lunedì 18 novembre 2013

Tares le possibili agevolazioni per le famiglie


I comuni possono concedere riduzioni ed esenzioni per le famiglie più bisognose, legate al reddito ed alla capacità contributiva della famiglia, anche facendo ricorso al metodo dell’Isee.

Il consiglio comunale può decidere di far ricadere il loro costo sull’intera platea di contribuenti oppure può finanziarli con l’iscrizione in bilancio della relative somme come autorizzazioni di spesa, purchè non eccedano il limite del 7% del costo complessivo del servizio ai sensi dell’art. 5 del d.l. 102/2013 in sede di conversione con la legge 124/2013.

Le spese non coperte sono a carico della collettività e vanno finanziate attraverso la fiscalità generale. I comuni possono deliberare riduzioni tariffarie ed esenzioni Tares diverse da quelle già previste della legge, per le quali si pone il problema della copertura finanziaria. Però, sia la mancata iscrizione che la parziale iscrizione in bilancio delle spese vanno ad incidere negativamente su coloro che pagano il tributo, considerato che devono comunque essere coperti i costi del servizio.

In base all’art.5 del d.l. 102/2013 non è più richiesto che le agevolazioni deliberate per la tassa sui rifiuti debbano essere finanziate dal comune con risorse diverse da quelle provenienti dal tributo. Il trattamento agevolato può essere riconosciuto in presenza di determinate situazioni in cui si presume che vi sia una minore capacità di produzione di rifiuti. A queste riduzioni viene fissato un tetto massimo: non può superare il limite del 30%. In particolare il beneficio può essere previsto nei seguenti casi: abitazione con unico occupante; abitazione tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; locali ed aree scoperte adibiti a uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; fabbricati rurali a uso abitativo.

Il consiglio comunale inoltre può deliberare agevolazioni a quelle elencate dalle norme di legge.
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mercoledì 6 novembre 2013

Legge sabatini Stop alle presentazione delle domande di incentivi dal 16 novembre 2013

E' stato pubblicato sul sito del medio credito centrale la circolare n.654 del 24 ottobre 2013 nella quale si dichiara che il comitato di gestione dei fondi pubblici ha disposto la chiusura dei termini di presentazione delle istanze per accedere ai benefici della legge Sabatini.
Il termine di scadenza presentazione è il 15 novembre 2013.
Per informazioni:
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lunedì 4 novembre 2013

In arrivo nuovi avvisi bonari per Contribuenti ed Imprese

Coloro che hanno concesso in uso gratuito l'appartamento ai familiari e hanno goduto della detrazione sui canoni di locazione, sono costretti a restituire il credito maturato.

I contribuenti che avevano concesso in uso gratuito ai familiari il proprio appartamento, avendo stipulato contestualmente un contratto di locazione per un altro immobile, in cui dimoravano abitualmente, stanno ricevendo in questi giorni gli avvisi bonari da parte dell'Agenzia, la quale disconosce la detrazione Irpef sui canoni di locazione indicata nel modello 730/2011 per l’anno 2010.
La contestazione è massiva ed era già stata messa in atto in anni precedenti al 2010 dai diversi Uffici territoriali.
Sostanzialmente, l'indicazione in riferimento ai codici di utilizzo dell’immobile nel quadro RB di Unico PF o B del 730, del codice 1 “abitazione principale”, che consentiva fino all'anno d'imposta 2011 una deduzione dal reddito complessivo della rendita catastale dell'immobile, secondo l'amministrazione finanziaria sarebbe incompatibile con la fruizione delle detrazioni previste dall'articolo 16 del Tuir.

La detrazione per canoni di locazione
- Al riguardo va sottolineato che i titolari di contratti di locazione per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale, non fiscalmente a carico di altri, possono fruire (compilando il rigo RP71 di Unico PF 2013 o il rigo E71 del modello 730/2013) di una detrazione forfetaria.
In particolare, possono compilare tale rigo i titolari di un contratto di locazione stipulato o rinnovato:
- ai sensi della Legge n. 431/98 (art. 16, comma 01, TUIR);
- in regime a canone convenzionale (art. 16, comma 1, TUIR);
- ai sensi della Legge n. 431/98, di età compresa tra i 20 e 30 anni (art. 16, comma 1-ter, TUIR).
La detrazione “generica” per contratti stipulati ai sensi della legge n. 431/98 spetta ai titolari di un contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/1998, relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale;
Per fruire, invece, della detrazione per contratti a canone convenzionale, il contratto di locazione deve essere stato stipulato o rinnovato in base alle disposizioni di cui all’art. 2, comma 3, e all’art. 4, commi 2 e 3, Legge n. 431/98, le cui condizioni sono stabilite sulla base di accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori. In tal caso la durata del contratto non può essere inferiore a 3 anni, scaduti i quali, se le parti non concordano per il rinnovo, il contratto è prorogato per ulteriori 2 anni (salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che tuttavia è ammessa solo in determinati casi). La detrazione non può essere riconosciuta qualora il contratto: sia stato stipulato/rinnovato in forma libera ai sensi del comma 1, art. 2, Legge n. 431/98; in tal caso il contribuente potrebbe “ricadere” sulla detrazione generica identificata con il codice 1 o sia stato stipulato con un ente pubblico (es. un contratto di locazione stipulato con l’Istituto case popolari).
La terza tipologia di detrazione è riservata ai giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che viene riconosciuta se la stipula del contratto di locazione (di qualunque tipologia, anche a canone libero) avviene ai sensi della Legge n. 431/98 e se l’immobile preso in locazione è diverso da quello utilizzato come abitazione principale dai genitori (o dagli affidatari ai sensi di Legge). La detrazione ha una durata limitata nel tempo, nel senso che spetta solo per i primi tre anni a decorrere dall’anno di stipula del contratto di locazione. Pertanto, se il contratto è stato stipulato nel 2010 e sono rispettate le condizioni previste durante tutto il triennio, si può beneficiare dell’agevolazione, oltre che per l’anno d’imposta 2010, anche per gli anni 2011 e 2012. La detrazione non spetta con riferimento ai contratti di locazione stipulati prima del 1° gennaio 2007: la stessa deve intendersi riferita solo ai contratti stipulati ex novo, a partire dall’anno d’imposta 2007 (Circolare 4 aprile 2008, n. 34).

