lunedì 29 settembre 2014

Finanziamenti per la digitalizzazione delle pmi

I finanziamenti per la digitalizzazione delle Pmi previsti dal piano "Destinazione Italia". Mise e Mef hanno firmato il decreto, che consente a micro, piccole e medie imprese di ottenere un voucher fino a 10mila euro per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano, per esempio, l'e-commerce. 
Il decreto attuativo, firmato dal ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi e da quello dell'Economia Pier Carlo Padoan, detta le regole tecniche per l'erogazione dei contributi a fondo perduto per un totale di 100 milioni di euro (saranno quindi minimo 10mila le aziende coinvolte).
 Si tratta di fondi, si legge nel decreto, che dovranno essere destinati all'acquisto di "software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale; la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità', tra cui il telelavoro; lo sviluppo di soluzioni di e-commerce; la connettività a banda larga e ultra larga; il collegamento a Internet (anche mediante tecnologia satellitare); la formazione qualificata, nel campo Ict, del personale". 

Per presentare la domanda le imprese dovranno disporre di un indirizzo di posta elettronica e della firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato. L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione, ma in ogni fase il ministero dello Sviluppo potra' effettuare controlli e ispezione al fine di verificare l'effettiva acquisizione dei beni o dei servizi oggetto del voucher.
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
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Le sanzioni per la mancata redazione dell’Ape

Ape,  certificazione energetica entra in vigore nel 2005 con la pubblicazione del D.Lgs. 192/2005. Con il  decreto legge 63/2013 che ha introdotto l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) in luogo dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE).
L'Attestato di Prestazione Energetica è un documento obbligatorio nella locazione e vendita degli immobili.


L’A.P.E. – L’A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica) è un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio o unità immobiliare, tiene conto di una serie di parametri, come ad esempio l’involucro, gli infissi, il generatore di calore ecc. che portano in definitiva all’elaborazione della classe energetica dell’edificio.
Esso si compone da una scala che va dalla lettera A+ (massima classe raggiungibile) alla lettera G (la più bassa classe raggiungibile), in cui la classe energetica viene determinata attraverso un’unità di misura che la normativa stabilisce in KWH/mq
.

Chi lo redige - L’A.P.E. viene redatto da un tecnico abilitato, che può operare da solo (libero professionista) o in uno studio associato, avendo i requisiti stabiliti dal D.P.R. 75/2013.
In sede di redazione del certificato energetico il professionista dichiara l’assenza di conflitto di interessi, il non coinvolgimento con i produttori dei materiali utilizzati nella costruzione dell’edificio e che in ogni caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado con il committente.

Quando deve essere redatto - L’Attestato di Prestazione energetica ha l’obbligo di essere redatto nel caso di:
- Compravendita di immobili;
- Registrazione contratto di affitto o comodato d’uso (anche se va fatta una specifica, in quanto non c’è l’obbligo di allegare il certificato nel contratto, ma basta inserire nel contratto stesso una dichiarazione con la quale il conduttore ha ricevuto la documentazione comprensiva dell’Attestato, relativa all’A.P.E. D.Lgs. 192 del 19/08/2005 art. 6);
- Annunci di vendita o affitto di un’unità immobiliare;
- Al momento della fine lavori di una nuova costruzione (classe energetica non inferiore alla lettera C);
- Ristrutturazione importante;
- Edifici pubblici;
- Richiesta certificato di agibilità.

Le sanzioni - In assenza o mancata redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica vengono determinate delle sanzioni che per il proprietario possono essere così suddivise:
- immobile venduto senza essere dotato di A.P.E., il venditore può incorrere in una sanzione che varia dagli € 3.000,00 agli € 18.000,00;
- immobile affittato senza essere dotato di A.P.E., il locatario può incorrere in una sanzione che varia dagli € 300,00 agli € 1.800,00;
- annuncio di un immobile da vendere o affittare, si incorre in una sanzione variabile dagli € 500,00 agli € 3.000,00.

