In particolare, l’articolo 33 della Legge n. 104/1992 e l’art. 42 del D.Lgs n. 151/2001 (TU sulla maternità/paternità) prevedono specifiche agevolazioni lavorative:
• sia per i familiari che assistono persone con
handicap in situazione di gravità,
• che per gli stessi lavoratori con disabilità grave.
• che per gli stessi lavoratori con disabilità grave.
I benefici consistono in permessi e/o congedi
retribuiti, coperti da contribuzione figurativa. Più precisamente, in presenza
di determinate condizioni di legge, è possibile beneficiare di:
• permessi mensili retribuiti (fruibili anche ad
ore);
• prolungamento del congedo parentale o, in alternativa, riposi orari giornalieri;
• congedo straordinario della durata massima di 2 anni.
• prolungamento del congedo parentale o, in alternativa, riposi orari giornalieri;
• congedo straordinario della durata massima di 2 anni.
Per poter usufruire dei permessi/congedi deve
sussistere, tra l’altro, la condizione di grave disabilità del lavoratore o di
un suo familiare.
La condizione di grave disabilità deve essere
accertata dalla competente Commissione ASL che, su specifica richiesta del
soggetto interessato e dopo una visita specifica, rilascia un apposito verbale.Il verbale relativo all’accertamento della grave disabilità può essere oggetto di revisione nell’ambito di una successiva visita da parte della Commissione.
A tale proposito, l’articolo 25, comma 6 bis, del DL n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014, stabilisce che:
“Nelle more dell’effettuazione delle eventuali
visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le
persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità
conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e
agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali
per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS)”.
Poiché la Legge n. 114/2014 è entrata in vigore
il 19 agosto 2014, ne consegue che,
• i lavoratori titolari dei benefici
(permessi/congedi) correlati alla grave disabilità in base a verbali con
revisione prevista a partire dal 19 agosto 2014,
• possono continuare a fruire delle prestazioni anche nelle more dell’iter sanitario di revisione.
• possono continuare a fruire delle prestazioni anche nelle more dell’iter sanitario di revisione.
Prima dell’entrata in vigore della suddetta
disposizione il lavoratore non poteva continuare a fruire dei benefici connessi
alla grave disabilità nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale
soggetto a revisione ed il completamento dell’iter sanitario di revisione.
Alla luce di quanto sopra l’INPS, nella Circolare
n. 127 dell’8 luglio 2016, precisa che
• il datore di lavoro può continuare a porre a
conguaglio le somme anticipate per le prestazioni in esame oltre la data di
scadenza riportata nel provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato
in base al verbale rivedibile e fino al compimento dell’iter sanitario di
revisione;• a partire dall’8 luglio 2016 (data di pubblicazione della circolare in esame), le autorizzazioni rilasciate dall’INPS sulla base di un verbale soggetto a revisione non riporteranno più una data di scadenza, ma indicheranno espressamente che l’efficacia del provvedimento avrà validità fino alla conclusione dell’iter sanitario di revisione.
Dott. Fausto Ridolfo - Consulente del Lavoro
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