venerdì 27 maggio 2016

La cooperativa artigiana e le sue possibili configurazioni ai fini della iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane.

Gli artigiani possono riunirsi in cooperativa, sia restando singolarmente imprenditori artigiani, sia perdendo tale loro individualità e ponendosi, in questo secondo caso, come soci lavoratori, nel presupposto che nei loro confronti si può instaurare un rapporto di lavoro in qualunque forma, sia autonomo che subordinato, come previsto dall’art. 1 comma 3 della L. 142/2001 e come modificato dal comma 1, lett. a) dell’art. 9 della legge 30/2003.
L’impresa artigiana sarà la cooperativa e al suo interno i singoli soci artigiani, potranno svolgere singolarmente e/o collettivamente specifiche attività o potranno acquisire beni strumentali e merci, vendita collettiva, garanzie all'accesso al credito, ecc.
I caratteri dell’impresa cooperativa: "hanno tutti i caratteri dell'impresa cooperativa di servizi le società fra artigiani che si uniscono per procurarsi in comune commesse di lavoro e distribuirne l'esecuzione fra gli associati, nonché per procedere all'acquisto delle materie prime necessarie. Non osta a ritenere sussistente il carattere mutualistico la circostanza che i lavori ottenuti siano eseguiti individualmente dai singoli artigiani, conservando ognuno la gestione autonoma della propria bottega, o laboratorio, e l'uso dei propri attrezzi di lavoro".
La cooperativa artigiana di lavoro, nella quale i singoli artigiani provvedono a conferire la loro attività nell’unica impresa mutualistica che, vedendo perdere in capo ai singoli soci la autonomia imprenditoriale, opera con una unica struttura e con una unica organizzazione, all’interno della quale i soci vengono considerati in relazione al tipo di rapporto che è stato individuato nello Statuto (soci cooperatori, soci sovventori, soci interessati alla formazione (categoria speciale) soci interessati all’inserimento nell’impresa) e nel Regolamento interno (dipendenti, collaboratori, artigiani, autonomi, ecc.), ricordando comunque che a ciascuna categoria di soci, con eccezione dei sovventori, è applicabile qualunque tipo di rapporto lavorativo.
In tutti i casi comunque, per usare la definizione data dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, la cooperativa sviluppa la produzione di beni o la prestazione di servizi, di natura artistica od usuale
ed è organizzata ed opera con il lavoro professionale dei soci, assumendo su di sé tutti gli oneri della gestione.
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
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domenica 15 maggio 2016

MICROCREDITO

Per il sostegno alla competitività, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha indetto una serie di misure a beneficio delle PMI e le Start-up.

Il MiSE ha provveduto alla concessione di una garanzia pubblica sulle operazione di microcredito affinché le micro-imprese abbiano un accesso più facile alle fonti finanziarie e non solo, potranno anche prenotarsi on line.

I beneficiari sono le imprese già costituite o professionisti già titolari di partita IVA, con un numero di dipendenti minore/uguale a 5 (10 nel caso si società di persone, SRL semplificate e cooperative). E' necessario che essi abbiano un attivo patrimoniale, ricavi lordi e un livello di indebitamento, rispettivamente non superiore a 300.000 euro, 200.000 euro e 100.000 euro. 

L'importo massimo del finanziamento garantito è 25 mila euro, ad eccezione di quando il finanziamento prevede l'erogazione frazionata e in questo caso l'importo massimo può essere di 30 mila euro.

La garanzia è diretta se il finanziamento viene garantito per l'80% oppure si parla di controgaranzia se l'80% dell'importo è garantito dal confidi o altro fondo di garanzia.

Il finanziamento può avere una durata massima di 7 anni; non può essere assistito da garanzie reali. 

Per accedere al microcredito occorre prenotare on line la garanzia. La prenotazione è valida per i 5 giorni lavorativi successivi, durante i quali il beneficiario deve trovare un soggetto disponibile a concedere un finanziamento e confermare on line la garanzia.
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Nei successivi 60 giorni deve essere presentata la richiesta di ammissione alla garanzia da parte di un soggetto abilitato ad operare con il Fondo. 

Da precisare che la concessione della garanzia pubblica è completamente gratuita: non bisogna pagare alcuna commissione al fondo di garanzia. 

mercoledì 4 maggio 2016

Lavoratori domestici: nuova procedura per comunicare la sospensione dell’obbligo contributivo

L’INPS rende noto di aver messo a disposizione dei datori di lavoro domestico un nuovo servizio on line per la comunicazione della sospensione dell’obbligo contributivo.
Il nuovo servizio consente di comunicare la sospensione dell’obbligo contributivo in riferimento ad uno specifico rapporto di lavoro domestico e per un intero trimestre, qualora la sospensione sia dovuta a:
 • congedo di maternità,
• aspettativa per motivi personali,
• malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita. La comunicazione di sospensione dell’obbligo contributivo è consentita ;
• per i trimestri dell’anno in corso non ancora scaduti;
• per i trimestri dell’anno in corso scaduti, purché venga effettuata, in tal caso, entro la fine del mese di scadenza del pagamento (30/04/2016). Per i restanti periodi, per i quali non è possibile utilizzare il nuovo servizio on line, è necessario rivolgersi alla sede INPS competente presentando la documentazione attestante la sospensione.
Il nuovo servizio è disponibile nella sezione “Servizi Online” del sito www.inps.it, seguendo il percorso: “Servizi per il cittadino – Lavoratori domestici – Autenticazione con PIN/CNS – Sospensione obbligo contributivo”.
Dopo aver selezionato il rapporto di lavoro interessato dalla sospensione, il servizio on line consente di:
• visualizzare la lista delle comunicazioni di sospensione attive già registrate e protocollate consentendone la modifica e l’annullamento;
• inserire una nuova sospensione. In quest’ultimo caso, è necessario indicare:
• il trimestre di riferimento,
 • la motivazione della sospensione, selezionandola fra le 3 possibili opzioni (congedo di maternità, aspettativa per motivi personali, malattia/infortunio non retribuiti). Per la motivazione “Malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita” è possibile indicare il numero del certificato medico. È inoltre possibile allegare alla domanda uno o più documenti in formato jpg, jpeg, tiff o pdf.
E’ possibile comunicare la sospensione solo per i trimestri per i quali non è dovuto alcun contributo a qualsiasi titolo. In caso di trimestri parzialmente coperti da contribuzione, la sospensione corrisponde alle settimane non indicate come lavorate.
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