Confedilizia – Delegazione Territoriale di Brolo
Resp.le Fausto Ridolfo
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lunedì 22 settembre 2014

Cassazione. Agevolazioni fiscali per le cooperative: riserve indivisibili

In tema di agevolazioni per le cooperative, le somme destinate a riserve indivisibili sono escluse dal reddito imponibile solo se il divieto di distribuirle ai soci sia evidente e certo. Non basta, quindi, che lo statuto riporti la “mera possibilità” di erogazione degli utili a fini di beneficienza (Cassazione 18735/2014).
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria centrale che, in riforma di una pronuncia della Ctr Abruzzo, aveva riconosciuto il diritto di una banca di credito cooperativo a godere delle agevolazioni fiscali previste per le società cooperative, annullando di conseguenza l’avviso di accertamento.
L’ufficio aveva ritenuto insussistenti i presupposti delle agevolazioni in quanto, sulla base delle clausole statutarie, non era certa e integrale l’indivisibilità delle riserve cui era destinato l’utile prodotto.
Secondo i giudici della Ctc, l’articolo 37 dello Statuto prevedeva espressamente che la somma disponibile (dopo la distribuzione degli utili ai soci) venisse devoluta a scopi di  pubblica utilità. Tanto bastava per garantire la conformità dello Statuto alle prescrizioni dell'articolo 26 del D.Lgs. 1577/1947, secondo cui “Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole…c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico”.
Con il proprio ricorso, l’Agenzia delle Entrate denunciava, ai sensi dell’articolo 360, n. 3), cpc, la violazione dell'articolo 12 della Legge 904/1977.
La Cassazione, nell’accogliere il ricorso, ricorda un chiaro orientamento della


giurisprudenza di legittimità (cfr sentenze 8140/2011, 17110/2007 e 12319/2006),  secondo cui “non è sufficiente che la cooperativa possieda tutti i requisiti necessari per entrare nel sistema agevolativo” (come il formale inserimento nello Statuto della clausole previste dal predetto articolo 26), “ma per la applicazione di questo ulteriore specifico beneficio (di cui al predetto articolo 14) occorre appurare se, indipendentemente dall'ammontare dell'utile dei diversi esercizi, figurino o meno nello statuto della società vincoli di destinazione degli utili prodotti, tali da rendere impossibile la loro distribuzione ai soci, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento, in guisa che, per poter derogare a tali vincoli, si renda necessaria una modifica dello statuto (con deliberazione di assemblea straordinaria e secondo le  procedure previste per le modifiche statutarie)”.
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venerdì 19 settembre 2014

Start up Turistiche

Dal 2015 anche le imprese turistiche create da persone di età inferiore ai 40 anni potranno godere delle agevolazioni fiscali previste per le società innovative (esenzione dal pagamento imposta di bollo, diritti erariali e tasse di concessione governativa). Le novità sono contenute nell’articolo 11-bis del decreto «Art bonus» (dl n. 83/2014) oramai diventato legge.

Si considerano start- up innovative anche le società che hanno come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche.
Tali servizi devono riguardare la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l’associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio. L’offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l’organizzazione, la razionalizzazione nonché l’elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico, l’elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell’offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione.
Per informazioni ed assistenza:
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mercoledì 17 settembre 2014

Documento del casellario giudiziario solo per i servizi mirati

Con l'interpello 25/2014 il Ministero del Lavoro chiarisce che l'obbligo per ciascun
datore di lavoro di richiedere il certificato penale al casellario giudiziale nel caso di
assunzione di personale adibito ad attività che comportino contatti diretti e regolari
con minori, non si applica agli assunti con destinatari non predeterminabili.


