Credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, il bonus fiscale del 30% per le strutture alberghiere che realizzano interventi di ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, efficienza energetica, e sostengono spese per l’acquisto di mobili e componenti d'arredo. Dal prossimo 15 settembre e fino al 9 ottobre sarà possibile compilare e caricare le domande per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute nel 2014. Dalle ore 10.00 del 12 ottobre e fino alle ore 16.00 del 15 ottobre 2015 si potrà procedere all’invio telematico della domanda, corredata dall’attestazione di effettività delle spese sostenute.
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
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mercoledì 19 agosto 2015
mercoledì 5 agosto 2015
Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015,
il Decreto 14 luglio 2015, recante “Disposizioni di prevenzione incendi per le
attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore
a 25 e fino a 50”.
Con il decreto,che sarà in vigore
dal 24 agosto 2015, è stata approvata la regola
tecnica di prevenzione incendi, che viene riportata in allegato
al decreto stesso.
Le disposizioni
contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la
realizzazione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere,
così come definite dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e
successive modificazioni, con
numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni
tecniche si applicano alle attività ricettive turistico-alberghiere indicate
sopra, anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento,
limitatamente alle parti interessate dall'intervento e comportanti l'eventuale rifacimento dei
solai in misura non superiore al 50%.
All’art. 6 si stabilisce
che, ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo
2012 e successive modificazioni, alle attività ricettive turistico-alberghiere
con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di
entrata in vigore del decreto del Ministro 9 aprile 1994, si applicano le
corrispondenti prescrizioni della regola
tecnica di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del presente decreto, con le
modalità e i tempi fissati dal citato decreto del Ministro dell'interno 16 marzo
2012 e successive modificazioni. n>
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015,
il Decreto 14 luglio 2015, recante “Disposizioni di prevenzione incendi per le
attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore
a 25 e fino a 50”.
Con questo decreto , che sarà in vigore
dal 24 agosto 2015 - è stata approvata la regola
tecnica di prevenzione incendi, che viene riportata in allegato
al decreto stesso.
Le disposizioni
contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la
realizzazione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere,
così come definite dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e
successive modificazioni, con
numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni
tecniche si applicano alle attività ricettive turistico-alberghiere indicate
sopra, anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento,
limitatamente alle parti interessate dall'intervento e comportanti l'eventuale rifacimento dei
solai in misura non superiore al 50%.
All’art. 6 si
stabilisce che, ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro dell'interno
16 marzo 2012 e successive modificazioni, alle attività ricettive
turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50,
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 9 aprile
1994, si applicano le corrispondenti
prescrizioni della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all'art.
3 del presente decreto, con le modalità e i tempi fissati dal citato decreto del
Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni.
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