

  • Vendita e marketing;
  • Informatica e tecniche;
  • Tecnologie di produzione.

Le spese relative alla formazione del personale aziendale devono esclusivamente riguardare alcune
tecnologie abilitanti per il processo di trasformazione digitale e tecnologica delle imprese e sono quelle
che rientrano nel Piano Nazionale Impresa 4.0, cioè:

  • big data e analisi dei dati
  • cloud e fog computing
  • cyber security
  • sistemi cyber-fisici
  • prototipazione rapida
  • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata
  • robotica avanzata e collaborativa
  • interfaccia uomo macchina
  • manifattura additiva
  • internet delle cose e delle macchine
  • integrazione digitale dei processi aziendali

Credito d’imposta formazione 4.0: estensione della tipologia dei costi ammissibili

La proroga del credito formazione 4.0 prevede un’estensione della tipologia dei costi ammissibili oltre alle spese relative al personale discente.
Si considerano anche:
a) le spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
b) i costi di esercizio relativi ai formatori e partecipanti alla formazione di cui al progetto, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture attinenti il progetto di formazione, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota riferibile esclusivamente al progetto, escluse le spese di alloggio ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
c) i costi dei servizi di consulenza sempre connessi al progetto di formazione;
d) le spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazioni, spese generali) per le ore di formazione.

Credito d’imposta formazione 4.0: la misura del credito

Il credito spetta nella misura del:

  • 50 per cento sulle spese per Piccole Imprese, con un massimo annuale di euro 300.000;
  • 40 per cento sulle spese per Medio Imprese, con un massimo annuale di euro 250.000;
  • 30 per cento sulle spese per Micro Imprese, con un massimo annuale di euro 250.000.

Credito d’imposta formazione 4.0: come viene utilizzato il credito d’imposta

Dal periodo successivo a quello di maturazione e cioè dal 2022 per le spese sostenute nel 2021 , il credito d’imposta potrà essere fruito esclusivamente in compensazione (articolo 17 d.lgs. 241/1997) tramite il modello F24.
Il credito d’imposta non potrà formare oggetto di cessione o trasferimento, e potrà essere fruito anche in unica soluzione. L’articolo 1, comma 214, L.160/2019 prevede infatti che il credito d’imposta sia fruibile, subordinatamente all’acquisizione della certificazione contabile.

Credito d’imposta formazione 4.0: agevolazione cumulabile

L’agevolazione relativa al credito d’imposta formazione 4.0 è cumulabile con altre misure d’aiuto aventi ad oggetto le stesse spese.

Credito d’imposta formazione 4.0: la documentazione

Il legale rappresentante dovrà rilasciare a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili con indicazione delle competenze acquisite.
Nel caso la formazione sia erogata da soggetti esterni all’impresa questi dovranno essere soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione.
Bisognerà redigere una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività svolte e in caso di formazione organizzata internamente tale relazione dovrà essere predisposta a cura del
dipendente partecipante in veste di docente o tutor.
Dovrà essere predisposta documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio. Dovranno essere predisposti registri nominativi di svolgimento delle attività
formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente.
I dati relativi al numero delle ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativi al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Credito d’imposta formazione 4.0: adempimenti

Per usufruire del credito d’imposta formazione 4.0 si dovrà effettuare una comunicazione a consuntivo al Ministero dello Sviluppo Economico nelle modalità e tempi previsti da decreto direttoriale. Tale dichiarazione ha valore informativo, e dunque, nel caso in cui un’azienda non la effettui, non viene pregiudicato il diritto di beneficiare dell’agevolazione.

Credito d’imposta formazione 4.0: controlli e sanzioni per indebita compensazione

In sede di controllo se viene accertata l’indebita fruizione del credito d’imposta, anche parziale, il recupero del relativo importo viene effettuato dall’Agenzia delle Entrate con aggravio di interessi e sanzioni.
Le sanzioni per credito non spettante ammontano:

  • al 30% del credito quando c’è indebita compensazione;
  • dal 100 al 200 per cento quando c’è credito inesistente.

In tutte e due i casi è prevista la possibilità di accedere alla definizione agevolata. C’è una differenza per quanto riguarda il periodo di accertamento che è: 5 anni nel primo caso e 8 anni nel secondo caso.

Credito d’imposta formazione 4.0: come si dichiara il credito d’imposta

Una volta rendicontato il credito lo stesso deve essere inserito nel quadro RU della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui è maturato e negli anni di utilizzo.

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martedì 3 agosto 2021

Centri Estetici nessun obbligo di Green Pass. - Centri benessere obbligo green pass

 A partire dal prossimo 6 agosto 2021, il D.L. “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” stabilisce che sarà possibile accedere ad alcune attività solo se in possesso di un green pass comprovante:

- effettuazione di almeno la prima dose di vaccino;
- guarigione dall’infezione (validità sei mesi);
- tampone negativo (validità 48 ore).

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Tale misura non riguarda i centri estetici, mentre sono soggetti a tale previsione i centri benessere. Poiché spesso alcune attività possono essere svolte sia nei centri estetici che nei centri benessere, l’unico elemento di certezza da utilizzare in caso di controlli sia il codice attività. Nello specifico:

- sono esclusi dall’obbligo di verifica i centri estetici con codice attività 96.02.02
sono soggetti all’obbligo di verifica i centri benessere con codice attività 96.04.10, a prescindere dai trattamenti erogati e anche nel caso di trattamenti estetici e di presenza di cabina di estetica all’interno.

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venerdì 26 marzo 2021

Imprese settore manifatturiero attivo il bando “voucher TEM digitali”

 Un finanziamento di 20mila euro a impresa per un Temporary export manager con specializzazione digitale in azienda.

Il 27 marzo 2021 si riapre  il bando “voucher TEM digitali”  che mette a disposizione 50 milioni di euro per l’acquisizione da parte delle piccole imprese del settore manifatturiero di consulenze per l’internazionalizzazione prestate da temporary export manager con specializzazione digitale.

Obiettivo: finanziamento delle spese sostenute per usufruire dei servizi di consulenza erogati da un Temporary Export Manager (TEM) con competenze digitali, tramite società e professionisti iscritti nell’apposito elenco del Ministero degli Esteri.

Beneficiari: micro e piccole imprese del settore manifatturiero (Codice Ateco C) con sede legale in Italia, nonché reti di imprese.

Contributo: a fondo perduto in regime “de minimis” dell’importo di:

·         20.000 € alle micro e piccole imprese a fronte di un contratto di consulenza di almeno 30.000 € al netto dell’Iva;

·         40.000 € alle reti a fronte di un contratto di consulenza di almeno 60.000 € al netto dell’Iva.

Per utilizzare il voucher, le imprese dovranno stipulare con i TEM, o le società di TEM, iscritti nell’apposito elenco del Ministero, contratti di consulenza per l’internazionalizzazione della durata minima di un anno.

Attività finanziate: La consulenza del TEM Digitale deve essere finalizzata a supportare i processi di internazionalizzazione dell’impresa attraverso:

·         Analisi e ricerche sui mercati esteri;

·         Individuazione e acquisizione di nuovi clienti;

·         Assistenza nella contrattualistica per l’internazionalizzazione

·         Incremento della presenza nelle piattaforme di e-commerce

·         Integrazione dei canali di marketing online;

·         Gestione evoluta dei flussi logistici.

Presentazione domande: dal 27 marzo al 15 aprile 2021.

Procedura e scadenza presentazione domande: le domande saranno valutate in ordine cronologico di arrivo e in base ai criteri  stabiliti con apposito provvedimento e comunicati sul sito di Invitalia.

Per informazioni e consulenza

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