Per le attività alberghiere - osserva la nota ministeriale - l'obbligo di richiedere il certificato sussiste solo per le persone addette a servizi e compiti che comportino un contatto esclusivamente con soggetti minori. Ad esempio per le attività di babysitting e addetti ai miniclub. Lo stesso obbligo non interessa, invece, i lavoratori addetti al ricevimento, alla portineria, alla cucina, alla pulizia piani in quanto per questi servizi la platea di destinatari non è costituita soltanto da minori, né tanto meno risulta preventivamente determinabile.
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Condominio. Le informazioni sui fornitori vanno inserite nel quadro AC

L'amministratore di condominio deve compilare a suo nome uno speciale quadro, il
quadro AC, che va inviato all'Agenzia delle Entrate. Il modello (uno per ciascun
condominio amministrato) si compone di tre sezioni.
Nella prima vanno indicati i dati identificativi del condominio. Nella seconda si riportano i dati catastali qualora siano stati effettuati interventi sulle parti comuni condominiali. La terza sezione riporta i dati relativi ai fornitori di beni e servizi effettuati nel 2013.
Il quadro AC deve essere predisposto e presentato dagli amministratori di condominio negli edifici in carica al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Per la comunicazione relativa all'anno 2013 l'adempimento dovrà essere eseguito dall'amministratore in carica al 31 dicembre 2013.

La comunicazione non va effettuata per le forniture di gas, acqua, luce e per gli acquisti di beni e servizi di importo, al lordo dell'Iva, non superiore complessivamente a 258,33 euro per singolo fornitore.
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SPETTACOLI MUSICALI, CINEMATOGRAFICI E TEATRALI - Un decreto interministeriale sancisce l’applicabilità delle norme dettate dal Testo Unico sulla sicurezza

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 8 agosto 2014, è un apposito decreto interministeriale del 22 luglio 2014, nel quale sono state individuate, ex articolo 88, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), così come modificato dalla Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013, le disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche.

Con questo decreto (c.d. “Decreto Palchi”) è stata estesa anche agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle fiere, l’applicazione del Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili) del Testo Unico Sicurezza (artt. 88 – 160) e sono state fornite indicazioni specifiche per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori degli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e delle manifestazioni fieristiche, “tenendo conto delle particola ri esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività”. 
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Modello 730 integrativo fino al 25 ottobre 2014

I contribuenti che, dopo aver presentato il  modello 730/2014 si sono accorti di aver commesso errori e omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito  senza influire sulla determinazione dell’imposta, possono presentare una dichiarazione integrativa.
Il modello 730 integrativo deve essere presentato entro il 25 ottobre ad un CAF anche se l’assistenza è stata presentata da un sostituto d’imposta. Il Centro di Assistenza Fiscale rilascerà la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione e della relativa documentazione; quindi provvederà a elaborare un nuovo prospetto di liquidazione e lo consegnerà all'assistito entro il 10 novembre unitamente alla copia della dichiarazione integrativa. Sempre entro il 10 novembre dovrà far pervenire al sostituto d’imposta il modello 730-4 integrativo affinché quest’ultimo possa effettuare il conguaglio con la retribuzione erogata nel mese di dicembre.
Nella dichiarazione integrativa si dovrà barrare la casella “730 integrativo” nel frontespizio del modello, indicando il codice di riferimento:
·         codice 1 se l’integrazione o la rettifica comporta un maggior credito, un minor debito o un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario;
·         codice 2 se l’integrazione o la rettifica riguarda solo le informazioni relative al sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio. In tal caso la dichiarazione deve essere integrata limitatamente al riquadro relativo ai dati del sostituto d’imposta che effettua il conguaglio;
·         codice 3 se l’integrazione o la rettifica riguarda sia le informazioni relative al sostituto d’imposta sia i dati relativi alla determinazione dell’imposta qualora dagli stessi scaturisca un maggior credito, un minor debito o un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario.

