Semplificate
e snellite le procedure per conseguire i titoli abilitativi.
Gli interventi sui titoli abilitativi – Nell’ambito
dell’edilizia, dal 2010 a oggi sono stati tanti gli interventi, le modifiche e
le riscritture intervenute in materia dei titoli abilitativi. Tra le modifiche
al Testo Unico (D.P.R. 380/2001) più rilevanti, si richiamano quelle introdotte
dal D.L. 40/2010, che ha ampliato le fattispecie di attività edilizia libera,
distinguendo tra attività totalmente libere e attività soggette a preventiva
“Comunicazione di inizio lavori” (Cil).
Devono essere considerate anche le modifiche di cui al D.L. 78/2010 che è
intervenuto sul'articolo 19 della Legge 241/1990 che ha previsto la
“Segnalazione certificata di inizio attività” (Scia) in luogo della Denuncia di
inizio attività (Dia), disciplinato dalla stessa norma. Poi vi sono le
correzioni apportate con i decreti legge n. 70/2011 e n. 83/2012, con i quali,
inoltre, è stato introdotto il silenzio assenso per il rilascio del permesso di
costruire e, in generale, sono stati modificati i procedimenti volti al
rilascio dei distinti titoli edilizi.
I modelli procedimentali – Dopo le citate riforme, l'ambito di
applicazione della Dia si è notevolmente ridotto a favore della Scia, ma il
modello procedimentale della Dia è ancora attuale, infatti come chiarito
all'articolo 5, comma 2, lettera c) del D.L. 70/2011, le disposizioni sulla
Scia si applicano alla Dia in materia edilizia disciplinate dal Testo unico,
con esclusione di tutti i casi in cui le denunce, in base alla normativa
statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire.
Quattro principali modelli - Le riforme individuano così un
sistema composto da quattro principali modelli abilitativi, che corrispondono a
determinate categorie di interventi edilizi comprendenti: l'attività soggetta
alla Cil, realizzabile immediatamente previa comunicazione all'amministrazione;
l'attività soggetta a Segnalazione certificata di inizio attività (Scia),
anch'essa eseguibile contestualmente alla presentazione della prevista
documentazione; l'attività soggetta a denuncia di inizio attività (Dia), realizzabile
decorsi 30 giorni dalla presentazione del relativo modello e le opere
subordinate a rilascio di permesso di costruire, espresso o ottenuto mediante
silenzio-assenso.
La Dia dopo le riforme - Il modello procedimentale della Dia,
dopo le riforme. risulta dunque ancora applicabile a una serie di importanti
fattispecie. In particolare la denuncia potrà essere utilizzata rispetto agli
interventi di ristrutturazione edilizia "pesante", la cui
definizione, contenuta all'articolo 10, comma 1, lettera c) del Testo Unico, è
stata recentemente modificata dal decreto "del fare", riguardo agli
interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati
da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche,
formali e costruttive e, in merito anche agli interventi di nuova costruzione,
qualora questi siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali
recanti precise disposizioni plano-volumetriche. Rimangono soggetti alla Dia
gli interventi per i quali le Regioni abbiano indicato la possibilità di
ricorso a questo modello abilitativo in alternativa o in sostituzione al
permesso di costruire.
Ristrutturazioni della sagoma e decreto “del Fare” - A seguito
delle semplificazioni normative, la ristrutturazione senza rispetto della
sagoma, resta un intervento edilizio ancora incerto, almeno sotto il profilo
delle autorizzazioni necessarie. Il decreto del ‘fare’ (D.L. 69/2013) ha
introdotto rilevanti modifiche in relazione agli interventi di ristrutturazione
edilizia, con demolizione e ricostruzione senza rispetto della sagoma. Il
decreto ha rivisto la stessa definizione generale di ristrutturazione edilizia,
eliminando il riferimento all'identità di sagoma, con l'effetto che, oggi, gli
interventi di demolizione e ricostruzione dei fabbricati, con la stessa
volumetria di quello preesistente, seppure con sagoma differente, costituiscono
a tutti gli effetti “ristrutturazione edilizia” e non più nuova costruzione.
Edilizia pesante - Il decreto ha anche modificato l'articolo
10, comma 1, lettera c) del Testo Unico, cioè la norma che individua gli
interventi di ristrutturazione edilizia “pesante”, riferendosi alle
ristrutturazioni attuabili con il rilascio del permesso di costruire (o
anche mediante Dia alternativa) non bastando la semplice Scia. Anche qui il
decreto, in relazione agli edifici non vincolati, ha eliminato il riferimento
alla sagoma, e la correzione sembra, essere stata volta a consentire
l'assoggettamento a semplice Scia anche di quelle ristrutturazioni che
prevedano alterazioni della sagoma dell'edificio.
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