Il regime di detraibilità - La detrazione d’imposta è riconosciuta in misura diversa a seconda dell’ammontare del reddito complessivo dichiarato dal contribuente per l’anno d’imposta e del tipo di detrazione di cui si fruisce.
La detrazione che spetta ai titolari di contratti stipulati o rinnovati ai sensi della Legge n. 431/98 (codice 1 al rigo RP71 o del rigo E71 ) è pari a:
- € 300,00, se il reddito complessivo non supera € 15.493,71;
- € 150,00, se il reddito complessivo è compreso tra € 15.493,71 e € 30.987,41.
La detrazione che spetta ai titolari di contratti stipulati o rinnovati in regime di canone convenzionale (codice 2 al rigo RP71 o del rigo E71) è pari a:
- € 495,80, se il reddito complessivo non supera € 15.493,71;
- € 247,90, se il reddito complessivo è compreso tra € 15.493,71 e € 30.987,41.
La detrazione che spetta ai titolari di contratti stipulati o rinnovati ai sensi della Legge n. 431/98, di età compresa tra i 20 e 30 anni (codice 3 al rigo RP71 o del rigo E71) è pari a € 991,60, se il reddito complessivo non supera € 15.493,71 (per i primi tre anni).
Nel caso in cui il contribuente dichiari per l’anno d’imposta 2012 un reddito di riferimento:
- superiore a € 30.987,41, per le detrazioni di cui al codice 1 e codice 2;
- superiore a € 15.493,71, per la detrazione di cui al codice 3,
la detrazione per canoni di locazione non può essere riconosciuta.

La contestazione dell’Agenzia - Come si evince dalla norma che disciplina la detrazione (art.16 commi 01, 1 e 1-ter del Tuir), le condizioni indispensabili per poter fruire della detrazione, oltre al reddito complessivo, sono due:
1) il contratto di locazione deve essere redatto ai sensi della legge 431 del 1998;
2) il contribuente deve aver adibito ad abitazione principale l'alloggio locato.
Con riguardo al secondo requisito, il comma 1-quinquies dello stesso articolo 16 del Tuir definisce abitazione principale quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Nel caso in cui il contribuente continui a risiedere nella casa di proprietà, pur detenendo in locazione un altro appartamento, non potrà fruire di nessuna delle detrazioni d'imposta previste dall'articolo 16 del Tuir. Ma nell'ipotesi in cui il contribuente abbia posto la sua dimora abituale nell'immobile locato, concedendo in uso a familiari (di cui all’art.5 del Tuir) la casa di proprietà, diventa opinabile la scelta dell'Agenzia delle Entrate di negare la detrazione facendo ricorso all'articolo 10, comma 3-bis, del Tuir, che definisce abitazione principale anche l'immobile in cui dimorano abitualmente i familiari del contribuente, cosicché, nel caso di specie, quest'ultimo si troverebbe con due abitazioni principali (una di proprietà e l'altra in locazione) e con un doppio beneficio.
Tra l’altro, né dal combinato disposto degli articoli 10, comma 3-bis, e 16 del Tuir, né dalle istruzioni alle dichiarazioni dei redditi, si evince in alcun modo l'incompatibilità tra le due agevolazioni.
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sabato 2 novembre 2013

L'appello di Confedilizia: "Fronte antitasse si unisca"

Il presidente di Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani: "Sulla casa regna un’incertezza devastante, sia sui versamenti sia sul peso fiscale delle molteplici imposte".
Sulla casa regna un’incertezza devastante, relativamente ai versamenti e relativamente al peso fiscale delle molteplici imposte. Unificare i primi, sarebbe un gioco da ragazzi, eppure non ci si pensa neppure, i sudditi devono pagare molte tasse e con mille triboli. Sarebbe una roba da ragazzi anche fare una vera service tax anziché una Imu bis lasciando libertà ai Comuni sulle aliquote dei parametri nazionali, fissando solo un riferimento per i massimi ai contenuti dei loro bilanci, così dando il via ad un vero federalismo. L’accidia della burocrazia non deve averla vinta né su un tema né sull’altro", ha spiegato in una nota Sforza Fogliani.
La delegazione territoriale di Confedilizia di Brolo, condivide il pensiero del presidente nazionale.
Sulle case gravano tantissime imposte dall’Imu alla Tares aventi tutte un unico comun denominatore tassare i cittadini senza dar loro in cambio dei servizi efficienti…!!!

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