Il sostituto d’imposta che effettua il conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre deve applicare, sulle eventuali somme a debito, l’interesse dello 0,40% mensile a partire dal mese di agosto. Per i pensionati a partire dal mese di settembre.
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lunedì 15 settembre 2014

Ammortizzatori sociali in deroga: criteri per la concessione delle prestazioni

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 11 settembre 2014 ha
pubblicato la Circolare n.19 al fine di fornire chiarimenti in merito ai criteri di
concessione degli ammortizzatori sociali in deroga. L'art.2, co. 64, 65, 66 e 67 della
Legge 28 giugno 2012, n.92 ha previsto anche per gli anni 2013-2016 la possibilità di
disporre la concessione o la proroga di trattamenti di integrazione salariale e di
mobilità in deroga alla normativa vigente. In data 1 agosto 2014 è stato poi emanato il
Decreto Interministeriale n.83473 e le disposizioni si applicano agli accordi stipulati
dal 4 agosto 2014.
Per quanto riguarda la CIG in deroga, tale trattamento può essere concesso o
prorogato ai lavoratori somministrati subordinatamente al conseguimento di
un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi dalla data d'inizio del
periodo di intervento. Per le prestazioni in deroga relative al 2014 le prestazioni
possono essere concesse ai lavoratori subordinati che siano in possesso di un'anzianità
lavorativa presso l'impresa di almeno 8 mesi alla data di inizio del periodo di
intervento di CIG in deroga.
La domanda corredata dall'accordo deve essere presentata dall'azienda in via
telematica all'INPS e alla Regione entro il termine di venti giorni dalla data in cui ha
avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.
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Integrazione salariale e mobilità in deroga. Nuovi criteri di concessione

Il decreto interministeriale del 1°agosto, concede la proroga dei trattamenti di integrazione
salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente nel periodo di transizione
2013-2016. Con il Decreto Interministeriale (Economia - Lavoro), 1° agosto 2014,
n. 83473, vengono definiti criteri del tutto nuovi per l’erogazione degli ammortizzatori
sociali in deroga, che guardano verso un’ottica del risparmio, dell’equilibrio di bilancio
e delle risorse finanziarie dedicate.
I beneficiari del trattamento d’integrazione salariale in deroga saranno operai,
impiegati e quadri, apprendisti e lavoratori somministrati a condizione del possesso di
un’anzianità lavorativa presso l’impresa richiedente di almeno dodici mesi alla data di
inizio del periodo di intervento.
Quanto alle cause che danno la possibilità di accesso all’ integrazione salariale a fronte
della contrazione dell’orario o della sospensione dell’attività, il D.I. circoscrive tali
situazioni esclusivamente a: eventi transitori e non imputabili ad azienda o lavoratori;
criticità aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; crisi aziendali;
ristrutturazione o riorganizzazione. Al riguardo, vale la pena precisare che le priorità
d’intervento territoriali saranno definite con accordi quadro regionali, ed in
particolare, nel settore della pesca, si valuteranno le specifiche causali previste dagli

accordi stipulati in sede ministeriale.
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Dichiarazione Iva: esonerate le Associazioni sportive dilettantistiche

Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno scelto il regime fiscale agevolato
previsto dalla Legge n. 398 del 1991 determinano l’imposta sul valore aggiunto in
modo forfetario, cioè applicando delle percentuali sui proventi conseguiti, per questo
non c’è l’obbligo per l’associazione di presentare la dichiarazione Iva annuale.
La Legge 16.12.1991, n. 398, ha disposto per le associazioni sportive dilettantistiche un
regime forfetario di determinazione delle imposte sia ai fini Iva che agli effetti Ires,
oltre a rilevanti semplificazioni in termini di tenuta della contabilità. Tale legge è stata
successivamente estesa ad altri enti sostanzialmente assimilabili quali le pro-loco, le
altre associazioni senza fini di lucro e le associazioni bandistiche, cori amatoriali e
filodrammatiche.
Le agevolazioni previste dalla L. 398/1991 interessano: la definizione di un limite annuo
di proventi commerciali, al di sotto del quale è possibile usufruire delle agevolazioni; la
determinazione di un coefficiente per la determinazione forfetaria del reddito
imponibile; le modalità di determinazione dell'Iva dovuta; le semplificazioni in materia
di adempimenti contabili e dichiarativi.
Per quanto riguarda l’Iva, le associazioni sportive dilettantistiche che hanno scelto il
regime fiscale agevolato determinano l’imposta sul valore aggiunto in modo forfetario,
cioè applicando le seguenti percentuali sui proventi conseguiti: 50 per cento dell’Iva a
debito sui proventi conseguiti nell’ esercizio di attività commerciali, connesse agli scopi
istituzionali; 90 per cento dell’Iva a debito sulle fatture emesse per sponsorizzazioni;
2/3 dell’Iva a debito per la cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o
trasmissione radiofonica. 
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venerdì 12 settembre 2014

DAL 1° OTTOBRE, IN VIGORE L'OBBLIGO DI VERSAMENTO TELEMATICO PER GLI F24 PER I NON TITOLARI DI PARTITA IVA

A partire dal 1^ ottobre 2014, entra in vigore l’obbligo di versamento telematico dei modelli F24 anche per i non titolari di partita IVA (quindi privati cittadini o enti che posseggono soltanto il codice fiscale), ad esclusione dei pagamenti di importo non superiore a 1.000 euro.
Inoltre, per i modelli F24 che riportino compensazioni con saldo finale pari a zero, il modello F24 potrà essere spedito e accettato soltanto attraverso la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate (sistemi Entratel o Fisconline).
La norma di legge di riferimento è l’art.11 comma 2 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n.66.
La novità è rilevante sia per le persone fisiche, sia per gli enti no profit che non sono titolari di partita IVA (si pensi a titolo esemplificativo alla maggioranza delle Organizzazioni di volontariato), che dovranno dunque valutare con attenzione la propria casistica operativa al fine di capire se per essi ricorrerà tale obbligo (si pensi ad esempio a quegli enti che si avvalgono di collaboratori o di dipendenti o di consulenti, per cui mensilmente vi è l’obbligo di versamento di somme a mezzo del modello F24).

Rimane naturalmente salva la possibilità di conferire incarico al proprio consulente tributarista, commercialista o consulente del lavoro per l’addebito diretto sul conto corrente in qualità di intermediario abilitato.
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giovedì 4 settembre 2014

Fideiussione per Affitti civili e commerciali

Avere oggi la garanzia che l’inquilino paghi correttamente è sempre più difficile. La Fideiussione per affitto è uno strumento che può essere utilizzato al fine di garantire il proprietario dell’immobile nel caso in cui l’inquilino diventi moroso.
Come per tutte le altre fideiussioni, la garanzia viene prestata da un soggetto che garantirà il regolare adempimento delle norme sottoscritto nel contratto di affitto .
La società che emette la Fideiussione non si sostituisce all’inquilino nelle sue obbligazioni, ma offre una garanzia aggiuntiva, tutelando il proprietario dell’immobile che verrà liquidato della parte in contenzioso e successivamente la società finanziaria si rifarà nei confronti del contraente della fideiussione, ovvero l’inquilino.
Tale fideiussione assicurativa o finanziaria può prevedere il beneficio della preventiva escussione escludendo cosi l’effetto dell’art. 1944 c.c. dando cosi una priorità al rimborso richiesto dal proprietario dell’immobile oggetto del contratto di affitto (per le procedure di attivazione si rimanda sempre alle norme contrattuali del contratto di fideiussione). Il risarcimento delle somme dovute oggetto di escussione della Fideiussione sarà elargito dalla società che ha emesso la fideiussione a semplice richiesta del beneficiario motivata da reale inadempienza del contraente alle norme contrattuali firmate nell’originaria stipula del contratto di Affitto.
Su richiesta, si può includere nella copertura della fideiussione anche l’importo dell’eventuale deposito cauzionale.
Con la Fideiussione assicurativa per affitto si riesce ad avere un prodotto veloce e efficiente senza impegnare somme di denaro vincolate lasciando cosi ampio respiro alla possibilità di contrarre credito bancario.
Le possibili applicazioni della Fideiussione Assicurativa sono per tutte le tipologie di affitto:
·         fideiussione per contratto di Locazione transitorio
·         fideiussione per contratto di Affitto agevolato
·         fideiussione per contratti di Affitto Commerciali
·         fideiussioni dedicate a contratti di affitto di libero mercato
·         fideiussioni dedicate a contratti di affitto ad uso Turistico
fidejussione per Affitto Ramo di azienda.
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mercoledì 3 settembre 2014

DURC e quantificazione del debito

Il Durc emesso in favore delle P.A. deve sempre riportare la quantificazione del debito e la data di accertamento

La condizione di regolarità del DURC, anche per la verifica di autodichiarazione, deve sussistere alla scadenza del termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione. È questa, in sostanza, la conclusione a cui giunge il Tar del Veneto (sentenza n. 486/2014) in tema di regolarizzazione contributiva rilasciata per la verifica di autodichiarazione in cui il soggetto interessato sia risultato non regolare alla data indicata dall’Amministrazione. A darne notizia è l’INPS con il messaggio n. 6756 di ieri.

Preavviso di accertamento negativo – In particolare, oggetto della questione è il momento in cui può ritenersi definitivo l’accertamento delle violazioni gravi in materia di contributi previdenziali e assistenziali, senza che, da parte degli Enti tenuti al rilascio del Documento, si sia proceduto all’invito a regolarizzare l’inadempienza contributiva. Al riguardo, l’INPS tiene a precisare che il preavviso di accertamento negativo, disciplinato dall’art. 7, c. 3 del D.M. 24 ottobre 2007, è rimasto a oggi escluso dal procedimento di definizione dei Durc per verifica di autodichiarazione. Pertanto eventuali violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti, devono ritenersi sussistenti al momento in cui la dichiarazione è resa, in quanto non è possibile perfezionarsi in un momento successivo attraverso l’invito a regolarizzare previsto, diversamente, per tutte le altre ipotesi di Durc. Sul punto è intervenuto anche il Ministero del Lavoro con la nota n. 14591/2014, il quale ha chiarito che, in assenza di un più uniforme orientamento giurisprudenziale, i DURC per verifica di autodichiarazione continueranno a essere definiti sulla base della situazione contributiva riferita alla data in cui la dichiarazione, da parte dell’interessato, è stata resa, ferma restando la valutazione di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate nella misura prevista dall’art. 8, comma 3 del D.M. 24 ottobre 2007. Ne consegue, quindi, che qualora alla predetta data sia accertata la condizione di irregolarità, l’eventuale regolarizzazione correlata alla notifica di un preavviso di accertamento negativo che riguardi l’emissione di un Durc di altra tipologia non potrà essere considerata ai fini dell’attestazione della regolarità riferita alla verifica di autodichiarazione.

Durc P.A. - Ai sensi dell’art. 13-bis, c. 5, del D.L. n. 52/2012, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di una certificazione dei crediti che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati. Sono considerate utili, esclusivamente, le certificazioni dei crediti rilasciate dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici nazionali, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti del SSN. In tali casi, sottolinea l’INPS, le certificazioni dei crediti devono essere rilasciate attraverso la “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti”. Inoltre, il campo note dovrà sempre riportare: l’indicazione che il rilascio avviene in attuazione della predetta norma; i dati identificativi della ”Richiesta Durc” prodotta tramite la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti; l’importo disponibile evidenziato nel certificato dopo l’attivazione della funzione “Verifica la capienza per l’emissione del DURC”; l’importo del debito contributivo accertato nei confronti del contribuente. Infine, l’Istituto previdenziale tiene a precisare che all’art. 3, c. 3 del D.M. 13 marzo 2013 è stato ampliato il potere sostitutivo delle P.A. anche alle ipotesi delle erogazioni a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti titolari dei crediti certificati prevedendo che la pubblica amministrazione, prima di effettuare un pagamento a favore di un terzo, è obbligata a garantire la copertura del debito evidenziato nel Durc. Da ciò ne deriva la necessità che il Durc riporti sempre la quantificazione del debito e la data in cui lo stesso è stato accertato per consentire all’Amministrazione Pubblica di ottemperare all’obbligo di attivazione dell’intervento sostitutivo.
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